Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 12 novembre 2002
Proroga della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concemente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995;
Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, concemente il Regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 29 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, concernente la sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2002 all'oggetto "consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi" concernente le modalita' per 1'affidamento della gestione e della tutela della risorsa molluschi bivalvi in via definitiva ai consorzi di gestione di cui ai citati regolamenti n. 44 del 1995 e n. 515 del 1998;
Viste le proposte formulate dal comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999 nelle riunioni dell'11 giugno e 31 ottobre 2002;
Ravvisata 1'opportunita' di prorogare la sperimentazione per la gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonche' dei fasolari nell'ambito dei compartimenti marittimi dell'alto adriatico ai fini dell'assegnazione ai consorzi, in via definitiva, delle relative gestioni;
Decreta:
Art. 1.
1. La sperimentazione atta ad assicurare una gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonche' la gestione sperimentale della pesca dei fasolari istituita nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia e prorogata per tre anni, a decorrere dal 1 febbraio 2003.
 
Art. 2.
1. A parziale modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999 i singoli consorzi di gestione, nell'ambito del comitato di coordinamento, in luogo di due rappresentanti, partecipano con:
- il presidente, il vice presidente o suo delegato, il direttore.
 
Art. 3.
1. L'art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999 e' cosi' sostituito:
2. Per la pesca dei fasolari, fermo restando il numero massimo di 65 unita' operanti, per ciascun compartimento marittimo il numero delle unita' e' determinato previo accordo tra i consorzi nell'ambito del comitato di coordinamento.
3. I titolari delle unita' che intendono esercitare la pesca dei fasolari per un periodo di almeno tre anni, che comporta la contestuale sospensione della possibilita' di pesca delle vongole, presentano domanda al comitato di coordinamento di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999.
 
Art. 4.
1. Ai fini dell'assegnazione, in via definitiva, della gestione comune delle vongole nei compartimenti marittimi di Chioggia e Venezia nonche' della pesca dei fasolari nell'area compresa nell'ambito dei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, i singoli consorzi sono tenuti a presentare alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2003, le relative proposte, corredate del parere scientifico del rappresentante della ricerca.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2002
Il sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
 
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