Gazzetta n. 281 del 30 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 28 ottobre 2002 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Bioagricoop S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi". |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato "Bioagricoop S.r.l.", con decreto del 30 novembre 1998, e' stata prorogata fino al 16 luglio 2002; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo numero 60900; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi"; Ritenuto che non appare opportuno, essendo attualmente in corso la campagna oleica, modificare il piano dei controlli attualmente autorizzato; Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Bioagricoop S.r.l.", con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Fucini n. 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Collina di Brindisi" registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1 luglio 1996, gia' prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002 e 2 luglio 2002, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 novembre 2002. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998. Roma, 28 ottobre 2002 Il direttore generale reggente: Abate |
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