Gazzetta n. 278 del 27 novembre 2002 (vai al sommario)
REGIONE VENETO
COMUNICATO
Legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 recante disposizioni in materia di tributi regionali

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

la seguente legge regionale:
Art. 1.
Determinazione dell'aliquota della addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali", e' fissata nelle seguenti percentuali per scaglioni di reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF:

a) fino a euro 15.000,00 1,2%; b) oltre euro 15.000,00 e fino a euro 29.000,00 1,3%; c) oltre euro 29.000,00 e fino a euro 32.600,00 1,4%; d) oltre euro 32.600,00 e fino a euro 70.000,00 1,4%; e) oltre euro 70.000,00 1,4%.

2. Per l'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 10.400,00.
3. A decorrere dall'anno 2003 l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF e' fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00 e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi", un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non superiore a euro 32.600,00. Qualora il disabile sia a carico di piu' soggetti, l'aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, non sia superiore a euro 32.600,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
4. La giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le modifiche necessarie ad armonizzare gli scaglioni di reddito di cui al comma 1, e le relative aliquote, in caso di modificazione degli scaglioni previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, ai fini della corrispondente imposta erariale.
(Omissis).
 
Art. 6.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione veneta.
Venezia, 22 novembre 2002 Il presidente: Galan
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone