Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 1 ottobre 2002 |
Modalita' di emissione, nonche' caratteristiche dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificata dall'art. 147 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che demanda al Ministero del tesoro la determinazione delle modalita' di emissione, nonche' le caratteristiche dello speciale ordine di pagamento rivolto al tesoriere per il pagamento di somme dovute in applicazione di provvedimenti giurisdizionali e di lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. Emissione e caratteristiche dello speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso Lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso, viene emesso dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, in conformita' dello schema allegato. La causale deve contenere l'indicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo arbitrale avente efficacia esecutiva in relazione al quale viene disposto il pagamento. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, una volta emesso lo speciale ordine di pagamento, lo inviano rispettivamente al competente Ufficio centrale di bilancio e alla competente ragioneria provinciale, informando contestualmente la sezione di tesoreria dello Stato interessata con una lettera contenente l'indicazione dell'importo da pagare, del soggetto beneficiario e della modalita' di pagamento. I predetti Uffici (U.C.B. e R.P.S.) inviano alla sezione di tesoreria interessata lo speciale ordine di pagamento con una lettera di accompagnamento in duplice copia recante le predette indicazioni; la tesoreria restituisce per ricevuta una delle suddette copie. Per l'esecuzione di un provvedimento esecutivo, possono essere emessi, ove necessario, piu' speciali ordini di pagamento. |
| Art. 2. Emissione del titolo di spesa a sistemazione del sospeso Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato emittenti lo speciale ordine di pagamento da regolare in conto sospeso informano il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, il quale provvede a reintegrare il capitolo interessato a valere sul fondo previsto dall'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'amministrazione interessata emette un titolo di spesa intestato al "Capo della tesoreria di .... per la sistemazione dello speciale ordine di pagamento (indicazione degli estremi, dell'importo e del beneficiario)". Tale titolo di spesa, da ricomprendersi, per i funzionari delegati nell'elenco dei titoli pagati di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, viene prodotto nella contabilita' della Tesoreria con allegato lo speciale ordine di pagamento relativo. |
| Art. 3. Operazioni di rendicontazione I funzionari delegati e i titolari delle contabilita' speciali allegano ai rispettivi rendiconti la documentazione giudiziale che ha dato luogo all'emissione del titolo di spesa a copertura dello speciale ordine di pagamento. |
| Art. 4. Il presente decreto sostituisce quello precedente in data 2 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1997. Roma, 1 ottobre 2002 Il Ministro: Tremonti |
| Allegato
----> Vedere immagine a pag. 31 della G.U. <---- |
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