Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2002 (vai al sommario)
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002

Il comune di Castelnuovo Rangone (provincia di Modena) ha adottato, il 29 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002:
(Omissis).
1) di stabilire per l'anno 2002 le seguenti aliquote I.C.I. e relative riduzioni/deduzioni d'imposta, specificando che le aliquote sottoindicate sono applicabili anche alle pertinenze delle relative unita' immobiliari: aliquota ridotta:
nella misura del 5 per mille con:
una detrazione di 103,29 euro per:
a) l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolati;
la suddetta detrazione e' elevata a 258,23 euro, e spetta al pensionato o ai pensionati anagraficamente conviventi in possesso dei seguenti requisiti:
possesso, nel territorio italiano, del solo appartamento abitato ed eventuale pertinenza dell' abitazione principale (riferimento alla categoria catastale C2/C6/C7), quale unica proprieta' immobiliare;
compimento del 65o anno di eta' al 1 gennaio 2002;
la famiglia composta esclusivamente da persone che hanno gia' compiuto i 65 anni di eta' al 1 gennaio 2002;
reddito medio pro-capite non superiore a 10.329 euro annui lordi, dichiarati nella denuncia dei redditi 2000;
l'immobile occupato devessere di categoria catastale compresa tra A/2 ed A/6;
nella misura del 5 per mille:
a) per l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato, a patto che venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;
b) per le abitazioni diverse da quella principale, a patto che siano utilizzate da persone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza;
nella misura del 4 per mille per:
a) i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; aliquota del 9 per mille:
alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni; aliquota del 7 per mille per:
a) altri alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti;
b) aree fabbricabili e terreni agricoli; aliquota del 2 per mille:
abitazioni affittate a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
(Omissis).
 
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