Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI |
DELIBERAZIONE 14 novembre 2002 |
Nuovo albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 120/2002/AE/ALBO). |
|
|
LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993; Visto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1, lettera c) prevede che la Commissione per le adozioni internazionali autorizzi gli enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di pratiche di adozione di minori stranieri; Visti gli articoli 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 492, che prevedono l'iscrizione in apposito albo degli enti autorizzati e la pubblicazione di detto albo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; Lette le proprie delibere n. 1/2000/AE/AUT/ALBO del 18 ottobre 2000, n. 2/2002/AE/AUT/ALBO del 31 maggio 2001 e quelle successivamente assunte, ai sensi dell'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999, sulle istanze di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto; Letta la propria delibera n. 77/2002 del 17 luglio 2002 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1 ottobre 2002, tutti gli enti autorizzati che abbiano sul territorio nazionale almeno due sedi, ubicate in diverse macro-aree geografiche (Nord - Centro - Sud), adeguatamente strutturate, si intendono autorizzati in tutto il territorio nazionale, mentre quegli enti che dispongono di una unica sede, o eventualmente di piu' sedi, tutte pero' ubicate nella stessa macro-area geografica, si intendono autorizzati ad operare nell'intera macro-area in cui sono ubicate le sedi; Delibera: a) che l'Albo degli enti autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione internazionale, gia' pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2001, e' sostituito dal seguente:
----> Vedere Albo da pag. 7 a pag. 70 del S.O. <----
Che l'aggiornamento periodico dei dati contenuti nel presente albo, a seguito di nuove deliberazioni oppure a seguito di sostituzione dei responsabili degli enti, o a seguito di cambio di indirizzo delle sedi principali o secondarie degli enti, venga effettuato sul sito internet www.commissioneadozioni.it della Presidenza del Consiglio dei Ministri; che al 31 dicembre di ogni anno sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la nuova edizione dell'albo.
Cosi' deciso in Roma, il 14 novembre 2002 La presidente CAVALLO
Il coordinatore della segreteria tecnica VINCI |
| ALLEGATO
----> Vedere Allegato da pag. 73 a pag. 80 del S.O. <---- |
|
|
|