Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 novembre 2002 |
Trasferimento alla societa' di cartolarizzazione dei beni immobili appartenenti agli enti previdenziali e allo Stato italiano. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il "Decreto Legge n. 351"), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare; Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 30 novembre 2001, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., costituita ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto Legge n. 351, gli immobili individuati dai Decreti dirigenziali dell'Agenzia del Demanio elencati nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale (ad esclusione degli immobili elencati nell'allegato 2 al medesimo decreto) ed e' stata avviata la prima operazione di cartolarizzazione ai sensi del Decreto Legge n. 351 realizzata in data 21 dicembre 2001; Visti i decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del Demanio elencati nell'allegato 1 al presente decreto, che individuano alcuni beni appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici non territoriali ivi indicati (nel seguito indicati come i "Decreti dell'Agenzia del Demanio"); Visto il comma 1 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 351, che prevede che, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, per quanto concerne i beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con detto Ministero, i beni immobili individuati dai decreti dirigenziali emanati dall'Agenzia del Demanio possano essere trasferiti, a titolo oneroso, ad una o piu' societa' costituite ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legge n. 351, e che, con i medesimi decreti, siano determinati il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalita' di pagamento dell'eventuale prezzo residuo degli immobili trasferiti, le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione che le societa' cessionarie realizzano per finanziare il pagamento del prezzo, l'immissione delle societa' cessionarie nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione dei beni immobili trasferiti e dei contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con criteri di remunerativita', e le modalita' per la valorizzazione e la rivendita dei beni immobili trasferiti;
Decreta: Art. 1.
In applicazione dell'art. 3 del Decreto Legge n. 351, sono trasferiti a titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., con sede legale in Roma Via Ettore Petrolini n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06825791004 ed al n. 32969 presso l'elenco generale degli intermediari finanziari tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, gli immobili individuati dai Decreti dell'Agenzia del Demanio indicati nell'allegato 1, che costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' stessa e da quello relativo alle altre operazioni di cartolarizzazione, ai sensi del predetto art. 2, a far data dalla pubblicazione del presente decreto. I canoni di locazione relativi agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto sono trasferiti a far data dal 1 febbraio 2003. |
| Art. 2.
La societa' di cartolarizzazione individuata all'articolo 1 e' immessa nel possesso giuridico dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto a far data dalla data di pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 3.
A fronte del trasferimento di cui all'articolo 1, la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. corrisponde un prezzo complessivo al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede ad allocare tale prezzo tra i soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio. Una quota parte del prezzo di trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, da determinarsi in relazione alle condizioni di mercato, viene corrisposta a titolo definitivo e irripetibile alla data in cui, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata per finanziare il pagamento di detto prezzo, sono emessi i titoli di cui all'articolo 14. Tale quota parte iniziale del prezzo di trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, e' allocata dal Ministero dell'Economia e delle finanze tra i soggetti individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio secondo le percentuali specificate nell'allegato 2. Tale prezzo iniziale corrisponde all'importo effettivamente incassato dalla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. a fronte dell'emissione dei titoli dalla stessa effettuata per l'importo complessivo massimo di Euro 6.700 milioni, al netto delle commissioni, spese ed altri oneri iniziali a carico della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. per un importo massimo complessivo pari ad Euro 10 milioni. Il predetto importo e' versato al capitolo 4057 Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato. La residua parte del prezzo di trasferimento degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, da corrispondersi a titolo di prezzo differito, e' pari alla differenza, se positiva, tra (a) il ricavo netto effettivo per la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. derivante dalla gestione e vendita degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e dalle altre operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione relativa ai medesimi immobili e (b) quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi per il rimborso dei titoli di cui all'articolo 14 e per il pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione regolata dal presente decreto. La predetta residua parte del prezzo da corrispondersi a titolo di prezzo differito, e' allocata dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio secondo i criteri riportati nell'allegato 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' richiedere alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di anticipare in tutto o in parte, in una o piu' volte, il pagamento del predetto prezzo differito, ove la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di nuovi finanziamenti, da stabilirsi con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating a tale momento attribuito ai titoli in essere nell'ambito dell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto. |
| Art. 4. La gestione degli immobili trasferiti alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente decreto e' affidata pro tempore, sino alla data di efficacia del contratto di gestione degli immobili di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, agli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio ed all'Agenzia del Demanio (in relazione ai beni immobili rispetto ai quali lo Stato Italiano e' individuato quale proprietario ai sensi dei medesimi decreti), a favore dei quali la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. rilascia apposita procura generale. Fermi restando gli eventuali obblighi di legge, la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. conferisce la predetta procura ai soggetti individuati dagli organi amministrativi dei soggetti sopra indicati, anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico amministrative degli stessi soggetti. Per lo svolgimento di tali attivita', i predetti soggetti si attengono a quanto stabilito nell'allegato 3 ed hanno diritto ad una commissione, nella misura ivi stabilita. La S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. incarica, con decorrenza dalla data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14, uno o piu' operatori professionali del mercato immobiliare congiuntamente, della promozione e della gestione delle procedure di vendita relative agli immobili diversi da quelli residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto e delle vendite degli stessi, conferendo agli stessi idonea procura. Gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e l'Agenzia del Demanio, nella persona dei relativi Presidenti, rappresentanti legali o sostituti, stipulano con la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, un contratto di gestione degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e di vendita degli immobili residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto, assumendo con la stipula del predetto contratto gli obblighi di cui all'allegato 4. Il contratto regola gli obblighi di trasferimento e di versamento alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. delle somme corrisposte, anche a titolo di anticipi o depositi cauzionali, dagli acquirenti degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto. In relazione alle dichiarazioni ed agli impegni da assumersi, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, taluni degli obblighi riportati nell'allegato 4 sono assunti dagli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e dall'Agenzia del Demanio anche nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 5. La S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. accende un nuovo conto presso la Tesoreria centrale dello Stato, diverso ed ulteriore rispetto a quello dalla medesima acceso in virtu' dell'articolo 5 del decreto 30 novembre 2001 citato in premessa, nel quale sono versate le somme specificate all'articolo 16. Sulla giacenza media del medesimo conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde semestralmente alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. interessi calcolati ad un tasso pari a quello corrisposto dalla Banca d'Italia sul conto "disponibilita' del Tesoro per il servizio di Tesoreria" ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 7.1.4.1. "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria", capitolo 3100, dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Decreto Legge n. 351 sugli interessi ed altri proventi corrisposti sul conto presso la Tesoreria Centrale dello Stato e sugli altri conti intestati alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600. Nel caso in cui all'indebitamento a medio termine non garantito e non subordinato della Repubblica Italiana venga attribuito un rating inferiore a "AA -" da Standard & Poor's, ovvero a "Aa3" da Moody's Investors Service Ltd. ovvero a "AA - " da Fitch Ratings Ltd., la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. puo' utilizzare per le finalita' di cui al presente articolo un conto diverso da quello acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato da aprirsi presso un primario istituto di credito. |
| Art. 6. Le somme corrisposte da parte della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di prezzo di trasferimento sono versate: (i) per gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, presso gli appositi conti aperti dagli enti medesimi presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in data 18 dicembre 2001, e (ii) per lo Stato Italiano sul capitolo 4057, Capo X dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 7. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'operato dell'Agenzia del Demanio e, congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sull'operato degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, in relazione alle attivita' agli stessi affidate ai sensi del presente decreto, anche nell'interesse dei portatori dei titoli di cui all'articolo 14. |
| Art. 8. L'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio forniscono, in relazione a se stessi ed agli immobili trasferiti alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente decreto, tutte le informazioni ed i dati richiesti, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge n. 351, per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, assumendosene la responsabilita'. |
| Art. 9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, sollecita la formulazione di offerte da parte di piu' banche italiane ed estere per la stipula ed il rinnovo di convenzioni per l'erogazione dei mutui a favore dei conduttori per l'acquisto degli immobili. Il Ministero dell'economia e delle finanze seleziona le offerte piu' vantaggiose tra quelle formulate dalle predette banche, con riferimento alle condizioni di finanziamento, all'entita' del credito complessivamente messo a disposizione nonche' alla copertura geografica offerta dalle suddette banche in relazione alla localizzazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto. Resta a carico degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e, ove previsto della legge, anche dell'Agenzia del Demanio, la differenza tra il tasso di interesse previsto nelle sopra citate convenzioni e il tasso di interesse fissato nel comma 8 del medesimo art. 6. |
| Art. 10. Per le finalita' di cui al comma 19 dell'art. 3 del Decreto Legge n. 351, l'Agenzia del Territorio, ai sensi del protocollo d'intesa da stipularsi con il Consiglio Nazionale del Notariato, fornisce in via telematica a quest'ultimo, e per lo stesso ai consigli notarili distrettuali, le informazioni, presenti nei sistemi informativi del catasto e delle conservatorie relative agli immobili trasferiti alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente decreto. La S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. stipula con l'Agenzia del Territorio una convenzione, cui aderiscono l'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, ai sensi della quale (i) all'Agenzia del Territorio e' affidato l'incarico di effettuare, in relazione agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, la determinazione del prezzo di cui all'articolo 3, comma 9, del Decreto Legge n. 351, e (ii) l'Agenzia del Territorio si impegna a fornire servizi, ai soggetti aderenti che ne facciano richiesta, in relazione alle formalita' di regolarizzazione concernenti gli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, ai prezzi e con le modalita' ivi indicate. |
| Art. 11. Il trasferimento di beni immobili effettuato alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente decreto si intende comprensivo degli accessori e pertinenze di detti beni, ancorche' gli stessi non siano espressamente individuati nei Decreti dell'Agenzia del Demanio. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del Decreto Legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, provvedono a curare le formalita' di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze. |
| Art. 12. I titoli di cui all'articolo 14 sono collocati presso investitori professionali da parte di una o piu' banche o istituti finanziari, italiani ed esteri, anche congiuntamente, di comprovata esperienza nel collocamento e nella trattazione sul mercato secondario di titoli emessi da societa' di cartolarizzazione italiane o estere individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le banche o istituti finanziari selezionati curano le attivita' propedeutiche all'emissione dei titoli di cui all'articolo 14 ivi compresi i contatti con le agenzie di rating e la selezione delle parti terze dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto, e riferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze. L'attivita' di collocamento e le attivita' propedeutiche sono regolate da apposito contratto di mandato stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le banche o istituti di credito come sopra individuati. |
| Art. 13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dell'Agenzia del Demanio e dei soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, rilascia dichiarazioni in relazione al Ministero medesimo, alla Repubblica Italiana, all'Agenzia del Demanio, all'Agenzia del Territorio ed agli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio nonche' agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e assume l'impegno di indennizzare la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e i soggetti incaricati del collocamento ai sensi dell'articolo 12, nei casi previsti dall'allegato 5. L'eventuale indennizzo alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. avviene mediante il trasferimento di immobili da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ove tale trasferimento riguardi immobili di proprieta' di enti previdenziali, ovvero mediante il pagamento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di somme di denaro. |
| Art. 14. Le caratteristiche dei titoli da emettersi da parte della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. per finanziare il pagamento del prezzo dei beni immobili alla stessa trasferiti ai sensi del presente decreto sono indicate nell'allegato 6. Tali titoli non sono assistiti dalla garanzia dello Stato. |
| Art. 15. I pagamenti da parte della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. o di suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione, dalla vendita dei beni immobili ad essa trasferiti ai sensi del presente decreto e dalle altre operazioni accessorie all'operazione di cartolarizzazione relativa ai medesimi immobili, avvengono con la medesima periodicita' del pagamento delle cedole sui titoli di cui all'articolo 14, secondo uno specifico ordine di priorita' dei pagamenti da concordarsi tra la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ed i suoi creditori, approvato dalle agenzie di rating incaricate della valutazione dei titoli di cui all'articolo 14 ed applicato alle somme di volta in volta disponibili per tali pagamenti da parte della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.. Tale ordine di priorita' dei pagamenti, per quanto riguarda le somme da corrispondersi, ai sensi del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, all'Agenzia del Demanio ed agli enti previdenziali individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, in relazione alle attivita' di vendita da questi effettuate, prevede che tali somme siano corrisposte subordinatamente al preventivo pagamento, da parte della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., delle commissioni, costi e spese dalla stessa dovute nei confronti di soggetti diversi in relazione a (i) l'esistenza della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., (ii) la quotazione e la gestione amministrativa dei titoli di cui all'articolo 14, e (iii) la ricostituzione dell'importo previsto per le spese. Inoltre, l'ordine di priorita' di cui al presente articolo, per quanto riguarda le somme eventualmente da corrispondersi a titolo di prezzo differito ai sensi dell'articolo 3, ai soggetti individuati quali originari proprietari degli immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, prevede che tali somme siano corrisposte, al Ministero dell'economia e delle finanze per conto di detti soggetti, subordinatamente al preventivo rimborso, da parte della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., dei titoli di cui all'articolo 14, ovvero, nell'ipotesi di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 3, dei nuovi titoli emessi o dei finanziamenti assunti. |
| Art. 16. L'Agenzia del Demanio e gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio versano, trimestralmente alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., sul conto di cui all'articolo 5 una somma forfettariamente determinata nel 85% dell'ammontare complessivo dei canoni di locazione dovuti in relazione ai contratti di locazione relativi agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, a prescindere dall'effettivo incasso dei medesimi. La predetta somma e' calcolata dal soggetto incaricato dell'amministrazione del programma dell'operazione sulla base delle informazioni fornite dai soggetti incaricati della gestione degli immobili trasferiti dal presente decreto ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 4. A fronte dell'attivita' di gestione e vendita affidata, ai sensi del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, all'Agenzia del Demanio ed agli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, i predetti soggetti percepiscono dalla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. una commissione periodica commisurata alle vendite degli immobili effettuate dall'Agenzia del Demanio e da ciascun ente previdenziale individuato quale originario proprietario dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, da corrispondersi e calcolarsi in conformita' a quanto previsto nel citato contratto. Tale commissione e' per la prima volta liquidata, con le modalita' di cui all'articolo 15, alla data in cui siano disponibili i dati relativi alle prime vendite effettuate da ciascun soggetto. Al fine di incentivare il raggiungimento degli obiettivi di vendita individuati dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e l'Agenzia del Demanio possono introdurre apposite forme di incentivazione del personale. |
| Art. 17. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, per conto della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., alla copertura dei rischi connessi alla variabilita' del tasso di interesse e dell'eventuale tasso di cambio sui titoli di cui all'articolo 14, al fine di consentire l'ottenimento e il mantenimento del rating previsto per i medesimi titoli, indicato nell'allegato 6. |
| Art. 18. Per consentire lo svolgimento delle attivita' previste nel contratto di gestione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., fermi restando gli eventuali obblighi di legge, conferisce procura a ciascuno degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio ed all'Agenzia del Demanio, in persona dei soggetti individuati dagli stessi o dagli organi amministrativi, anche al di fuori dei vincoli previsti dalle norme gerarchico-amministrative dello stesso. |
| Art. 19. Il Capo del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, e in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e tutti gli atti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Roma, 21 novembre 2002 p. Il Ministro dell'economia e delle finanze ARMOSINO
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali MARONI
Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 323 |
| ALLEGATO 1
----> Vedere Allegato da Pag. 16 a Pag. 25 del S.O. <----
ALLEGATO 2
PERCENTUALI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO INIZIALE E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL PREZZO DIFFERITO
Percentuali per la ripartizione del prezzo iniziale Il prezzo iniziale da corrispondersi al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 3, e' ripartito secondo le seguenti percentuali: Stato Italiano 0.47% ENPALS 0.73% INAIL 16.41% INPDAI 29.85% INPDAP 43.2% INPS 8.4% IPSEMA 0.49% IPOST 0.45% Criteri per la ripartizione del prezzo differito Il prezzo differito di cui all'articolo 3 e' allocato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio tenuto conto degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto da ciascun soggetto, nonche' dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite degli immobili riferiti a ciascun soggetto. Al fine dell'allocazione del prezzo differito di cui all'articolo 3, e' tenuta dalla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze una contabilita' separata degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e della quota relativa dei costi, delle tempistiche e dei proventi delle vendite perfezionate da, o per conto o nell'interesse di, ciascuno dei soggetti individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio nonche' di ogni altro dato ed elemento che possa essere rilevante ai fini del calcolo di cui sopra. ALLEGATO 3 REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA LA SOCIETA' S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. E CIASCUNO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E TRA LA SOCIETA' S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. E L'AGENZIA DEL DEMANIO, PER IL PERIODO TRA LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO E LA DATA DI EMISSIONE DEI TITOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 L'Agenzia del Demanio (in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto rispetto ai quali lo Stato Italiano e' individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio) e gli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni immobili ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio (ciascuno, in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto rispetto ai quali lo stesso e' individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio), tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14: (a) assumono la gestione e sono responsabili dell'ordinaria e straordinaria manutenzione; (b) gestiscono i contratti di locazione, di assicurazione e gli altri contratti accessori in essere; per quanto riguarda in particolare, i contratti di locazione in essere: (i) si astengono dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali, e dall'estenderne la durata, salvo ove cio' sia espressamente previsto dalla legge, e (ii) si astengono, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili diversi da quelli residenziali, salvo che l'importo totale dei canoni annui del relativo contratto sia superiore al 6% del valore dell'immobile in questione, quale risultante dalla determinazione o, in assenza, dalla stima effettuata dall'Agenzia del Territorio; (c) tengono i rapporti con gli attuali locatari e con le altre controparti di cui ai contratti del precedente punto (b); (d) in relazione agli immobili attualmente non locati, si astengono dallo stipulare nuovi contratti di locazione o altri tipi di contratti la cui stipula comporti il venir meno per detti immobili dello stato libero da persone e cose; (e) assumono il patrocinio e proseguono le cause pendenti relative agli immobili e ne sostengono gli oneri economici; (f) si adoperano al fine di promuovere, consentire o agevolare le vendite ai sensi di legge e verificano la regolarita' della documentazione presentata dai soggetti interessati all'acquisto; (g) trasferiscono qualunque importo incassato a titolo di corrispettivo o di anticipazione a fronte della stipula di un contratto di compravendita o di un contratto preliminare di compravendita sul conto intestato alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. dalla stessa indicato; (h) per lo svolgimento delle attivita' di vendita percepiscono dalla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. una commissione pari al 2% del corrispettivo incassato al netto dell'I.V.A. ai sensi di legge, in relazione a qualsiasi contratto di compravendita stipulato tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di emissione dei titoli di cui all'articolo 14; (i) agiscono in buona fede e con la diligentia quam suis nell'esecuzione di tutto quanto precede. ALLEGATO 4 ELENCO SINTETICO DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E DI CIASCUNO DELI ENTI PREVIDENZIALI INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI TRASFERITI AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO E DI VENDITA DEI BENI IMMOBILI RESIDENZIALI TRASFERITI AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO CHE SARA' SOTTOSCRITTO TRA GLI STESSI E LA S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. AI SENSI DELL'ULTIMO CAPOVERSO DELL'ARTICOLO 4 (a) Impegno a gestire i beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto; (b) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, impegno a (i) effettuare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, assumendosene le relative responsabilita', (ii) preservarne lo stato di conservazione, (iii) gestire i contratti connessi e, ove necessario, rinegoziarli, rinnovarli, modificarli e risolverli, (iv) gestire le procedure di vendita in conformita' con quanto previsto nell'apposito decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il programma dell'operazione (business plan) concordato nell'ambito del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (v) agire in nome e per conto della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in forza di procura da rilasciarsi a loro nome in relazione all'operazione di cartolarizzazione, (vi) porre in essere ogni altra attivita' prevista dalla legge, dai documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto e ogni altra attivita' eventualmente richiesta per l'attuazione del programma dell'operazione (business plan) (vii), collaborare pienamente con i soggetti incaricati della vendita dei beni immobili diversi da quelli residenziali, fornendo agli stessi tutta la documentazione in proprio possesso, (viii) tutelare, per quanto possibile, in relazione alla propria qualita' di soggetto incaricato della gestione di tutti i beni e della vendita degli immobili residenziali, gli interessi economici e giuridici della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., (ix) gestire, rinnovare, modificare e risolvere qualunque contratto accessorio, (x) astenersi dall'effettuare la compensazione di debiti della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nei propri confronti con propri crediti nei confronti della stessa, (xi) garantire ai conduttori il pacifico godimento dei beni immobili locati, (xii) astenersi dal concedere in locazione gli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto che non siano locati alla data del presente decreto, (xiii) astenersi dal rinnovare i contratti di locazione relativi ad immobili residenziali, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, (xiv) astenersi dal rinnovare, salvo ove diversamente stabilito dalla legge, i contratti di locazione relativi ad immobili diversi da quelli residenziali nel caso in cui il canone di locazione annuale non sia almeno pari o superiore al 6% del valore dell'immobile in questione, quale risultante dalla determinazione o, in assenza, dalla stima effettuata dall'Agenzia del Territorio, (xv) astenersi dal violare qualunque diritto al rinnovo dei contratti di locazione, e (xvi) porre in essere e fare si' che siano poste in essere, tutte le attivita' e i comportamenti necessari o utili all'espletamento delle procedure di vendita ed alla stipula dei contratti di compravendita come previsto dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4; (c) impegno (i) a dare istruzioni in relazione ai lavori da effettuarsi in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, (ii) di vigilanza rispetto alle attivita' poste in essere da qualunque consulente o subappaltatore che sia stato eventualmente incaricato, e (iii) a rendersi responsabile, nei confronti della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., per le attivita' poste in essere da eventuali consulenti e subappaltatori; (d) impegno a mantenere la detenzione qualificata ed il controllo dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto fino alla vendita finale di tali beni; (e) in relazione alla vendita di ciascuno degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, impegno a raccogliere, predisporre e mantenere a disposizione della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e/o dei soggetti dalla stessa designati e/o dei propri subappaltatori nelle ipotesi in cui questi siano nominati (i) tutti i contratti e gli altri documenti rilevanti in relazione allo stato di fatto e di diritto degli immobili, e (ii) tutti i documenti attestanti diritti di terzi o limitazioni di qualunque tipo, ivi inclusi i diritti di pegno, di ipoteca, di usufrutto, di prelazione, di opzione o i privilegi; (f) impegno ad inviare, con cadenza periodica, alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e/o ai soggetti dalla stessa designati e ai soggetti previsti nel contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 una comunicazione contenente tutti i dati e le informazioni richiesti nello stesso in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e in relazione all'attivita' di gestione e vendita; (g) impegno ad aderire alla convenzione da stipularsi tra la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e l'Agenzia del Territorio nonche' a porre in essere qualunque azione necessaria al fine di rendere vendibili i beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, ivi inclusi: (i) l'impegno ad aggiornare con i competenti uffici del catasto la documentazione esistente, (ii) l'impegno ad individuare esattamente con riferimento a ciascun immobile trasferito ai sensi del presente decreto i relativi accessori e pertinenze, (iii) l'impegno ad adottare, o far adottare, e modificare, o far modificare, secondo quanto di volta in volta necessario, le tabelle millesimali, e (iv) l'impegno a svolgere qualsiasi formalita' necessaria presso le autorita' competenti; (h) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, impegno a (i) mantenere la copertura assicurativa attualmente in essere, (ii) rinnovare, rinegoziare, modificare e integrare le polizze assicurative, (iii) provvedere al puntuale pagamento dei premi dovuti in base alle stesse, (iv) nominare la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. quale beneficiario e assicurato principale in relazione alle polizze assicurative stipulate, (v) tenere manlevata la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. da qualsiasi costo o spesa derivante dai predetti contratti di assicurazione, (vi) porre in essere ogni azione necessaria al fine del puntuale adempimento dei contratti di assicurazione da parte della societa' di assicurazione nei confronti della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., e (vii) fornire qualunque informazione rilevante in relazione alle polizze assicurative in essere e a quelle di volta in volta stipulate; (i) impegno a mantenere a disposizione della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. tutti i contratti, i registri, le fatture e gli altri documenti rilevanti, concernenti gli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e relativi alla propria attivita'; (j) impegno a nominare l'amministratore del condominio per ciascun immobile trasferito ai sensi del presente Decreto e/o a compiere ogni attivita' necessaria affinche' questi sia nominato e/o sostituito dalle rispettive assemblee di condominio; (k) impegno a far si' che (i) qualunque sub-appaltatore o consulente incaricato o nominato dallo stesso sia debitamente qualificato ed iscritto negli appositi albi, registri ed elenchi professionali, e (ii) qualunque amministratore di condominio sia debitamente qualificato ed iscritto negli appositi albi, registri ed elenchi professionali; (l) impegno a tenere la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. indenne e manlevata rispetto a qualunque costo o spesa che la stessa dovesse sostenere in conseguenza di, o attribuibile a, o fondata su: (i) danni agli immobili e/o nei confronti di terzi non coperti dalle polizze di assicurazione di cui al punto (h) che precede o eccedenti i massimali previsti da tali polizze, (ii) danni lamentati da terzi in relazione ai contratti attinenti agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, (iii) proprio mancato rispetto o mancato rispetto da parte dei propri consulenti, dipendenti e delle persone incaricate delle attivita' di manutenzione, della normativa applicabile in materia di sicurezza sul lavoro e salute, (iv) violazione di qualunque diritto al rinnovo dei contratti di locazione garantito dalla legge, (v) qualunque inadempimento relativo ai contratti di locazione dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e ai contratti accessori relativi alla gestione degli immobili trasferiti stipulati prima della data del presente decreto, (vi) mancato rispetto delle procedure di vendita relative agli immobili residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto, (vii) violazione di qualunque diritto concesso dalle legge ai conduttori dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, (viii) violazione delle disposizioni di legge relative alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali, e (ix) inadempimento da parte propria degli altri obblighi previsti dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4; (m) impegno a nominare, con urgenza, a proprie spese e nell'interesse della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., un subappaltatore nelle ipotesi in cui cio' sia richiesto dal contratto di gestione; (n) impegno ad agire, nello svolgimento delle proprie attribuzioni (i) con la diligenza utilizzata sino alla data del presente decreto, (ii) nel rispetto di tutte le specifiche disposizioni di legge relative ai beni di valore storico, di cui al Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, (iii) nel rispetto, in relazione alle procedure di vendita, dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 351, e (iv) nel rispetto di qualsivoglia disposizione di legge applicabile in relazione ai servizi svolti; (o) impegno a (i) mantenere i rapporti con gli attuali locatari dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e con le controparti degli altri contratti accessori, (ii) rappresentare la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nelle riunioni condominiali, (iii) corrispondere alla scadenza dei contratti di locazione degli immobili commerciali, in caso di mancato rinnovo, l'indennita' di avviamento ai conduttori, (iv) proseguire l'attivita' di accertamento e verifica circa il puntuale adempimento degli obblighi di pagamento dei locatari degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, (v) attivarsi per il recupero degli importi non pagati e dovuti a titolo di canoni di locazione dai conduttori degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, e (vi) sostenere i costi connessi con le attivita' di cui ai precedenti punti (iv) e (v); (p) impegno ad assumere, a proprie spese, il patrocinio ed a proseguire i giudizi pendenti e le procedure esecutive o concorsuali relative alla gestione dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto ed alla vendita degli immobili residenziali trasferiti ai sensi del presente decreto, assumendo anche la difesa tecnica della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.; (q) impegno ad informare tempestivamente la S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di qualunque fatto, evento, o accadimento che possa avere un effetto pregiudizievole sul programma dell'operazione (business plan); (r) impegno a disporre che sia versato direttamente dall'acquirente alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., qualunque importo dovuto alla stessa a fronte delle vendite perfezionate oltre a corrispondere qualunque importo riscosso relativo agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto, in conformita' con quanto previsto all'articolo 16; (s) conferma, alla S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in relazione agli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto (i) della legittima, piena ed esclusiva titolarita', alla data del presente decreto, e (ii) del pieno possesso alla data del presente decreto; (t) dichiarazioni e garanzie in merito (i) al proprio status di ente pubblico con personalita' giuridica autonoma, (ii) alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione, e (iii) ai propri poteri di stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e di assunzione degli obblighi ivi previsti; (u) dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e l'assunzione degli obblighi ivi previsti, (ii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrivera' per proprio conto il contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (iii) al fatto che la conclusione del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 non confligge con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi ad esso relativi, e (iv) alla natura di atto di diritto privato della gestione degli immobili e alla non opponibilita' di immunita' o privilegi; (v) conferma della piena conoscenza dell'ordine di priorita' previsto per i pagamenti da parte della S.C.I.P. Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., o di suoi incaricati, a valere sui flussi di cassa rinvenienti dalla gestione e dismissione degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto o altre operazioni connesse alla cartolarizzazione; e (w) altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti ai fini del rilascio del rating in relazione all'operazione di cartolarizzazione. ALLEGATO 5 ELENCO SINTETICO DELLE DICHIARAZIONI DA RILASCIARSI E DEGLI IMPEGNI DA ASSUMERSI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, NELL'INTERESSE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO E DEI SOGGETTI INDIVIDUATI QUALI ORIGINARI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI DAI DECRETI DELL'AGENZIA DEL DEMANIO Nei confronti della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli di cui all'articolo 14: (a) dichiarazioni e garanzie in merito (i) ai propri poteri di stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte, e di assunzione dei relativi obblighi, (ii) all'adempimento di tutto quanto necessario, e alla sussistenza di tutte le autorizzazioni occorrenti, per la stipula del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti dell'operazione dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze sia parte e per l'assunzione dei relativi obblighi, (iii) alla capacita', potere di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive il contratto di garanzia ed indennizzo per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, (iv) al fatto che la stipula del contratto di garanzia ed indennizzo e degli altri documenti dell'operazione, di cui e' parte, e l'adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi di questi non confliggano con la normativa applicabile e con obbligazioni assunte precedentemente dal Ministero dell'economia e delle finanze, (v) alla natura privatistica degli obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del contratto di garanzia e indennizzo e degli altri documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei quali sia parte, (vi) alla inopponibilita' alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. di immunita' o privilegi connessi alla propria natura pubblicistica, fatti salvi quelli previsti da apposite previsioni di legge, e (vii) alla piena conoscenza degli obblighi assunti dalla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e dell'ordine di priorita' previsto per i pagamenti da effettuarsi ai sensi dei documenti relativi all'operazione di cartolarizzazione; (b) in relazione all'Agenzia del Demanio ed a ciascun ente previdenziale individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, dichiarazioni e garanzie in merito (i) all'esistenza, alla regolare costituzione e allo status di ente pubblico/ente strumentale dello Stato, (ii) alla non applicabilita' a carico dello stesso delle procedure concorsuali e di liquidazione, fatta eccezione per la speciale procedura di liquidazione prevista dalla Legge n. 1404 del 4 dicembre 1956, per quanto applicabile, (iii) alla non sussistenza della speciale procedura di liquidazione prevista dalla Legge n. 1404 del 4 dicembre 1956 a carico dello stesso, (iv) alla non sussistenza, per quanto conosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di alcuna indagine o ispezione volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per dar corso alla procedura di liquidazione a carico dello stesso, (v) alla inesistenza di alcun atto o attivita' posto in essere dallo stesso ovvero di alcun procedimento giudiziale o amministrativo a carico dello stesso che possa avere come conseguenza l'avvio della procedura di liquidazione, (vi) ai poteri dello stesso di stipulare il rispettivo contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e di assumere e dare esecuzione agli obblighi dallo stesso derivanti, (vii) all'adempimento da parte dello stesso di tutto quanto necessario per la stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e l'assunzione e l'esecuzione degli obblighi ivi previsti, (viii) alla capacita', poteri di rappresentanza e debita autorizzazione della persona che sottoscrive per conto dello stesso il contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (ix) al fatto che la stipula e l'esecuzione del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 siano validamente assunte e vincolanti per lo stesso, senza che sia necessaria per la loro efficacia alcun altro atto autorizzazione o formalita', (x) al fatto che la stipula e l'esecuzione del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 non confliggano con norme di legge od altri obblighi, atti o giudizi relativi allo stesso, (xi) alla natura privatistica della stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e dell'adempimento degli obblighi ivi assunti dallo stesso, (xii) alla non opponibilita' di immunita' o privilegi, fatti salvi quelli previsti da apposite previsioni di legge, alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. nell'ambito della stipula del contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 e dell'adempimento degli obblighi ivi assunti dallo stesso, (xiii) alla veridicita' e correttezza delle rappresentazioni contabili contenute nel bilancio consuntivo del 2001 dello stesso nonche' al fatto che detto bilancio consuntivo del 2001 e il bilancio preventivo del 2002 sono stati redatti in conformita' ai rilevanti principi contabili, (xiv) alla conformita' di tali bilanci alle norme applicabili, e (xv) al mancato sopravvenire, successivamente a tali bilanci, di fatti che possano influire negativamente sulla capacita' dello stesso di adempiere ai propri obblighi derivanti dal contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4; (c) dichiarazioni e garanzie in merito al fatto che il prospetto informativo, anche preliminare, salvo per quanto concerne quest'ultimo le modificazioni apportate con il prospetto definitivo, predisposto in relazione all'operazione di cartolarizzazione, contiene tutte le informazioni rilevanti in relazione ai titoli di cui all'articolo 14, e occorrenti al fine di consentire agli investitori di valutare la situazione economica e finanziaria dell'Agenzia del Demanio e di ciascun soggetto individuato quale originario proprietario ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio e le caratteristiche degli immobili trasferiti alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. ai sensi del presente decreto, ad eccezione delle sezioni del prospetto informativo preliminare, o anche definitivo, in relazione ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze non assume alcuna responsabilita' ai sensi di quanto previsto nel contratto di garanzia ed indennizzo; (d) in relazione ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto dai soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, dichiarazioni e garanzie in merito (i) alla correttezza e veridicita' delle informazioni relative agli immobili riportate nei Decreti dell'Agenzia del Demanio e nel presente decreto, (ii) alla legittima titolarita' dei beni immobili in capo ai soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio fino al trasferimento in favore della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e all'assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli sugli immobili stessi, (iii) al fatto che gli immobili sono stati inseriti nelle dichiarazioni fiscali, ove previste, dei soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, (iv) all'assenza di diritti di opzione o di prelazione di terzi in relazione agli immobili, ad eccezione dei diritti previsti dalla legge, (v) all'assenza, nei contratti di locazione relativi agli immobili, di clausole che impongano il rinnovo senza facolta' di disdetta da parte del locatore, salvo quanto previsto dalla legge, e (vi) alle percentuali delle specifiche categorie di immobili rispetto al totale dei beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.; Nei confronti della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l.: (e) impegno ad informare la SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. dell'eventuale non correttezza e veridicita', sotto profili rilevanti, delle dichiarazioni e garanzie rilasciate o di propri inadempimenti; (f) impegno a tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., nella misura e secondo le modalita' fissate nel contratto di garanzia e indennizzo, nell'ipotesi in cui la vendita di uno o piu' beni immobili sia legalmente impossibile per effetto del ripetuto e grave inadempimento dell'Agenzia del Demanio, o degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari dei beni ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, all'obbligo di cooperare con il subappaltatore incaricato della gestione delle vendite, laddove questi debba essere nominato; (g) impegno a tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. da qualunque danno connesso a (i) dichiarazioni e garanzie rese dal Ministero dell'economia e delle finanze che risultino non corrette e veritiere, (ii) l'inadempimento di obblighi assunti dal Ministero dell'economia e delle finanze, (iii) procedure promosse da terzi nei confronti della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. in relazione a fatti o omissioni dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del presente decreto, che non siano indennizzabili da parte di tali soggetti ai sensi dei rispettivi contratti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (iv) sentenze emesse a carico della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. in relazione a fatti o omissioni dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, antecedenti la data del trasferimento degli immobili in forza del presente decreto, che non siano indennizzabili da parte dei predetti soggetti ai sensi dei rispettivi contratti di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, (v) procedure promosse da chiunque nei confronti della SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. in relazione a danni derivanti dalla violazione delle procedure per la vendita relative ad immobili residenziali o dei diritti garantiti ai conduttori degli immobili dal Decreto Legge n. 351 o da ogni altra disposizione di legge applicabile, laddove detti danni non siano indennizzabili da parte del soggetto gestore di dette vendite ai sensi del rispettivo contratto di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4, e (vi) mancato pagamento da parte dell'Agenzia del Demanio e degli enti previdenziali individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio di imposte e tasse relative ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., e che siano maturate antecedentemente la data del trasferimento; (h) impegno a tenere indenne la SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., mediante il trasferimento di immobili, nella misura, secondo le modalita' e subordinatamente ai limiti minimi fissati nel contratto di garanzia e indennizzo, da qualsiasi danno connesso a (i) l'accertamento giudiziale dell'illegittimita' o dell'inefficacia del trasferimento, alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., di qualsiasi immobile ai sensi del presente decreto, (ii) l'evizione, anche parziale, di qualsiasi immobile, (iii) l'impossibilita' legale di vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso alla normativa vigente, e (iv) l'impossibilita' legale di vendere qualsiasi immobile in conseguenza della non adeguatezza dello stesso alla normativa ambientale; (i) impegno a fare in modo che il trasferimento degli immobili di cui al precedente paragrafo venga effettuato in conformita' con quanto previsto dal contratto di garanzia ed indennizzo; (j) in relazione al trasferimento degli immobili di cui al paragrafo (i), impegno a fornire garanzie ed assumere obblighi sostanzialmente analoghi a quelli sopra descritti per il trasferimento degli immobili ai sensi del presente decreto; (k) impegno a corrispondere alla SCIP Societa' Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l., in nome e per conto dei soggetti individuati quali originari proprietari ai sensi dei Decreti dell'Agenzia del Demanio, un importo come determinato nel contratto di garanzia ed indennizzo nel caso in cui il trasferimento di cui al paragrafo (i) non possa essere effettuato ai sensi ed alle condizioni determinate dal contratto di garanzia ed indennizzo. Nei confronti dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli di cui all'articolo 14: (l) impegno a tenere indenni tali soggetti da qualunque danno connesso alla non correttezza o non veridicita', sotto profili rilevanti, delle informazioni riportate nel prospetto informativo (anche nella versione preliminare) relativo all'operazione di cartolarizzazione, per le quali sono state fornite garanzie, ad eccezione delle sezioni del prospetto informativo preliminare o anche definitivo in relazione ai quali il Ministero dell'economia e delle finanze non assume alcuna responsabilita' ai sensi di quanto previsto nel contratto di garanzia ed indennizzo, e salvo che tali danni siano dovuti a colpa grave o a dolo dei soggetti incaricati del collocamento dei titoli di cui all'articolo 14; (m) altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti ai fini del rilascio del rating in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.
ALLEGATO 6 CARATTERISTICHE DEI TITOLI DA EMETTERSI DA PARTE DELLA S.C.I.P. SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DI CUI AL PRESENTE DECRETO Classe A (suddivisibile in piu' serie) Importo: importo fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali Euro 5.800.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi i nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sara' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Rating atteso: Non inferiore a: AAA da Standard & Poor's; Aaa da Moody's Investor Service Ltd, e AAA da Fitch Ratings Ltd. Classe B (suddivisibile in piu' serie) Importo: fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali Euro 1.200.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi i nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sara' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Rating atteso: Non inferiore a: AA da Standard & Poor's, Aa3 da Moody's Investor Service Ltd, e AA da Fitch Ratings Ltd. Classe C (suddivisibile in piu' serie) Importo: fino al controvalore in Dollari USA o Euro di nominali Euro 1.000.000.000,00 che, sommato all'importo dei titoli di cui alle altre classi di titoli del presente allegato non superi i nominali Euro 7.000.000.000,00. L'importo effettivo sara' determinato in prossimita' del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori. Rating atteso: Non inferiore a: A da Standard & Poor's, A3 da Moody's Investor Service Ltd, e A da Fitch Ratings Ltd. CARATTERISTICHE COMUNI ALLE CLASSI DI TITOLI Valuta Euro e/o Dollari U.S.A. Taglio minimo: Euro 1.000 e/o Dollari U.S.A. 1.000 o e multipli di importo da determinarsi tenendo conto della domanda degli investitori. Cedole e date di pagamento: Pagamenti trimestrali posticipati, indicativamente pagabili a partire dal mese di aprile 2003. Tasso d'interesse: Euribor tre mesi e/o Libor Dollaro USA tre mesi, (interpolati per il primo periodo di interessi) maggiorati di un margine, da determinarsi, in funzione delle domanda degli investitori, in prossimita' del collocamento per ciascuna serie. Natura dei titoli: Titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della societa' emittente solo se, e nella misura in cui, la societa' emittente disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti di cui all'articolo 15. I portatori dei titoli possono agire direttamente nei confronti della societa' di cartolarizzazione esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione, alle modalita' di funzionamento e di deliberazione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in ordine alle modalita' di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita'. Rimborso: Per ogni serie e' previsto il rimborso per intero o anche in parte a decorrere dalla data di pagamento che sara' determinata, in prossimita' del collocamento, e ad ogni data di pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorita' dei pagamenti di cui all'articolo 15. Scadenza stimata: Entro 5 anni dall'emissione. Scadenza legale: Entro 10 anni dall'emissione. Quotazione I titoli potranno essere ammessi alla quotazione presso la Borsa valori di Lussemburgo. I titoli potranno essere, altresi', ammessi a quotazione presso uno o piu' mercati regolamentati dell'Unione Europea. Rimborso facoltativo: La societa' emittente ha la facolta' di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero e non in parte) al verificarsi di eventi aventi rilevanza fiscale relativi (i) alla societa' emittente, (ii) al patrimonio separato, (iii) ai titoli emessi, o (iv) ai flussi monetari relativi ricevuti o versati dalla societa' emittente i titoli in relazione all'operazione di cartolarizzazione. Possibilita' di nuove emissioni La societa' emittente potra' riaprire l'operazione di cartolarizzazione, mediante l'emissione di nuovi titoli o l'assunzione di nuovi finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte, in una o piu' volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi immobili, i quali costituiranno patrimonio separato unitamente ai beni immobili trasferiti ai sensi del presente decreto e in esecuzione del contratto di garanzia e indennizzo, a condizione che cio' non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare il pagamento del prezzo iniziale degli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto. Scadenza anticipata: Qualora si verificassero inadempimenti da parte della societa' emittente i titoli, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illegittima, il Rappresentante dei portatori dei titoli avra' la facolta', ovvero l'obbligo, se cosi' richiesto da una deliberazione straordinaria dei portatori dei titoli appartenenti alla classe dei titoli che gode del grado di priorita' piu' elevato secondo l'ordine di priorita' dei pagamenti di cui all'articolo 15, di dichiarare la societa' emittente decaduta dal beneficio del termine. Rappresentante dei portatori dei titoli: I portatori dei titoli potranno avere azione diretta nei confronti della societa' emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli incaricato ometta di tutelare i loro interessi. I titoli conterranno altresi' una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalita' di convocazione ed alle modalita' di funzionamento e decisione dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonche' in merito alle modalita' di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilita'. Legge regolatrice: Legge italiana. Foro competente: Competenza esclusiva del tribunale di Roma. |
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