Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2002 |
Consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco, ladino nella provincia di Bolzano. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante "norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 9, comma 1, il quale dispone che i "dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici"; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, di "determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica"; Visto il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290, recante "norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e Bolzano"; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 31, comma 2, che dispone, tra l'altro, che ciascun Ministro consulti il Garante per la protezione dei dati personali all'atto della predisposizione degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla medesima legge n. 675 del 1996; Visto l'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di censimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 2001, n. 276, recante "regolamento di esecuzione del 14o censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8o censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che inserisce nel campo di osservazione del censimento generale della popolazione la rilevazione della consistenza e la dislocazione territoriale dei gruppi linguistici presenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano e l'art. 10, comma 6, che dispone, tra l'altro, che nelle province autonome di Trento e di Bolzano le operazioni di censimento attribuite agli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura siano svolte dagli uffici di statistica delle province medesime; Visto il paragrafo 1.3 del Programma statistico nazionale 2000-2004, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2001; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali con nota n. 10893/17073 del 4 settembre 2002; Viste le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto provinciale di statistica di Bolzano sui fogli mediante i quali sono state rese, nel 14o censimento della popolazione, le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano; Considerato che occorre provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia di Bolzano dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione rese nel censimento generale della popolazione; Considerato che i fogli A/2, di cui all'art. 18, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, mediante i quali sono rese le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nonche' le buste relative ai fogli A/2, non devono recare, a pena di nullita', sottoscrizione o segno, ancorche' apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione; Preso atto dei risultati della rilevazione, che sono stati trasmessi dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica al Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza con nota SP/1062.2002 dell'8 agosto 2002 per gli adempimenti di cui al citato art. 18, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto l'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale l'on. dott. Franco Frattini, Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza e' stato delegato, tra l'altro, all'attuazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; Decreta: Art. 1.
1. La consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nella provincia di Bolzano, risultante dalle dichiarazioni di appartenenza e aggregazione rese in occasione del 14o censimento della popolazione, e' indicata nell'allegata tabella A. 2. Per i dati che non sono oggetto di diffusione in base al presente decreto restano ferme le disposizioni vigenti in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico, ed in particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previo inoltro agli organi di controllo. Roma, 14 ottobre 2002
p. Il Presidente: Frattini
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n.12, foglio n. 150 |
| Tabella A
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