Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 settembre 2001 |
Chiusura della gestione liquidatoria della "Cassa mutua di malattia per gli artigiani" di Treviso. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al quale lo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla succitata legge n. 1404/1956 provvede alla prosecuzione della liquidazione delle gestioni non chiuse; Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva della Federazione nazionale e delle casse mutue di malattia per gli artigiani; Visti gli atti della gestione liquidatoria della "Cassa mutua di malattia per gli artigiani" di Treviso; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio; Visto il bilancio e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di L. 15.654.036 ripianato con interventi finanziari a carico del c/c infruttifero di tesoreria n. 21108 (ex 597) di cui all'art. 77 della citata legge n. 833/1978; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della "Cassa mutua di malattia per gli artigiani" di Treviso si e' chiusa a tutti gli effetti. |
| Art. 2. E' approvato l'unito bilancio della liquidazione del patrimonio dell'ente predetto, che si chiude con un disavanzo finale di liquidazione di L. 15.654.036. Il presente decreto, corredato dal bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 2001 Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio |
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