Gazzetta n. 277 del 26 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 11 ottobre 2002 |
Proroga del regolamento recante attuazione della decisione 98/320/CE della Commissione del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE: decisione n. 2002/280/CE della Commissione del 15 aprile 2002. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante "Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096"; Visto in particolare l'art. 21 della suddetta legge n. 1096/1971 che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo dei prodotti sementieri ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'ammissione in commercio e che prevede, altresi', la possibilita' di delegare l'esercizio delle funzioni di controllo ad Enti che, per statuto e regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e non perseguono fini commerciali; Visti i propri decreti in data 17 febbraio 1972 e 2 novembre 1976, con i quali l'Ente nazionale delle sementi elette (Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1096/1971) con sede in Milano, e' stato delegato al controllo e alla certificazione ufficiale dei prodotti sementieri; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 del 9 agosto 2001 - concernente il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1873, n. 1065, in attuazione delle direttive comunitarie n. 98/85/CE e 98/96/CE riguardanti il settore sementiero, con il quale e' stato sostituito il comma 15 dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973 che consente di decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei, a livello comunitario, al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni della legge n. 1096 del 1971; Vista la decisione 2002/280/CE della Commissione del 15 aprile 2002 che modifica la decisione 98/320/CE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio; Visto il proprio decreto in data 24 agosto 1999, n. 34942, recante "Regolamento di attuazione della decisione 98/327/CE della Commissione del 27 aprile 1998 relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e di controllo delle sementi in base alle direttive del Consiglio 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE"; Visto l'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria per il 1990); Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Considerata la necessita' di prorogare la durata dell'esperimento previsto dal regolamento adottato con il proprio decreto 24 agosto 1999, n. 34942. Decreta: Art. 1. All'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 24 agosto 1999, n. 34942, la data del 30 giugno 2002 e' sostituita dalla data 31 luglio 2004. |
| Art. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 24 agosto 1999, n. 34942, la data del 30 giugno 2002 e' sostituita dalla data 31 luglio 2004. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2002 Il Ministro: Alemanno
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. |
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