Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Pornassio" o "Ormeasco di Pornassio". |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata dalla regione Liguria in data 21 febbraio 2000, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Pornassio" o "Ormeasco di Pornassio"; Viste le risultanze favorevoli della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi al vivaio forestale "Pian D'Isola" - loc. Ponti di Pornassio (Imola), il giorno 27 novembre 2001, alla quale hanno partecipato rappresentanti di enti, organizzazioni, societa' ed aziende vitivinicole interessate al predetto riconoscimento; Ha espresso, nella riunione del 27 febbraio 2002, parere favorevole all'accoglimento della domanda di riconoscimento sopracitata, inerente la denominazione di origine controllata del vino "Pornassio" o "Ormeasco di Pornassio", proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
| Allegato
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "PORNASSIO" O "ORMEASCO DI PORNASSIO"
Art. 1. Denominazioni e vini La denominazione di origine controllata "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed in possesso dei requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, sciac-tra, rosso superiore passito e passito liquoroso. Art. 2. Base ampelografica I vini rossi e sciac-tra a denominazione di origine controllata "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti di vitigno Ormeasco o Dolcetto aventi, nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Ormeasco o Dolcetto percentualmente non inferiore al 95%. Per il complessivo rimanente possono concorrere, fino ad un massimo del 5%, le uve di vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente e comunque inseriti nella ciassificazione dei raccomandati ed autorizzati della provincia di Imperia. Art. 3. Zona di produzione delle uve La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" ricade nella provincia di Imperia. Comprende i terreni vocati alla qualita' dell'intero territorio dei comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Ranzo, Rezzo, Pieve di Teco, Vessalico e, per il solo versante tirrenico, il territorio dei comuni di Mendatica, Cosio d'Arroscia e Pornassio in Valle Arroscia; l'intero territorio del comune di Molini di Triora in Valle Argentina ed il versante orograficamente ricadente in Valle Arroscia del comune di Cesio. Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di che trattasi. Sono da escludere i terreni di sfavorevole giacitura ed esposizione. 4.2. Densita' dell'impianto. Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata. 4.3. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionali della zona: in particolare e' raccomandata la spalliera semplice ed autorizzata la pergola a tetto orizzontale. I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.4. Sistemi di potatura. La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere di tipo misto. 4.5. Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni forma di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.6. Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:
===================================================================== | |Titolo alcolometrico |Produzione uva |volumico naturale Tipologia |ton/ettaro |minimo % vol. ===================================================================== Pornassio od Ormeasco | | di Pornassio |9,0 |11,0 --------------------------------------------------------------------- " Superiore |9,0 |12,0 --------------------------------------------------------------------- " Sciactra' |9,0 |10,5 --------------------------------------------------------------------- " Passito |9,0 |16,5 --------------------------------------------------------------------- " Passito | | Liquoroso |9,0 |18,0
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite. Art. 5. Norme per la vinificazione 5.1. Zona di vinificazione. Le operazioni di vinificazione, ivi compresi, l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'alcolizzazione dei vini liquorosi, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di cui all'articolo 3. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate nella cantina sociale di Ortovero (Savona) gia' produttrice di vino "Riviera ligure di Ponente-Ormeasco" con uve provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. Condizione indispensabile per la validita' della deroga e' quella che le uve utilizzate siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1. 5.2. Zona di imbottigliamento. L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" deve avvenire all'interno della zona di vinificazione in recipienti di volume nominale fino a 3 litri. 5.3. Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto. Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 e' consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle seguenti tipologie "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio", "Pornassio" od "Ormeasco" di "Pornassio" "Superiore", "Sciac-tra", "Passito", "Passito liquoroso", purche' risultino rispettate tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia. 5.4. Arricchimenti e colmature. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'articolo 1 nel limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore. 5.5. Elaborazioni. Le diverse tipologie previste dall'articolo 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" deve essere ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona, atta a conferire al vino le peculiari caratteristiche. La tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" Superiore" prevede la vinificazione delle uve che assicurino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12. La tipologia " Pornassio" od "Ormeasco" di "Pornassio" "Sciac-tra'" prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide onde assicurare la caratteristica del colore di cui al successivo art. 6. La tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Passito" e "Passito liquoroso", deve essere ottenuta utilizzando uve prodotte da vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di 260 gr/l. 5.6. Resa uva/vino e vino/ettaro. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini sono le seguenti:
===================================================================== Tipologia |Resa uva/vino|Produzione massima di vino ===================================================================== Pornassio - Ormeasco di | | Pornassio |70% |63 q.li/Ha --------------------------------------------------------------------- Pornassio - Ormeasco di | | Pornassio Superiore |70% |63 q.li/Ha --------------------------------------------------------------------- Pornassio - Ormeasco di | | Pornassio Sciac-tra' |70% |63 q.li/Ha --------------------------------------------------------------------- Pornassio - Ormeasco di | | Pornassio Passito |50% |45 q.li/Ha --------------------------------------------------------------------- Pornassio - Ormeasco di | | Pornassio Passito liquoroso |50% |45 q.li/Ha
Qualora la resa uva vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita. La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le Organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole ed al comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. 5.7. Invecchiamento. Per la tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" e "Sciac-tra'" l'immissione al consumo non puo' essere effettuata prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia "Superiore" l'immissione al consumo non puo' essere effettuata prima del 1 novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia "Passito" la durata di invecchiamento e' di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia "Passito liquoroso" la durata di invecchiamento e' di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia ed e' previsto, in questo periodo, un affinamento in botti di rovere o castagno per almeno quattro mesi. Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio": colore: rosso rubino vivo; odore: persistente, vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, gradevole, di medio corpo, con vena amarognola; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l; Pornassio od Ormeasco di Pornassio - Sciac-tra: colore: rosato, corallo; odore: vinoso, di profumo delicato, gradevole, caratteristico; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l; Pornassio od Ormeasco di Pornassio - Superiore: colore: rosso rubino vivo; odore: delicato, persistente, caratteristico; sapore: secco, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 22 g/l; Pornassio od Ormeasco di Pornassio - Passito: colore: rosso rubino piu' o meno carico, tendente al granato; odore: intenso, persistente; sapore: dolce, pieno, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,50% vol. di cui almeno 15,00% vol. svolti; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 24 g/l; Pornassio Ormeasco di Pornassio passito liquoroso: colore: rosso granato piu' o meno intenso; odore: intenso, molto persistente; sapore: dolce sapido, persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% vol. di cui almeno 16,00% vol. svolti; acidita' totale minima: 5,0 g/l. estratto secco netto minimo: 24 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni delle origini e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto. Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 7.1. Qualificazioni. Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2. Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varieta' di vite, dei modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3. Localita'. E' consentito il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative o frazioni, aree, zone, localita' dalle quali provengono le uve, e' consentito. 7.4. Caratteri e posizione in etichetta. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. 7.5. Tipo merceologico. L'indicazione della categoria merceologica, quale liquoroso, passito, superiore, e' obbligatoria. 7.6. Annata. L'indicazione dell'annata di produzione, e' obbligatoria per le tipologie "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con le menzioni "Superiore", "Passito", "Passito Liquoroso". Art. 8. Confezionamento 8.1. Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 3 litri. 8.2. Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini liquorosi si applicano le norme vigenti per i rispettivi settori. Per gli altri vini e' obbligatorio il tappo di sughero o di altri materiali consentiti dalla legge. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro. |
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