IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 1 marzo 1986, n. 64, recante la "disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5; Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002); Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004; Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state ripartite tra le amministrazioni centrali competenti le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986 ed in particolare le delibere 28 marzo 2002, n. 22, e 2 agosto 2002, n. 60, concernenti le prime due assegnazioni disposte, per l'anno in corso, a carico del Fondo sopra richiamato; Vista la richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3833 del 23 settembre 2002, concernente le esigenze finanziarie per l'anno in corso - non inferiori ad un importo di 80 milioni di euro - connesse agli oneri residui da rimborsare all'I.N.P.S., per sgravi contributivi in agricoltura inizialmente posti a carico del soppresso Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU); Ritenuto opportuno disporre, alla luce delle predette esigenze, un'ulteriore assegnazione pari a complessivi Euro 80.561.646, a carico delle disponibilita' del Fondo ex art. 19 sopra richiamato, per l'anno 2002; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Delibera: 1. A valere sulla disponibilita' del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, richiamato in premessa, e' disposta un'assegnazione integrativa di Euro 80.561.646, per l'anno 2002, a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per fronteggiare le esigenze finanziarie connesse agli oneri residui da rimborsare all'I.N.P.S., per sgravi contributivi in agricoltura inizialmente posti a carico del soppresso Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). 2. I competenti uffici del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato sono autorizzati a disporre, in attuazione della presente delibera, la conseguente variazione di bilancio, per l'anno 2002, a carico del Fondo di cui al punto 1. Roma, 29 settembre 2002 Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrata alla Corte dei conti l'11 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 240 |