Gazzetta n. 280 del 29 novembre 2002 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 2002 |
Approvazione della convenzione stipulata in data 18 aprile 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il rinnovo della convenzione concernente le trasmissioni speciali ad onde corte per l'estero. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, con il quale e' stata approvata la convenzione stipulata in pari data tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Radio Audizione Italia (RAI) per la ricostruzione del Centro radiofonico a onde corte di Roma - Prato Smeraldo per le radiotrasmissioni per l'estero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703, che ha approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione stipulata il 7 maggio 1948 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-TV per la gestione dei notiziari e dei servizi informativi per l'estero; Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in base ai quali la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuta ad effettuare trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero, secondo le modalita' e le condizioni previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703; Tenuto conto che tra le predette modalita' e condizioni rientra anche la durata della convenzione che, in base all'art. 13 del testo originario, ha conservato la validita' dei venticinque anni e la possibilita' di rinnovo, con la conseguenza che il termine di decorrenza del primo rinnovo della convenzione va calcolato dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 103 del 1975, ovvero dal 17 aprile 1975, con la relativa scadenza al 17 aprile 2000; Ritenuta la necessita' di rinnovare la predetta convenzione a decorrere dal 18 aprile 2000; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato; Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, relativa a disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo; Visto l'art. 19 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva sull'intero territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10); Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto: Art. 1.
1. E' approvato l'annesso atto convenzionale stipulato in data 18 aprile 2000, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il rinnovo della convenzione concernente le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero. 2. Il relativo impegno di spesa, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, e' assunto con decreto dirigenziale di esecuzione. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Gasparri, Ministro delle comunicazioni Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 213 |
| ATTO CONVENZIONALE
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. quale societa' concessionaria dello Stato per la predisposizione di trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la convenzione approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, al quale hanno fatto seguito l'atto aggiuntivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703, ed i successivi atti di proroga; Ritenuto che la convenzione suddetta scade il 17 aprile 2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, con il quale e' stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale, che richiama all'art. 19 le trasmissioni radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero; Considerato che la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - societa' concessionaria dello Stato, ai sensi della indicata normativa, e' tenuta alle suddette prestazioni e che, pertanto, si rende necessario procedere al rinnovo della convenzione in scadenza al 17 aprile 2000; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587, nella persona del dott. Arturo Baldanza - Capo dell'ufficio dirigenziale generale per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica, a cio' delegato, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., codice fiscale n. 00709370589, societa' d'interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del Presidente dott. Roberto Zaccaria e del Direttore generale dott. Pier Luigi Celli si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 19, lettera b), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare ad effettuare la trasmissione di programmi e i notiziari informativi radiofonici speciali ad onde corte per l'estero, diretti alla diffusione ed alla conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, anche allo scopo di soddisfare un adeguato livello di informazione delle comunita' italiane all'estero, nella misura di 11.300 ore annue. 2. La RAI puo', previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, avvalersi per la trasmissione dei programmi, di societa' da essa controllate. 3. In ogni caso non sono opponibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a nessun titolo, effetti derivanti dall'attivita' di soggetti terzi con i quali la RAI abbia costituito eventuali rapporti. 4. All'inizio di ogni programma dovra' essere specificato che trattasi di trasmissione nell'ambito della convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. Le modalita' e i termini delle trasmissioni di cui al presente articolo restano definite nel piano annuale di cui all'art. 2.
Art. 2. 1. Il piano annuale della programmazione radiofonica di cui all'art. 1, deve essere trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il mese di novembre per la durata della presente convenzione. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri comunichera' alla RAI entro un mese dalla data di ricezione del piano annuale le eventuali osservazioni e proporra' eventuali variazioni al piano stesso. 3. Detto piano deve contenere, una tabella riassuntiva che indichi titolo delle trasmissioni, orario, durata, aree geografiche interessate e il totale complessivo delle ore di trasmissione, separatamente per il "Notturno" e per le altre trasmissioni. Resta inteso che non saranno considerati nel suddetto numero di ore eventuali riempitivi musicali. 4. Le parti convengono che restano confermate la tipologia ed il numero delle lingue utilizzate alla data del 17 aprile 2000; eventuali variazioni sono demandate alla competenza del Comitato di cui all'art. 4. 5. Unitamente al piano, la RAI deve fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro i dieci giorni precedenti al semestre di riferimento internazionalmente convenuto, la scheda relativa alla programmazione semestrale contenente l'orario, la frequenza, la lingua e l'area geografica di irradiazione. 6. La stesura definitiva della scheda "folder" dovra' contenere l'indicazione Casella postale 320 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. La corrispondenza dei radioascoltatori all'estero, italiani e stranieri, compresa quella indirizzata alla RAI, dovra' affluire alla suddetta Casella postale n. 320. 8. Eventuali variazioni al piano che si dovessero determinare nel corso della esecuzione della convenzione, che non comportino ulteriori oneri, dovranno essere comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o da questa proposte. 9. Detto piano che varra' per l'anno successivo deve essere inviato a cura della stessa RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza, ai sensi dell'art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103. 10. La RAI si impegna altresi', ad inviare entro il primo trimestre dell'anno successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e al Ministero delle comunicazioni una relazione tecnica annuale riguardante il servizio svolto, comprensiva di dati sulla ricezione delle trasmissioni in onde corte effettuate tramite stazioni relais, con le indicazioni dell'orario, stazioni trasmittenti, destinazione del programma, area di ricezione, potenza di trasmissione, azimut, antenna e frequenza. 11. Il Ministero delle comunicazioni, entro quaranta giorni dall'invio della relazione da parte della RAI, esprime il parere tecnico su tale documento, inviandolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 12. La RAI inviera' quotidianamente e non piu' tardi del giorno successivo a quello di trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo in lingua italiana del notiziario base e i testi trasmessi. 13. La RAI si impegna, inoltre, a conservare ed a mettere a disposizione per l'ascolto i programmi del trimestre precedente, affinche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa formulare suggerimenti e acquisire, all'occorrenza informazioni circa l'attuazione del piano in corso. 14. Entro il primo semestre dell'anno successivo la RAI inoltrera', altresi', alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sui programmi trasmessi l'anno precedente, contenente dati disponibili ed aggiornati riguardanti l'ascolto ed il gradimento dei programmi ed eventuali suggerimenti recepiti tramite gli enti e le organizzazioni interessate. 15. Il Ministero degli affari esteri a titolo di monitoraggio fara' pervenire entro il primo semestre dell'anno successivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni acquisite in merito dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, una nota informativa attestante la qualita' e la diffusione dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione.
Art. 3. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri corrispondera' alla RAI per le prestazioni di cui all'art. 1 un corrispettivo annuo di L. 33.653.846.150 pari a Euro 17.380.761,02 + I.V.A. di legge di L. 1.346.153.850 pari a Euro 695.230,44, per un totale di L. 35.000.000.000 pari a Euro 18.075.991,46. 2. Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica annuale ai sensi dell'art. 44 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724. 3. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese relative alla produzione e alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini. 4. Per tutta la durata della presente convenzione la RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata, corredata dalla relazione sull'attuazione del piano dei programmi. 5. La fatturazione, conterra', in detrazione dal corrispettivo globale previsto dal comma 1, il valore dell'eventuale diminuzione del numero di ore di produzione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione sulla base dell'importo di L. 2.978.215 pari a euro 1.538,12, riferito a ciascuna ora di produzione radiofonica.
Art. 4. 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione si avvale di un apposito comitato, avente compiti di indirizzo e di consulenza, presieduto dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero delle comunicazioni, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della RAI. 2. Il Comitato potra' avvalersi, tra l'altro, di pareri e suggerimenti degli italiani all'estero, espressi per il tramite dei loro organismi C.G.I.E. (Consiglio generale degli italiani all'estero) e COM.IT.ES (Comitato degli italiani all'estero) in merito alla ricezione dei programmi radiofonici in onde corte per l'estero ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi. 3. Alle riunioni del Comitato potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti degli organismi interessati.
Art. 5. 1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI dovra' costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 1.650.000.000 pari a Euro 852.153,88 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. 2. Qualora il deposito cauzionale dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria dovra' reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo. 3. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria.
Art. 6. 1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno: a) L. 1.000.000 pari a Euro 516,45 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del piano annuale dei programmi radiofonici di cui all'art. 2; b) L. 3.300.000 pari a Euro 1.704,30 per ciascuna ora di riduzione di trasmissione dei programmi radiofonici superiore al 10% annuo. 2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilita', ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto. 3. Il pagamento della suddetta penalita' non esonera la RAI da eventuale responsabilita' verso i terzi. 4. Il pagamento della penalita' suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione; trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale che dovra' essere reintegrato nei termini previsti dall'art. 5. 5. Qualora si verifichino continue inadempienze, debitamente notificate alla RAI, senza che vi sia stato l'adempimento richiesto, la presente convenzione si intendera' risolta di diritto.
Art. 7. 1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. 2. In caso di mancato accordo, la controversia sara' deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati, rispettivamente, uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla RAI ed, infine, un terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale decide ritualmente.
Art. 8. 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' alla convenzione principale, in quanto applicabili.
Art. 9. 1. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della predetta societa'.
Art. 10. 1. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, per l'esercizio finanziario corrente e comunque entro il limite del corrispettivo annuo stabilito dall'art. 3, comma 1: la documentazione contabile prevista dalla convenzione approvata con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1132, per il periodo 1 gennaio-17 aprile 2000; per detto periodo resta confermata la competenza degli organismi collegiali previsti dall'atto aggiuntivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1962, n. 1703; una fattura posticipata per il periodo 18 aprile-31 dicembre 2000 corredata, ai fini della verifica della effettivita' e dell'esattezza della prestazione, di una relazione sull'attuazione del piano dei programmi. 2. Ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 2 resta valido fino al 31 dicembre 2000 il piano annuale della programmazione radiofonica presentato dalla RAI il 30 novembre 1999.
Art. 11. 1. La presente convenzione avra' decorrenza dal 18 aprile 2000 e durata pari alla convenzione principale. 2. In applicazione dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, entro tre mesi dalla scadenza di ogni esercizio finanziario, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunichera' alla RAI le condizioni economiche alle quali intende continuare a fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione per l'anno successivo in relazione alle disponibilita' di bilancio sull'apposito capitolo di spesa. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, richiamata dal precedente art. 3, comma 2, della presente convenzione, le condizioni e le modalita' delle prestazioni stabilite nella presente convenzione saranno rinegoziate ogni triennio, a partire dal 31 dicembre 2002, ai sensi dell'art. 19 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994.
Art. 12. 1. La presente convenzione, che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica, impegna la RAI fin dal momento della firma e diventa esecutiva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo. |
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