Il Ministero delle comunicazioni invita tutti i soggetti interessati (soggetti portatori di interessi pubblici, imprese titolari di licenze individuali e di autorizzazioni generali, associazioni dei consumatori e degli utenti, soggetti comunque potenzialmente interessati) a far pervenire una comunicazione contenente le proprie osservazioni di carattere tecnico, giuridico ed economico in merito al tema oggetto di consultazione. La comunicazione dovra' essere inviata entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
Ministero delle comunicazioni Ufficio Legislativo Viale America, 201 - 00144 Roma
e recare la dicitura "Consultazione pubblica concernente il riassetto in materia di telecomunicazioni". Le comunicazioni dovranno essere altresi' inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: legislativo@comunicazioni.it e recando anch'esse la dicitura sopra indicata. La comunicazione potra' contenere ulteriori commenti afferenti ad argomenti non espressamente trattati nel questionario, ma comunque pertinenti. Le risposte saranno considerate pubbliche, ad eccezione delle parti per le quali venga richiesta esplicitamente la riservatezza. Una sintesi delle risultanze della consultazione e' pubblicata al termine dell''esame delle comunicazioni pervenute, sul sito web del Ministero.
Quadro regolamentare. Il Consiglio dei Ministri e il Parlamento dell'Unione Europea hanno approvato il nuovo quadro regolamentare per le comunicazioni elettroniche, costituito dai seguenti provvedimenti: direttiva 2002/21/CE (direttiva "quadro"), che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; direttiva 2002/20/CE (direttiva "autorizzazioni") relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; direttiva 2002/19/CE (direttiva "accesso") relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime; direttiva 2002/22/CE (direttiva "servizio universale") relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica; direttiva 2002/58/CE (direttiva "protezione dati") relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche; direttiva 2002/77/CE relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; decisione 676/2002/CE (decisione "spettro radio") relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea. Le finalita' del nuovo quadro regolamentare possono essere cosi' sintetizzate: armonizzare e semplificare le norme e le condizioni di autorizzazione al fine di agevolare la fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; garantire la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali; istituire un quadro normativo atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilita' dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori; assicurare la tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' la libera circolazione dei dati personali e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica. La legge 1 agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", ha conferito al Governo (art. 41, comma 1) la delega ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della predetta legge, uno o piu' decreti legislativi, che, coerentemente con i contenuti delle direttive comunitarie, disciplinino: l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione delle medesime; il servizio universale i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. Nell'esercizio della delega, il Governo (art. 41, comma 2) dovra' attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi: adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni secondo i seguenti criteri direttivi: (i) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'; (ii) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facolta' di trasferimento dei diritti d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza; (iii) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443; (iv) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonche' regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformita' ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; (v) interoperabilita' dei servizi in tecnica digitale; (vi) affidamento all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, falle salve le competenze di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317; (vii) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilita' dei servizi e vantaggi per i consumatori; (viii) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quelle vigenti: (i) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; (ii) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravita' degli illeciti; (iii) determinazioni delle modalita' di accertamento degli illeciti; (iv) fissazione delle sanzioni amministrative, per fattispecie costituenti contravvenzioni e delitti, entro i limiti prestabiliti (v) previsioni nei casi piu' gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per piu' di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalita'; espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.
Quesiti relativi al recepimento direttive comunitarie
A. il regime autorizzatorio e la trasparenza dell'azione amministrativa. La direttiva "quadro" (art. 2) determina il superamento della vigente classificazione delle reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico (quali, installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, servizio di telefonia vocale, servizio di comunicazioni mobili e personali, servizio di trasmissione dati, servizi di rete e di comunicazione via satellite), definendoli unitariamente nell'ambito delle reti e servizi di comunicazione elettronica. La direttiva "autorizzazioni" (art. 3) istituisce un unico regime autorizzatorio, quello dell'autorizzazione generale (in luogo dei due vigenti titoli abilitativi: "licenza individuale" e "autorizzazione generale) che non prevede alcun esplicito assenso da parte dell'autorita' nazionale di regolamentazione, essendo sufficiente la sola notifica da parte dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica all'inizio della loro attivita'. Qualora sia necessario concedere diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri (art. 5), tali diritti sano rilasciati, a richiesta ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di una autorizzazione generale, nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva atte a garantire l'uso efficiente di tali risorse. La citata delega conferita al Governo indica tra i principi e criteri direttivi per il riassetto in materia di telecomunicazioni, la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture, la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonche' la regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformita' ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. A.1 Quali ulteriori interventi si ritiene opportuno introdurre ai fini della semplificazione amministrativa? A.2 Si ritiene che il nuovo regime autorizzatorio possa essere applicato anche alla sperimentazione di reti e servizi innovativi di comunicazione elettronica? La direttiva "autorizzazioni" non indica la durata massima di validita' delle autorizzazioni generali. Nell'ordinamento nazionale, tau termini per le licenze individuali e le autorizzazioni generali sono pur rispettivamente, a venti e nove anni cosi' come stabilito dal decreto dei Presidente della Repubblica 1 agosto 2002, n. 211 e dalla Delibera n. 467/00/CONS dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. A.3 Si ritiene congruo il termine di 20 anni di durata massima per le autorizzazioni generali? A.4 In caso di concessione di diritti di uso delle radio frequenze si ritiene adeguata una durata massima di 20 anni tenendo comunque conto che l'esercizio di tale diritto deve essere coordinato con le decisioni adottate in sede di Piano nazionale di ripartizione delle frequenze? A.5 In caso di concessione di diritti di uso dei numeri si ritiene adeguata una durata massima di 20 anni? A.6 Deve essere prevista la possibilita' per le imprese di indicare nella domanda di autorizzazione generale un termine inferiore? A.7 In caso di cessione a terzi di una autorizzazione generale quale procedimento amministrativo dovrebbe essere previsto? A.8 In caso di cessazione dell'offerta di un servizio, quale dovrebbe essere il periodo di preavviso alla clientela? Il decreto dei Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447, recante la disciplina per i servizi di telecomunicazioni ad uso privato, ha operato una distinzione nell'ambito delle attivita' di telecomunicazioni, prevedendo per alcune il regime di licenza individuale e per altre quello di autorizzazione generale e stabilendo, nel contempo, quali applicazioni invece siano di libero uso. La direttiva "autorizzazioni (considerando 4) disciplina l'autorizzazione di tutte le reti e servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno, affinche' entrambe le categorie di fornitori possano beneficiare di diritti, condizioni e procedure obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. A.9 Considerato che il nuovo quadro normativo per l'offerta di reti e servizi di comunicazione eletronica ad uso pubblico prevede un unico regime di autorizzazione generale, e' opportuno uniformare a tale regime la vigente regolamentazione afferente le attivita' di telecomunicazioni ad uso privato, ferme restando alcune norme specifiche (ad esempio in materia di radioamatori)? A.10 Visto il disposto della delega in ordine all'applicazione delle norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa, quali suggerimenti specifici possono essere formulati per meglio disciplinare il settore?
B. Diritti amministrativi e contributi. Il vigente quadro normativo nazionale prevede l'applicazione di specifici diritti amministrativi e contributi imposti alle imprese per: (i) il rilascio di licenze individuali e di autorizzazioni generali; (ii) la concessione di diritti di uso per le radiofrequenze e per le numerazioni; (iii) la concessione di diritti di installare infrastrutture su proprieta' pubbliche o private; (iv) il finanziamento del funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (ex art. 2, comma 38, lett. b), legge 14 novembre 1995, n. 481); (v) lo svoigimento di attivita' di telecomunicazioni (ex art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448). La direttiva "autorizzazioni" (art. 12 e 13) stabilisce che i diritti amministrativi e i contributi possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in virtu' dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti di uso. Essi debbono essere fissati in modo da: (i) risultare trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati e non discriminatori; (ii) essere di entita' tale da coprire complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso delle radiofrequenze e dei numeri, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione. B.1 I vigenti diritti amministrativi e i contributi imposti dall'ordinamento nazionale possono considerarsi per entita', tipologia e finalita', coerenti con i criteri definiti dalla direttiva?
C. Obblighi di servizio universale. Il vigente quadro normativo nazionale (decreto dei Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318) definisce il contenuto del servizio universale includendovi: (i) il servizio di telefonia vocale; (ii) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza; (iii) servizi di informazione abbonati; (iv) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento; (v) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali; (vi) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali. La direttiva "quadro" (art. 2) ribadisce che il servizio universale e' "un insieme minimo di servizi di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali speciflche, ad un prezzo ragionevole". La direttiva "servizio universale" (artt. 4, 5, 6 e 7) stabilisce che gli Stati membri provvedano affinche' nel loro territorio siano messi a disposizione i seguenti servizi: (i) fornitura dell'accesso da una postazione fissa; (ii) elenco abbonati e servizi di consultazione; (iii) telefoni pubblici a pagamento (iv) misure speciali per gli utenti disabili. La direttiva prevede, inoltre, (art. 15) una revisione periodica degli obblighi di servizio universale alla luce dell'evoluzione sociale, economica e tecnologica, da realizzarsi attraverso una procedura mirata sostanzialmente a verificare se la concorrenza tra operatori gia' garantisce adeguate offerte in termini di accessibilita', qualita' e prezzo ragionevole. C.1 Tenuto conto delle diverse offerte gia' presenti sul mercato, in termini di accessibilita', qualita' e prezzo ragionevole, si ritiene di dover escludere taluni servizi dal servizio universale quale definito dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318? C.2 Il contenuto del servizio universale dovrebbe essere riesaminato, anche in esito alta presente consultazione, in concomitanza al recepimento delle direttive comunitarie? C.3 Successivamente al recepimento delle direttive comunitarie, entro quale termine, periodicamente, dovrebbe essere riesaminato da parte dell'Autorita' nazionale di regolamentazione?
D. Finanziamento del servizio universale. La direttiva "servizio universale (art. 13) stabilisce che qualora un obbligo di servizio universale rappresenti un onere eccessivo per un'impresa possono essere istituiti meccanismi efflcaci di recupero dei costi netti, attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza oppure mediante prelievi applicati alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica. La citata delega conferita al Governo indica tra i principi e criteri direttivi per il riassetto in materia di telecomunicazioni, la garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza. D.l Quale meccanismo di finanziamento del costo netto del servizio universale si ritiene debba essere applicato? La direttiva "servizio universale" (art. 13) prevede, altresi', la facolta' per gli Stati membri di non chiedere contributi per il finanziamento del servizio universale alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. D.2 Quale soglia di fatturato (se necessaria) si ritiene possa rispettare i principi di minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalita'?
E. Servizi innovativi ai cittadini ed alle imprese. Considerato: che il servizio universale rappresenta "un insieme minimo di servizi"; che le regioni e gli enti locali hanno piu' volte espresso lesigenza di offrire alla generalita' dei cittadini ivi residenti e delle imprese localizzate sul territorio - in una ottica di "federalismo competitivo", anche alia luce della nuova formulazione dell'art. 117, derivante dalla modifica del titolo V, parte II, della Costituzione - taluni servizi innovativi di comunicazione elettronica, normalmente legati all'andamento naturale del mercato e che esulano dalla definizione di servizio universale; e' opportuno prevedere meccanismi istituzionali che operino sia sul versante dell'offerta che della domanda. E.1 Attraverso quali meccanismi istituzionali (mediante ad es. utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli di origine comunitaria, per attivita' di promozione, agevolazione e incentivazione), si potrebbe rendere piu' celere l'offerta di servizi innovativi?
F. Nuovi mercati emergenti. La direttiva "quadro" (considerando 27) prevede che gli obblighi ex ante devono essere imposti solo quando non esista una concorrenza effettiva, vale a dire quando una o piu' imprese detengono un significativo potere di mercato. Nel determinare se esista una effettiva concorrenza si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'assenza di concorrenza effettiva sia duratura. In detto quadro di riferimento si collocano i c.d. nuovi mercati emergenti per i quali, ancorche' esista una impresa leader, non per questo dovra' essere assoggettata a particolari obblighi. F.1 Quali mercati possono definirsi "emergenti"?
G. Frequenze radioelettriche. In base al vigente quadro normativo di riferimento, l'offerta di servizi pubblici di telecomunicazioni richiedenti l'uso di risorse frequenziali e' subordinato al rilascio di una licenza individuale. La direttiva "autorizzazioni", diversamente, (art. 5) sancisce che ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, le condizioni d'uso delle frequenze sono direttamente incluse nell'autorizzazione generale. Cio' determina che il diritto d'uso non e' piu' subordinato ad un provvedimento formale di assenso quale era appunto il provvedimento di licenza individuale. La norma prevede una deroga a tale meccanismo, precisamente quando e' necessario concedere ad un'impresa diritti d'uso individuali. La direttiva "quadro" (art. 9) stabilisce che gli Stati membri hanno la facolta' di prevedere che le imprese trasferiscano i diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese. L'intenzione di una impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata all'autorita' nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze. Le autorita' nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni. La citata delega conferita al Governo indica tra i principi e criteri direttivi per il riassetto in materia di teiecomunicazioni, l'utilizzazione efficiente dello spettro radio, anche attraverso l'attribuzione della facolta' di trasferimento dei diritti d'uso delle radiofrequenze. G.1 Si ritiene che l'introduzione di una maggiore flessibilita' nel quadro di gestione dei diritti di uso delle radiofrequenze, attraverso la creazione di un cosiddetto "mercato secondario" delle radiofrequenze, possa costituire un valido incentivo allo sviluppo del settore delle telecomunicazioni? G.2 Il trasferimento dei diritti di uso dovra' essere subordinato ad un controllo ex ante da parte dell'Autorita' competente o sara' sufficiente una semplice notifica? G.3 Al fine di garantire l'obbiettivo dell'utilizzo efficiente dello spettro radio, e' opportuno estendere la facolta' di trasferimento dei diritti di uso delle radiofrequenze, oltre che a quelle acquisite a titolo oneroso, a quelle rientranti in altre fattispecie (es. ad uso privato)?
H. Numerazioni. La direttiva "autorizzazioni" (art. 5) prevede la possibilita', previa consultazione delle parti interessate, che i diritti di uso dei numeri di valore economico "eccezionale" possano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa. H.1 Che cosa si intende per valore economico "eccezionale"? H.2 Quali tipologie di numerazione si ritiene abbiano valore economico "eccezionale"? H.3 Quali procedure selettive dovrebbero essere utitizzate per l`assegnazione di numerazioni di valore economico "eccezionale".
I. Diritti di passaggio, coubicazione e condivisione di infrastrutture. La legge 1 agosto 2002, n. 166, all'art. 40 ha introdotto una nuova disciplina volta ad agevolare la reaiizzazione di cavedi multiservizi e cavidotti per reti di telecomunicazioni in occasione dei lavori di costruzione e di manutenzione di strade, autostrade, porti, etc., appartenenti alio Stato, agli enti locali e agli altri enti pubblici. La delega conferita al Governo indica, tra i principi e criteri direttivi per il riassetto in materia di telecomunicazioni, la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, nonche' la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, la regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformita' ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, detta i principi fondamentali in materia di installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni, in particolare al fine di: (i) agevolare la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, consentendo a tutti gli operatori di installare proprie infrastrutture celermente; (ii) consentire la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione e l'adeguamento di quelle esistenti; (iii) razionalizzare le procedure autorizzatorie per l'installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio nazionale; (iv) dare certezza ai termini per la conciusione dei relativi procedimenti amministrativi. La direttiva "quadro (art. 11 e considerando 22) stabilisce che la concessione del diritto di installare infrastrutture sia tempestiva, non discriminatoria e trasparente, onde assicurare condizioni di effettiva concorrenza. La direttiva promuove, altresi', (art. 12 e considerando 23) la coubicazione e condivisone delle infrastrutture da incentivarsi da parte delle autorita' nazionali di regolamentazione attraverso accordi tra imprese su base volontaria. I.1 La vigente normativa nazionale sulla materia assicura il raggiungimento degti obiettivi indicati nelle direttive comunitarie?
L. Meccanismi di consultazione e di trasparenza. La direttiva "quadro" (art. 6) prevede che in caso di applicazione di misure di rilevante impatto sul mercato venga data alle parti interessate la possibilita' di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un tempo ragionevole. Le autorita' nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. L.1 Si ritiene adeguata la vigente regolamentazione italiana in materia, rispetto agli obiettivi indicati dalla direttiva? In caso contrario esprimere le motivazioni.
M. Risoluzione delle controversie tra imprese. La direttiva "quadro" (articoli 20 e 21) prevede che qualora tra imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica sorga una controversia (anche transnazionale) in merito agli obblighi derivanti dalle direttive, l'autorita' nazionale di regolamentazione adotti una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri possono disporre che le autorita' nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione vincolante, laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possano contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia. M.l Si ritiene adeguata la vigente regolamentazione italiana in materia, rispetto aglii obiettivi indicati dalla direttiva? In caso contrario esprimere le motivazioni.
N. Protezione dei dati. La direttiva "protezione dati" (art. 1) armonizza le disposizioni degli Stati membri necessarie per assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche. N.1 Considerato che la vigente normativa italiana in materia, e conseguente disciplina attuativa, gia' assicura un adeguato grado di tutela sul trattamento dei dati personali, rispetto agli obiettivi indicati dalla direttiva, si ritiene di dover adottare ulteriori interventi normativi? in caso contrario esprimere le motivazioni.
O. Protezione dei consumatori. Le direttive europee comprendono numerose disposizioni in materia di tutela degli interessi e diritti degli utenti finali, mirate a rafforzare la protezione dei consumatori dei servizi di comunicazione elettronica. O.1 Si ritiene adeguata la vigente normativa in materia rispetto agli obiettivi indicati dalle direttive? in caso contrario esprimere le motivazioni.
Quesiti relativi all'adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni
P. Il nuovo Codice. La citata legge 1 agosto 2002, n. 166, ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o piu' decreti legislativi, volti al riassetto normativo nel settore delle telecomunicazioni. Nell'esercizio di tale delega, il Governo dovra' attenersi a determinati principi e, criteri direttivi e, in particolare, dovra' redigere un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni. Tale provvedimento avra' un'incidenza diretta ed immediata sulla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" (Codice PT), tuttora vigente. Il Codice PT reca, in particolare la disciplina in materia di: (i) servizi postali e di bancoposta; (ii) servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e privato; (iii) tutela degli impianti sottomarini di telecomunicazioni; (iv) limitazioni legali-servitu-espropriazioni; (v) servizi telegrafici e telex; (vi) servizi radioelettrici. Sebbene le direttive comunitarie non prevedano una disciplina specifica riferita ai servizi di telecomunicazioni ad uso privato, agli impianti sottomarini, ai servizi telegrafici, telex e radioelettrici, la citata delega prevede comunque il riordino della materia nell'ambito dell'adozione del nuovo codice. Inoltre, la direttiva "quadro" non pregiudica le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprieta', normale esercizio dei diritti di proprieta', normale uso dei beni pubbiici, ne' il principio di neutralita' in relazione al regime di proprieta' esistente. P.1 Quali disposizioni del Codice PT, relative all'uso pubblico, si ritiene debbano essere modificate per allinearle ai principi indicati nelle direttive comunitarie ed ai provvedimenti normativi intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore del Codice PT? Il vigente quadro normativo nazionale in materia di attivita' di telecomunicazioni ad uso privato e' rappresentato dal Codice PT e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447. P.2 Quali disposizioni della vigente normativa in materia si ritiene debbano essere modificate per allinearle ai principi indicati nelle direttive comunitarie? Il Codice PT detta la disciplina per la realizzazione ed installazione degli impianti pubblici di telecomunicazioni, prevedendo una procedura volta all'espropriazione dei beni immobili ed alle limitazioni legali ed imposizione di servitu' sui fondi privati. L'art. 11 del citato decreto legislativo n. 198 de1 2002 ha integrato l'art. 232 del Codice PT prevedendo che l'operatore di telecomunicazioni incaricato del servizio puo' agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione di infrastrutture. La legge n. 166 del 2002, all'art. 3, ha equiparato gli operatori titolari di licenza individuale alle Autorita' esproprianti ai fini di cui all'art, 3, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in relazione alla facolta' di ricorrere alla sanatoria per le occupazioni sine titulo dei fondi. P.3 Quali disposizioni della vigente normativa in materia si ritiene debbano essere modificate per allinearle ai principi indicati nelle direttive comunitarie? |