Gazzetta n. 279 del 28 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 7 novembre 2002 |
Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa di Euro 11.558.524,88. |
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IL DIRETTORE GENERALE del servizio per lo sviluppo e il potenziamento delle attivita' di ricerca
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca"; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalita' ivi specificate; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori", e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata; Visto il decreto ministeriale n. 860 ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo; Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori; Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 18 dicembre 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario; Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252; Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002; Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo; Vista la circolare protocollo n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: "Disciplina transitoria delle attivita' di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297"; Decreta: Art. 1. I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalita' e le condizioni per ciascuno indicate:
----> Vedere progetti <---- |
| Art. 2. Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni: per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facolta' per l'istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988. Altresi', ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi; la durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto. |
| Art. 3. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni, sono determinate in Euro l1.558.524,88 e graveranno sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 novembre 2002 Il direttore generale: Criscuoli |
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