Gazzetta n. 276 del 25 novembre 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 6 novembre 2002, n. 267 |
Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1. (Contributi a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i commi 40, 41, 42 e 43 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e i commi 2 e 3 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano nei confronti dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, e nei confronti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN). 2. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'INSEAN, di cui alla legge 25 luglio 1990, n. 208, e' rideterminato nella misura di 4.394.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 3. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'IHO, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, e' rideterminato nella misura di 68.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 4. A decorrere dall'anno 2005 l'ammontare dei contributi annui in favore degli organismi di cui ai commi 2 e 3, da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, e' determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4.462.000 euro a decorrere dal 2002, si provvede, quanto a 4.462.000 euro per gli anni 2002 e 2003 e 4.450.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminata, con riferimento allo stato di previsione del Ministero della difesa, dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, e, quanto a 12.000 euro per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 585): Presentato dal sen. Nieddu ed altri il 2 agosto 2001. Assegnato alla commissione 4a (Difesa), in sede referente, in data 16 ottobre 2001, con pareri delle commissioni 1a, 3a, 5a, 8a e 13a. Esaminato dalla commissione 4a, in sede referente, il 21, 28 novembre 2001 e il 12 dicembre 2001. Relazione scritta presentata in data 30 gennaio 2002 (atto n. 585 e 594/A - relatore sen. Bedin). Esaminato in aula ed approvato il 7 febbraio 2002 in testo unico con atto n. 594 (sen. Pappalardo). Camera dei deputati (atto n. 2308): Assegnato alla commissione IV (Difesa), in sede referente, il 14 febbraio 2002, con pareri delle commissioni I, III, V, VII, VIII e IX. Esaminato dalla commissione IV, in sede referente, il 6, 21 marzo 2002 e il 20 giugno 2002. Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 23 luglio 2002 con il parere delle commissioni I, III, V, VII, VIII e IX. Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 24 luglio 2002 e approvato, con modificazioni, il 18 settembre 2002. Senato della Repubblica (atto n. 585-B): Assegnato alla commissione 4a (Difesa), in sede deliberante, in data 1 ottobre 2002, con pareri delle commissioni 1a, 3a, 5a. Esaminato dalla commissione 4a, in sede deliberante ed approvato il 16 ottobre 2002.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1: - Il testo dei commi 40, 41, 42 e 43 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "Art. 1. - (Omissis). 40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 41. I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonche' degli enti nazionali per la gestione dei parchi. 42. Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. 43. La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. (Omissis)". - Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e' il seguente: "Art. 32. (Contenimento e razionalizzazione delle spese). - Omissis. 2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. 3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.".
Nota all'art. 1, comma 2: - La legge 25 luglio 1990, n. 208, reca: "Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)".
Nota all'art. 1, comma 3: - La legge 15 novembre 1973, n. 925, reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla Organizzazione idrografica internazionale, conclusa a Monaco Principato il 3 maggio 1967".
Nota all'art. 1, comma 4: - Il testo dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dall'art. 2, comma 15, della legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente: "Art. 11. Legge finanziaria - (Omissis). 3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - c) (Omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; (Omissis)".
Note all'art. 1, comma 5: - Per il testo del comma 43 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vedi nota all'art. 1, comma 1. - La tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, reca: "Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria".
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