Gazzetta n. 275 del 23 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 8 novembre 2002 |
Riconoscimento al sig. Adams Neill James di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; Vista l'istanza del sig. Adams Neill James, nato il 10 agosto 1971 a Leicester (UK), cittadino inglese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico e professionale di biologo conseguito in Inghilterra, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di "biologo"; Preso atto che il richiedente e' in possesso del diploma di laurea di "Bachelor of Science" conseguito nel luglio 1994 presso "The University of Leeds"; Considerato, altresi', che il sig. Adams ha conseguito il titolo accademico "Master of Science - Environmental Health" in data 16 luglio 2001 presso "The University of Birmingham"; Considerato che il richiedente ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale pluriennale nel campo della biologia, e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera b); Preso atto, inoltre, che e' iscritto all'albo degli "Environmental Health Officiers" dal 6 febbraio 2001; Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 19 settembre 2002 e del 25 ottobre 2002; Visti i pareri del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi espressi nella nota in atti datata 19 luglio 2002 e nella seduta del 25 ottobre 2002; Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di "biologo" e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 115/1992; Decreta: Art. 1. Al sig. Adams Neill James, nato il 10 agosto 1971 a Leicester (UK), cittadino inglese, e' riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "biologi" - sezione A e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno da effettuarsi presso un istituto di genetica; le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 3. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: a) matematica; b) fisica; c) genetica. La prova, da svolgersi in lingua italiana, si compone di un esame scritto e un esame orale. Roma, 8 novembre 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare all'ordine nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso l'ordine nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi. b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. Il richiedente presentera' all'ordine nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. |
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