Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2002, n. 212
Testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 226 del 26 settembre 2002), coordinato con legge di conversione 22 novembre 2002, n. 268 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6) recante: "Misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale".

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( .. )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della
scuola

1. I docenti in situazione di soprannumerarieta', appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del (( testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al )) decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarieta'. In caso di perdurante situazione di soprannumerarieta' dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si e' realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di (( 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003. ))
3. (( All'onere di 28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003, )) derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 473 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 473 (Corsi di riconversione professionale). - 1.
Al fine di rendere possibile una maggiore mobilita'
professionale all'interno del comparto della scuola, in
relazione a fenomeni di diminuzione della popolazione
scolastica e quindi di emergenza di situazioni di
soprannumerarieta' del personale docente, ovvero in
relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei
programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di
riconversione professionale, aventi, ove necessario, anche
valore abilitante.
2. I corsi sono organizzati dai provveditori agli studi
e sono programmati, secondo le esigenze, sulla base di
piani periodici, che possono prevedere forme di convenzioni
con universita' ed enti di ricerca, nonche' con enti ed
organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e
tecnologie avanzate. Nei corsi con valore abilitante e'
comunque garantita la presenza di personale docente
universitario e di personale direttivo e docente della
scuola ai fini della valutazione finale. I coordinatori e i
docenti chiamati a curare l'attivita' didattica e formativa
sono nominati dagli stessi provveditori agli studi; i corsi
medesimi si svolgono secondo modalita' che ne rendono
compatibile la frequenza con la normale prestazione del
servizio da parte dei partecipanti, nonche' del
coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano
stati scelti tra il personale della scuola. Per le
iniziative che riguardano un numero limitato di
partecipanti o che richiedono particolari qualificazioni
tecnico-professionali, i piani periodici possono prevedere
corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale,
con modalita' organizzative che escludono comunque la
nomina di personale supplente in sostituzione del personale
che partecipa ai corsi.
3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti
per i quali vi sia disponibilita' di posti o cattedre e
sono destinati prioritariamente ai docenti utilizzati per
l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
4. Requisito di ammissione ai corsi, di cui al presente
articolo, e' il possesso del titolo di studio previsto per
l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi.
5. Gli specifici accordi contrattuali di cui all'art.
470 definiscono criteri di programmazione e modalita' di
svolgimento dei corsi di riconversione professionale, con
riguardo anche alla loro distribuzione territoriale. I
piani ed i programmi di formazione e le modalita' di
verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore
abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della
pubblica istruzione, con decreto da emanarsi sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Nella
formulazione dei programmi si terra' conto della nuova
tipologia delle classi di concorso di cui all'art. 405.
6. I compensi dovuti ai coordinatori ed ai docenti, che
hanno svolto attivita' didattica e formativa, sono
determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti
collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi
di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sulla base di parametri analoghi a quelli
relativi ai compensi previsti, di norma, per i corsi di
aggiornamento. I relativi oneri gravano sugli appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione
della predetta contrattazione collettiva.".
- Si riporta il testo dell'art. 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
"Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
eccedenze di personale sono tenute ad informare
preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
3 e ad osservare le procedure previste dal presente
articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
n. 223, ed in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
comparto o area. La comunicazione deve contenere
l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali
si ritiene di non poter adottare misure idonee a
riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente, o nell'ambito della
stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della provincia e' in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni
sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di
ricevere, in relazione a quanto comunicato
dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un
utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad
altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in
quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del
mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.".
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 22, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2002.):
"7. La commissione di cui all'art. 4 della legge 10
dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti delle
materie di esame della classe del candidato per le scuole
del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono
l'esame davanti ad una commissione composta da commissari
interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti
delle classi terminali delle scuole statali o paritarie
alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
pareggiate sono state preventivamente abbinate. La
designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle
materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura
non regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di
esame. Per la corresponsione dei compensi previsti
dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.".



 
Art. 2.
Accorpamenti e sdoppiamenti di classi

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.
2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma l del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito con
modificazioni nella legge 20 agosto 2001, n. 333
(Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio
dell'anno scolastico 2001/2002):
"Art. 3 (Formazione delle classi). - 1. Le variazioni
del numero degli alunni iscritti in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella fase di adeguamento alla
situazione di fatto, non comportano modifiche al numero
delle classi autorizzate in organico dal dirigente
territorialmente competente. Incrementi del numero delle
classi, eventualmente indispensabili, sono disposti dal
competente dirigente scolastico secondo i parametri di cui
al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998, e successive
integrazioni.".



 
Art. 3.
Finanziamento degli uffici scolastici regionali

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilita' relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unita' previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Ministro della pubblica istruzione del 23 luglio 1999.
"Art. 9. Lo Stato subentrera' nei contratti stipulati
dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed
eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte
con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le
scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale
dipendente.
Ai fini predetti, le autorita' scolastiche periferiche e
gli enti locali competenti stipuleranno, entro il 31
dicembre 1999, apposite convenzioni che individuino le
modalita' di subentro nei contratti i quali, ferma la
rispondenza ai requisiti di cui al comma precedente,
potranno essere frazionati in corrispondenza di singole
istituzioni scolastiche.
Ferma restando la prosecuzione delle attivita' da parte
di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in
corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrera'
nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i
soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la
stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente
utili e/o lavori di pubblica utilita' che erano in atto
nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio
1999, anche se rinnovati successivamente, per lo
svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente
locale in sostituzione dello Stato.
Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni
avviene ad ogni 1 gennaio successivo alla stabilizzazione
dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.
Ai lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente
articolo, si applicano le provvidenze previste dall'art. 12
del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e
dall'art. 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA
corrispondenti all'attivita' svolta".



 
Art. 3-bis. Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune
categorie di personale della scuola

(( 1. Ai fini della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta nomina. ))
 
Art. 4. Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle universita', per il diritto allo studio nelle universita' non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica all'articolo 4 della
legge n. 370 del 1999.

1. Al fine di attribuire alle universita' le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, e' autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' istituito un fondo da ripartire tra le universita' sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (( All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, )) determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Al fine di assicurare l'uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle universita' e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 4-bis. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesita' e della ricerca". ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 (Disposizioni in materia di
universita' e ricerca scientifica e tecnologica):
"Art. 1 (Finalita' della legge). - 1. La presente legge
e' finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale
di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e
degli Istituti musicali pareggiati.".
- Si riporta il testo del comma 1, art. 4 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire
80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno
2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per
l'istituzione nello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno
didattico dei professori e dei ricercatori universitari,
per obiettivi di adeguamento quantitativo e di
miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con
riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle
diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento
e al tutorato, e per progetti sperimentali e innovativi sul
diritto allo studio proposti dalle regioni mediante
programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca". Il fondo e' ripartito
tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove
costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni
professionali dei professori e dei ricercatori universitari
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
I contributi erogati alle universita' ai sensi del presente
articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'art. 24,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio".



 
Art. 5. Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di
programmi e progetti di ricerca

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonche' ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attivita' istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa e' compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge
28 dicembre 2001, n. 448:
"Art. 18 &i(Riordino degli organismi collegiali). - 1.
Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e' fatto
divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed
altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di
carattere tecnico e ad elevata specializzazione
indispensabili per la realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione
del proprio personale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuati gli organismi
tecnici e ad elevata specializzazione gia' operanti nelle
pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi
del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con
decreto di natura non regolamentare del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con
atto dell'organo di direzione politica responsabile, da
sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante
e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli
organismi collegiali non individuati come indispensabili
dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.
3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si
sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, e' fatto
divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli
organismi collegiali".



 
(( Art. 5-bis.
Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo ))


(( 1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attivita' di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalita' delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 108, comma 7, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
"7. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica provvede, con le modalita'
previste dal presente articolo, in relazione alle spese di
ricerca effettuate in strutture situate nel territorio
dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale
a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente
articolo gravano sul Fondo previsto dall'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonche' sul Fondo di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali e'
conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi".
Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, reca:
"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori".



 
Art. 6.
Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori

1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, (( ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, )) mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione"; (( a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio"; ))

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, (( ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, )) sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica (( e ai master di primo livello )) presso le universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le universita'"; (( c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. (( 3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento". ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati), come modificato dal decreto
qui pubblicato:
"Art. 4. (Validita' dei diplomi) - 1. I diplomi
rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base
all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati
rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,
mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle
scuole di specializzazione.
2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di
riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei
corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati
prima della data di entrata in vigore della presente legge,
hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione
musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione
ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie, purche' il titolare sia in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di
conservatorio.
3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi
compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di
avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento
dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi
di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 3,
comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica ai master
di primo livello presso le universita'. I crediti acquisiti
ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1
sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea
presso le universita'.
3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono
equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i
diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati
rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,
conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di
istruzione di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati,
limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi
autorizzati in sede di pareggiamento o di legale
riconoscimento.
- Il decreto del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n.
509, reca: "Regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei".



 
Art. 7.
Attivita' di servizio per gli studenti universitari

1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato (( e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio )) a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le universita' promuovono, sostengono e pubblicizzano le attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformita' con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attivita' di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.
2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma". (( 2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo e' attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 25, comma
2 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto
agli studi universitari):
"Art. 4 (Uniformita' di trattamento). - 1. Con decreto
emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di seguito denominato "Ministro , sentiti il
Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta
nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni:
a) i criteri per la determinazione del merito e delle
condizioni economiche degli studenti, nonche' per la
definizione delle relative procedure di selezione, ai fini
dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di
cui alla presente legge non destinati alla generalita'
degli studenti. Le condizioni economiche vanno individuate
sulla base della natura e dell'ammontare del reddito
imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
b) le tipologie minime e i relativi livelli degli
interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;
c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione
della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e
meritevoli privi di mezzi.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sei mesi
prima dell'inizio del primo dei tre anni accademici di
riferimento, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400. In prima applicazione il decreto e' emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno
accademico successivo a quello in corso alla data di
emanazione del decreto stesso.
Art. 25 (Norma finale. Organismi regionali di
gestione). 2. Gli organismi di gestione possono avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni che rispettino i criteri
pubblici di attribuzione, di servizi resi da enti, da
soggetti individuali o da associazioni e cooperative
studentesche costituite ed operanti nelle universita'".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5 della legge
14 novembre 2000, n. 338, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici
progetti per la realizzazione degli interventi entro tre
mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4.
All'istruttoria dei progetti provvede una commissione
istituita presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del
predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal
funzionamento della commissione e' determinata, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un
importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di
cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste
dal medesimo comma. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i
progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle
risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi
con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con
il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati
di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita'
previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita'
di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non
siano state rispettate le scadenze previste nei progetti
presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei
finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva".
- Il decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 2 giugno 2000, reca:
"Costituzione del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU)".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491:
"Art. 2 (Composizione e funzionamento). - 1. Il CNSU e'
composto da ventotto componenti eletti dagli studenti
iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole
dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli
iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente
eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
L'elezione di tutti i componenti avviene con le modalita'
previste dagli articoli 4 e 5. I componenti sono nominati
con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non
sono rieleggibili. I predetti componenti decadono dal
mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui
all'art. 1, comma 3, lettera a), e di cui al comma 4 del
predetto articolo; in tali casi, ovvero in caso di
dimissioni subentrano gli studenti che seguono nelle
graduatorie disposte ai sensi dell'art. 5.
2. Il CNSU nella prima seduta elegge a scrutinio
segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di
presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime il
proprio voto per un candidato.
3. Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti
previa presentazione di candidature nominative all'inizio
dei lavori della prima seduta. Le funzioni di presidente ai
fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del
presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo
studente con maggiore anzianita' di iscrizione. A parita'
di iscrizione prevale il piu' anziano di eta'.
4. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi
dall'insediamento e a maggioranza dei componenti, sono
definite le modalita' di funzionamento del CNSU, che in
ogni caso prevedono almeno sei adunanze nel corso
dell'anno, nonche' sono stabiliti i termini comunque non
superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei
pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque
non superiori ai quindici giorni, per l'espressione dei
pareri nel caso in cui siano richiesti dal Ministro per
atti di assoluta urgenza. Qualora il parere non sia reso
entro i termini perentori indicati dalle disposizioni
regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni
prescindendo dal parere.
5. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4
i lavori sono regolati con disposizioni dell'ufficio di
presidenza.
6. In caso di dimissioni contestuali di piu' della
meta' dei componenti ovvero per altre cause che rendono
comunque impossibile il funzionamento dell'organo il
Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le
elezioni per il rinnovo".



 
(( Art. 7-bis. Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle
universita' ))
(( 1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi". ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 6 della legge
19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 6 (Disposizioni per l'autonomia didattica). - 6.
Le universita' adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi
di studio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni, entro trentasei mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
contenente i criteri specifici per i predetti corsi.
Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere
erogati all'universita' i finanziamenti previsti da accordi
di programma o dai provvedimenti di attuazione della
programmazione universitaria fino alla data di trasmissione
al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli
adeguamenti predetti".



 
Art. 8.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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