Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 novembre 2002
Determinazione della residua quota dell'indennita' fissa spettante per l'anno 2002 ai commissari governativi e al concessionario della riscossione per il quale vige l'obbligo di redazione bilingue degli atti.

IL CAPO
del Dipartimento per le politiche fiscali

Visto l'art. 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente il potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, e, in particolare:
il comma 4, che stabilisce che la remunerazione dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, negli anni 2002 e 2003, si compone di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a Euro 370 milioni ed a Euro 335 milioni, e di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse;
il comma 5, che dispone che, con decreto ministeriale, l'indennita' di cui al comma 4 e' ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota fra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti;
Visto il proprio decreto 13 settembre 2002, il quale stabilisce, a parziale attuazione del predetto art. 3, comma 5, la ripartizione del 96 per cento dell'indennita' spettante ai concessionari ed ai commissari governativi;
Considerato che occorre provvedere all'individuazione delle ulteriori quote di indennita' riservate ai commissari governativi e ai concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti;
Considerato, altresi', che interessato all'obbligo della redazione bilingue degli atti e' soltanto il concessionario del servizio di riscossione dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano e che gli ambiti territoriali gestiti in forma commissariale sono quelli relativi alle province di Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Napoli, Nuoro, Oristano, Pescara, Reggio Calabria, Salerno, Teramo e Vibo Valentia;
Ravvisata l'opportunita' che la quota di indennita' spettante in ragione dell'obbligo di redazione bilingue degli atti sia quantificata con riferimento agli specifici costi di gestione direttamente sostenuti a tale titolo, stimati, per l'anno 2002, in Euro 214.000,00;
Considerato che, al netto di tali costi, l'indennita' specificamente riservata ai commissari governativi ammonta, per l'anno 2002, a complessivi Euro 14.586.000,00;
Ritenuto che, ai fini della ripartizione della predetta indennita' tra i commissari governativi, appare opportuno, in conformita' alle finalita' della disposizione da attuare, determinare la quota spettante per ciascun ambito con riferimento alla diversa incidenza, tra le varie realta' territoriali interessate, del costo del personale in servizio;
Ritenuto, pertanto, che, allo scopo di parametrare l'indennita' spettante alle varie realta' gestionali interessate, costituisce un indice sufficientemente adeguato il rapporto tra il numero di addetti in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2001 in ciascun ambito gestito in forma commissariale ed il numero totale degli stessi addetti;
Decreta:
Art. 1.
1. La quota dell'indennita' fissa di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, da erogare per l'anno 2002, ai sensi del comma 5 del predetto art. 3, in favore dei commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, determinata in complessivi Euro 14.586.000,00, e' ripartita per ciascun ambito territoriale gestito in forma commissariale secondo le percentuali e per gli importi fissati nella tabella A allegata al presente decreto.
 
Art. 2.
1. La quota dell'indennita' fissa di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, spettante per l'anno 2002, ai sensi del comma 5 del predetto art. 3, in ragione dell'obbligo di redazione bilingue degli atti, e' determinata in complessivi Euro 214.000,00, da erogare in favore del concessionario del servizio di riscossione dell'ambito territoriale della provincia autonoma di Bolzano.
 
Art. 3.
1. All'erogazione delle somme di cui agli articoli 1 e 2 si provvede mediante emissione di ordini di pagamento tratti sul capitolo 3565 dell'unita' previsionale di base 6.1.1.1 "spese generali di funzionamento" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unita' per gli esercizi successivi.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 novembre 2002
Il Capo del dipartimento: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002

Ufficio di contarollo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 301
 
Allegato A

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