Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI - AUTORITA' CENTRALE PER LA CONVENZIONE DE L' AJA DEL 29 MAGGIO 1993
COMUNICATO
Finanziamento di progetti di sussidiarieta' per gli anni 2003-2004 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza previsto per l'anno finanziario 2002.

PREMESSA

La Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, che lo Stato italiano ha ratificato con la legge del 31 dicembre 1998 n. 476, pone tra gli obiettivi piu' significativi, l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire, tra le priorita' politiche "misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine".
La Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorita' centrale cui le sono state attribuite poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia, e nell'ambito delle attivita' di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza - in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale - ha scelto di intervenire per promuovere lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta e' avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale tracciato dalle Convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo.
In tale programma si colloca la decisione della Commissione per le adozioni internazionali, adottata in data 29 ottobre 2002, con la quale e' stato deliberato lo stanziamento di Euro 1.600.000,00 per finanziare progetti finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei minori nei Paesi di origine. Con tale decisione la Commissione intende proseguire, ampliandola, la collaborazione avviata nell'anno 2001, che si e' rivelata positiva; i progetti devono interessare le seguenti aree geografiche: Paesi dell'Europa orientale, America Latina, Asia e Africa. Alla realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2002, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39 comma I, lettera c) della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per le singole aree geografiche cui il progetto e' rivolto. Per la realizzazione del progetto devono concorrere un numero di enti non inferiore a tre.
La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni internazionali, riferita a ciascun progetto approvato, sara' direttamente proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi impegnati dagli enti partecipanti al progetto o dagli stessi messi a disposizione. Non e' preclusa la partecipazione al progetto di altri organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento e' pertanto necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola la partecipazione al progetto. Contenuti e soggetti partecipanti.
Si ribadisce che:
i progetti presentati dagli enti devono essere volti alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori stranieri, mediante la realizzazione di interventi che, nel superiore interesse del minore, permettano allo stesso di rimanere nella propria famiglia e, piu' in generale, nella comunita' di appartenenza;
la presentazione dei progetti e' consentita soltanto agli enti autorizzati ex art. 39, comma I, lettera c) della legge 31 dicembre 1998, n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti pubblici e privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto.
Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:
1) gli enti autorizzati ex art. 39, comma I, lettera c) della legge 31 dicembre 1998 n. 476, che partecipano;
2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori che concorrano alla realizzazione;
3) le istituzioni aderenti:
amministrazioni centrali;
regioni;
enti locali;
organismi internazionali;
Comunita' europea;
4) l'esatta localita' geografica di intervento all'estero;
5) le amministrazioni dei Paesi stranieri interessate;
6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.);
7) il costo del progetto:
le risorse umane;
i mezzi strumentali;
8) durata del progetto:
le fasi intermedie di realizzazione;
il termine di conclusione del progetto. Nel caso la durata prevista sia superiore al periodo considerato (2003-2004), occorre specificare quali interventi si intendono realizzare entro il 31 dicembre 2003 e quali entro il 31 dicembre 2004. Modalita' e termini di presentazione del progetto.
I progetti devono essere presentati in triplice originale e due copie, firmate dai responsabili legali degli enti che partecipano al progetto e dal coordinatore di progetto.
Essi dovranno pervenire alla Commissione per le adozioni internazionali, via Barberini, n. 38 - 00187 Roma, entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalita' e degli obiettivi e in una seconda contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando.
Il progetto deve essere altresi' corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilita', che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione deve emergere, altresi', chiaramente, se il progetto e' da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.
E' ammessa la riproposizione aggiornata dei progetti presentanti ai sensi del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2002, di cui alla delibera n. 59/2002, con esclusione di quelli indicati come "non classificati" nell'apposita graduatoria allegata alla stessa delibera. In tal caso e' necessario specificare le variazioni apportate al precedente progetto, le parti eventualmente gia' realizzate o che sono state finanziate da altri soggetti pubblici e privati. Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.
La Commissione per le adozioni internazionali esaminera' e approvera', entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, i progetti che, a suo giudizio, meglio corrispondono alle finalita' perseguite.
La Commissione per le adozioni internazionali in sede di valutazione privilegera' i progetti aventi come obiettivo:
a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori in affidamento familiare o in casa famiglia;
b) la riduzione del fenomeno dei "bambini di strada" mediante la costituzione di case famiglia, di laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o di "focolari" ove possa svilupparsi la personalita' dei minori;
c) l'aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;
d) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, impegnate nella crescita della cultura dell'accoglienza, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinche' non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate.
La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di approvazione, ripartira' lo stanziamento previsto, in relazione alla complessita' degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.
Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti piu' enti. Si evidenzia altresi' che anche le richieste di finanziamento tengano conto della disponibilita' complessiva delle risorse previste dal presente bando, con le quali la Commissione intende realizzare gli obiettivi individuati da piu' soggetti proponenti. Raccomandazioni e limitazioni.
Come anticipato in premessa, in considerazione della fase sperimentale degli interventi, la Commissione per le adozioni internazionali che ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritiene che la responsabilita' di predisposizione e realizzazione dei progetti sia preminentemente da attribuirsi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e/o private in qualita' di capi-progetto.
Si sottolinea inoltre che, per le esigenze connesse alle necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo, non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobiliari e quelle riguardanti l'acquisto di beni deperibili e/o strumentali di facile consumo.
Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata superiore a due anni. Modalita' di erogazione del finanziamento.
Nel quadro della piu' chiara collaborazione istituzionale, per l'informazione della pubblica opinione verra' data comunicazione della ripartizione, dell'oggetto e dei destinatari dei finanziamenti in Gazzetta Ufficiale e nel sito web della Commissione per le adozioni internazionali, entro una settimana dalla data di approvazione dei progetti.
L'erogazione del finanziamento si articolera' in tre tempi dopo l'approvazione da parte degli organi di controllo:
a) 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di preventiva relazione particolareggiata dell'attivita' svolta;
b) 50% dopo sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di preventiva relazione particolareggiata dello stato di avanzamento del progetto;
c) il rimanente 25% a conclusione delle attivita' progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati.
Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presentera' la fatturazione con le relazioni di cui alle lettere a), b) e c), onde consentire alla Commissione per le adozioni internazionali ogni valutazione prima di esprimere il nulla osta alla liquidazione.
Ogni relazione dovra' essere corredata da altrettante fatture per i relativi importi percentuali di cui alle lettere a), b), e c) del precedente capoverso.
Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non e' soggetto a I.V.A., ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.
Si dispone la pubblicazione del presente bando in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione della stessa a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma I, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476.
Roma, 14 novembre 2002
La presidente: Cavallo
 
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