Gazzetta n. 274 del 22 novembre 2002 (vai al sommario)
LEGGE 8 novembre 2002, n. 264
Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali e lo sport.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
(Rifinanziamento degli interventi a sostegno
dell'attivita' del teatro "Carlo Felice" di Genova) 1. E' disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova, di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1.
Il testo dell'art. 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223
(Interventi a sostegno dell'attivita' del teatro "Carlo
Felice" di Genova e dell'Accademia nazionale Santa Cecilia
di Roma), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. In relazione alle particolari esigenze di
gestione e' disposta a favore del teatro comunale
dell'Opera "Carlo Felice" di Genova l'erogazione di lire
5.000 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 5.000
milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. In relazione alle particolari esigenze di gestione
e' disposta a favore dell'Accademica nazionale Santa
Cecilia di Roma l'erogazione di lire 1.900 milioni per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.
4. All'onere derivante dal comma 3, pari a lire 1.900
milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsone
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministro per i beni e le attivita' culturali.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 2
(Finanziamento dei campionati mondiali di ciclocross) 1. E' autorizzata la concessione di un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, in favore del comune di Monopoli, per il finanziamento delle spese necessarie allo svolgimento dei campionati mondiali di ciclocross del 2003.
 
Art. 3
(Museo del mare di Capaci) 1. E' autorizzata la concessione di un contributo di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, in favore del comune di Capaci, per la realizzazione del "Museo del mare".
 
Art. 4
(Interventi in favore del programma
"Genova 2004 - capitale europea della cultura") 1. Al comune di Genova e' assegnato un ulteriore contributo di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 per la realizzazione di eventi e attivita' promozionali relativi al programma "Genova 2004 - capitale europea della cultura", predisposto dal comitato organizzatore.
 
Art. 5
(Interventi in favore delle Ville Palladiane) 1. Per le finalita' e con le modalita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 233, e' assegnato all'Istituto regionale per le Ville Venete un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.



Nota all'art. 5, comma 1.
La legge 23 luglio 1991, n. 233, reca: "Finanziamenti
per il restauro ed il recupero delle Ville venete.".



 
Art. 6
(Interventi in favore del castello
Del Carretto di Cairo Montenotte) 1. Al comune di Cairo Montenotte e' assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da destinare al restauro e alla conservazione del castello Del Carretto.
 
Art. 7
(Interventi in favore della corte
Stiria di Paderno Dugnano) 1. Al comune di Paderno Dugnano e' assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al restauro e alla conservazione della corte Stiria.
 
Art. 8
(Interventi in favore degli archivi
storici della provincia di Asti) 1. All'amministrazione provinciale di Asti e' assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al progetto di recupero e conservazione degli archivi storici siti nella provincia stessa.
 
Art. 9
(Realizzazione del teatro comunale di Vibo Valentia) 1. Al comune di Vibo Valentia e' assegnata la somma di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, finalizzata alla costruzione di un teatro nella medesima citta'.
 
Art. 10
(Interventi in favore del "Teatro Tenda" e del Teatro comunale dell'Aquila) 1. Per il completamento del "Teatro Tenda", compreso nel Centro culturale, sportivo e ricreativo del comune dell'Aquila, al predetto comune e' assegnato un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 2. Al medesimo comune dell'Aquila e' altresi' assegnato un contributo pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento tecnologico dell'edificio storico sede del Teatro comunale dell'Aquila.
 
Art. 11
(Interventi in favore della chiesa
di San Bevignate di Perugia) 1. Al comune di Perugia e' assegnato un contributo pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare al completamento dei lavori di consolidamento e di restauro architettonico e artistico della chiesa di San Bevignate di Perugia.
 
Art. 12
(Realizzazione della Casa della Gioia
presso il Santuario della Madonna
del Divino Amore di Roma) 1. Per la realizzazione della Casa della Gioia, presso il Santuario della Madonna del Divino Amore in Roma, e' autorizzato un contributo straordinario, in suo favore, di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004
 
Art. 13
(Censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini) 1. E' autorizzata la spesa di 3.751.825 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali per la realizzazione del censimento dei beni archeologici sommersi nei fondali marini delle coste delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
 
Art. 14
(Contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi) 1. I contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, quantificati dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448, alla voce Ministero per i beni e le attivita' culturali - legge n. 549 del 1995, sono aumentati di 2.378.175 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, di cui 1.378.175 euro per ciascun anno sono destinati agli istituti disciplinati dalla legge 17 ottobre 1996, n. 534.



Nota all'art. 14, comma 1.
La tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), reca:
"Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria.".



 
Art. 15
(Soppressione del contributo in favore
dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari) 1. E' soppressa la concessione di un contributo annuo in favore dell'Associazione amici del teatro Petruzzelli di Bari disposta dal comma 7 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29.



Nota all'art. 15, comma 1.
Il testo del comma 7 dell'art. 5 della legge 23
febbraio 2001, n. 29 (Nuove disposizioni in materia di
interventi per i beni e le attivita' culturali), e' il
seguente:
"7. Per favorire la ripresa delle attivita' musicali in
attesa della ricostruzione del Teatro Petruzzelli di Bari
e' concesso, a decorrere dall'anno 2002, un contributo
annuo di lire 500 milioni in favore dell'Associazione Amici
del Teatro Petruzzelli".



 
Art. 16
(Istituzione del Museo bacologico di Padova) 1. E' autorizzata la concessione di un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in favore della provincia di Padova per la realizzazione del Museo bacologico.
 
Art. 17
(Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dagli articoli 1, 2, 3, 12, 13 e 14 pari a 5.232.000 euro per l'anno 2002 e a 10.362.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando: a) quanto a euro 3.732.000 per l'anno 2002 e ad euro 2.732.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a euro 1.500.000 per l'anno 2002 e ad euro 7.630.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 16, pari a 9.250.000 euro per l'anno 2002 e a 6.250.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando: a) quanto ad euro 3.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; c) quanto ad euro 2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) quanto ad euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1270):
Presentato dal sen. Asciutti ed altri il 20 marzo 2002.
Assegnato alla commissione 7a (Istruzione pubblica, beni
culturali), in sede referente, in data 21 marzo 2002, con
pareri delle commissioni la, 5a, 8a, 13a e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 7a, in sede referente, il 27
marzo 2002, il 3 aprile 2002, il 29 maggio 2002.
Assegnato nuovamente alla commissione 7a, in sede
deliberante, il 31 luglio 2002 con pareri delle commissioni
1a, 5a, 13a e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 7a, in sede deliberante, e
approvato il 1 agosto 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3101):
Assegnato alla commissione VII (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente il 3 settembre 2002 con
pareri delle commissioni I, V, VIII e della commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla commissione VII, in sede referente, il
24, 25, 26 settembre 2002 e il 1 ottobre 2002.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 2 ottobre 2002 con il parere delle
commissioni I, V, VIII e della commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il
2 ottobre 2002 e approvato in testo unico il 3 ottobre 2002
con atto n. 2485 (on. Zanettin) e con atto n. 2737 (on.
Labate).
Senato della Repubblica (atto n. 1270-B):
Assegnato alla commissione 7a (Istruzione), in sede
deliberante, l'8 ottobre 2002, con pareri delle commissioni
1a, 5a, 9a e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione 7a, in sede deliberante, il 9
ottobre 2002 e approvato il 23 ottobre 2002.
 
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