Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
CIRCOLARE 15 novembre 2002, n. 35 |
Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 30. Circolare esplicativa per la compilazione dei nuovi prospetti conteneti i dati periodici della gestione di cassa di comuni, provincie e comunita' montane. |
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Alle province, comuni e comunita' montane
e per conoscenza:
Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale finanza locale
Alle regioni e province autonome
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Ai tesorieri di province, comuni e comunita' montane
A seguito delle modifiche ed innovazioni introdotte al sistema di codifica dei bilanci degli enti locali dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 24 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2002), si e' resa necessaria la predisposizione di due nuovi schemi-tipo dei prospetti, contenenti i dati periodici della gestione di cassa, che gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi schemi-tipo, determinati con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicati in questa Gazzetta Ufficiale, ricalcano sostanzialmente i precedenti schemi differenziandosene, principalmente, per: 1) l'inserimento nei prospetti, sia per l'entrata che per la spesa, di due voci (prelievi da conti bancari di deposito e versamenti su conti bancari di deposito), per consentire la rilevazione dei movimenti delle disponibilita' liquide degli enti locali tra il conto corrente di tesoreria gestito dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria e gli altri conti bancari; 2) la ristrutturazione della situazione delle disponibilita' liquide, per meglio adeguarla alla normativa sulla tesoreria unica. Come in passato, gli enti locali sopra richiamati, dovranno inoltrare, per il tramite dei propri tesorieri, alle ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, il prospetto contenente i dati periodici della loro gestione di cassa, compilato in ogni sua parte, entro le scadenze previste dal citato art. 30, che qui di seguito si richiamano: - per i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente, entro i mesi di aprile, luglio e ottobre; - per i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente entro il 20 gennaio. Di carattere innovativo, invece e' la previsione di una ulteriore trasmissione del prospetto relativo ai risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al fine di consentire la sistemazione contabile degli incassi e dei pagamenti da regolarizzare eventualmente risultanti nel prospetto di fine anno inviato entro il 20 gennaio. L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire un esatto consolidamento dei conti pubblici richiede che il contenuto delle singole voci del prospetto risponda, rigidamente, alle istruzioni fornite negli allegati "A", "B/1" e "B/2" alla presente circolare. Al riguardo, considerato che in precedenza si e' avuto modo di rilevare criteri diversi nella contabilizzazione delle erogazioni effettuate a vario titolo a favore delle aziende pubbliche di servizi, si precisa che, ogni volta che dette erogazioni configurano somministrazioni di fondi nella prospettiva di successivi interventi di risanamento, le stesse sono da contabilizzare come concessioni di anticipazioni. In ordine alla trasmissione dei prospetti, giova richiamare l'attenzione di codesti Enti sulle disposizioni sanzionatorie previste dagli ultimi commi degli articoli 30 e 32 della citata legge n. 468 del 1978, che, in caso di inadempienza (intesa sia come mancato invio del prospetto, sia come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge, che come mancato rispetto delle direttive emanate con la presente circolare), stabiliscono la sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato e il divieto di effettuare prelevamenti dalle contabilita' speciali presso la tesoreria provinciale dello Stato. Nei confronti dei tesorieri che si rendessero inadempienti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 29, ultimo comma, della stessa legge n. 468 del 1978, su denuncia del direttore della ragioneria provinciale dello Stato, gli enti locali potranno procedere alla risoluzione del contratto in corso. Si confida nella fattiva collaborazione da parte degli Enti, ed in particolare dei loro tesorieri, affinche' predispongano le procedure amministrative ed informatiche in modo tale che il nuovo sistema di codificazione e, di conseguenza, di rilevazione dei flussi di cassa, sia attivo a decorrere dal 1 gennaio 2003 e che la prima rilevazione dei flussi trimestrali di cassa secondo il nuovo sistema si riferisca ai dati al 31 marzo 2003 da trasmettere, come sopra ribadito, alle competenti ragionerie provinciali entro il mese di aprile 2003 (salvo eventuali modifiche legislative introdotte dalla legge finanziaria 2003, di cui si fa cenno al punto 1.2 dell'allegato A alla presente circolare). Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate al seguente indirizzo di e-mail: igepa.relcassa@tesoro.it. Roma, 15 novembre 2002 II Ragioniere generale dello Stato: GRILLI |
| ----> Vedere allegato da pag. 31 a pag. 56 della G.U. <---- |
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