Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 15 novembre 2002, n. 2107
Pagamenti e incassi delle amministrazioni dello Stato in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea - Istruzioni per l'utilizzo delle nuove procedure. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482; decreto ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri - Gabinetto
Agli Uffici centrali di bilancio presso
i Ministeri
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
All'Avvocatura generale dello Stato
Al Consiglio di Stato Premessa.
Il decreto ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002 (di seguito denominato decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2002, n. 268, ha determinato le procedure da seguire per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni dello Stato in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea.
Con la presente circolare vengono impartite le istruzioni necessarie a disciplinare il passaggio alle nuove procedure.
Le amministrazioni dello Stato, sia centrali che periferiche (di seguito denominate amministrazioni), sono le destinatarie del decreto.
Il decreto regola i pagamenti e gli incassi in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna).
Sono regolati dallo stesso decreto anche i pagamenti e gli incassi in euro riguardanti i Paesi che hanno stipulato con l'Unione europea una convenzione valutaria per l'introduzione dell'euro (San Marino, Stato Pontificio e Principato di Monaco).
Sono esclusi dall'ambito applicativo del decreto:
i pagamenti e gli incassi in euro nei Paesi che, pur aderendo all'Unione europea, non partecipano all'eurosistema (Danimarca, Gran Bretagna, Svezia);
i pagamenti e gli incassi in euro verso e da gli altri Paesi;
i pagamenti e gli incassi in valuta.
Il decreto disciplina le modalita' di estinzione dei titoli di spesa presso le tesorerie competenti.
Le Amministrazioni dello Stato che effettuano pagamenti con mezzi diversi dai titoli di spesa possono avvalersi, sotto la propria responsabilita' e a proprie spese, dei normali circuiti bancario o postale.
Art. 1.
Elementi da indicare nel titolo di spesa
Al fine di pervenire al buon esito dei pagamenti le amministrazioni individuano tutti gli elementi, di cui all'art. 1 del decreto, necessari per effettuare i bonifici bancari o postali; in mancanza di tali elementi il titolo non potra' essere estinto e pertanto verra' restituito dalle tesorerie.
Nel caso di indicazione errata dei codici BIC e IBAN vengono seguite le procedure di cui all'art. 7 del decreto.
Qualora il creditore non indichi un conto corrente bancario o postale, l'amministrazione avra' cura di individuare l'indirizzo esatto presso il quale il creditore richiede di ricevere l'assegno. In assenza di precise indicazioni l'assegno non potra' essere recapitato e si seguiranno le procedure di cui all'art. 7 del decreto.
Nei casi, previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto, di pagamenti disposti con un unico titolo di spesa accompagnato da elenchi dei beneficiari, la Banca d'Italia concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale dei servizi meccanografici, e con le amministrazioni ordinanti le modalita' tecniche cui devono attenersi per l'invio dei relativi supporti informatici, quando previsti.
Gli elenchi dei beneficiari previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto, per i titoli di spesa collettivi emessi per importo globale dalle amministrazioni ordinanti, sono inviati alla Banca d'Italia - Servizio sistema dei pagamenti - Divisione gestione procedure, via Milano 60/g 00184 Roma.
 
Art. 2.
Modulistica
I modelli OC831 sono aboliti e pertanto tutti gli elementi necessari all'esecuzione del pagamento devono essere indicati nel titolo di spesa o negli elenchi che ad esso si riferiscono.
Per i pagamenti da effettuare mediante crediti documentari, le amministrazioni inviano all'Ufficio italiano dei cambi le richieste di pagamento di cui all'art. 6, comma 3 del decreto, secondo il modello OC718 allegato alla presente circolare (allegato A) distribuito a cura dell'Ufficio italiano dei cambi, Servizio operazioni in cambi, via delle Quattro Fontane, 123 - 00184 Roma; detto modello deve essere accompagnato dalla copia del titolo di spesa emesso. Le disposizioni di accredito del conto E712000000 debbono contenere sempre l'indicazione del codice ordinante fornito alle amministrazioni dall'Ufficio italiano dei cambi.
Le richieste di crediti documentari da inviare all'Ufficio italiano dei cambi, di cui all'art. 6 del decreto, e le eventuali note integrative relative ai mandati informatici di cui all'art. 3 del decreto, da inviare alla Tesoreria centrale dello Stato devono essere firmate dal funzionario responsabile della spesa o da un suo delegato.
 
Art. 3.
Esecuzione dei pagamenti
I pagamenti sono eseguiti nei termini di cinque giorni bancari lavorativi successivi alla data di ammissione a pagamento del titolo di spesa, in analogia con i tempi previsti dalla direttiva 97/5/CE del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri.
Ai fini del rispetto di tali termini i titoli di spesa collettivi emessi in una giornata secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del decreto, possono contenere complessivamente fino a un massimo di 250 quote.
In caso di quantita' superiore a tale limite e qualora la Banca d'Italia non dovesse essere in grado di rispettare il suindicato termine di cinque giorni, la stessa ne dara' tempestivamente comunicazione all'amministrazione ordinante.
L'Ufficio italiano dei cambi esegue i pagamenti relativi alle aperture di credito documentario secondo le modalita' indicate dalle amministrazioni.
I crediti documentari che presentano un saldo residuo di importo pari o inferiore a 10 euro non sono piu' prorogati e i relativi importi vengono restituiti alle amministrazioni ordinanti secondo le istruzioni dalle medesime impartite. Le stesse modalita' sono seguite per la restituzione dei saldi rimasti inutilizzati alla chiusura del credito documentario.
 
Art. 4.
Pagamenti non andati a buon fine
Per la riproposizione delle operazioni non andate a buon fine, di cui all'art. 7 del decreto, si seguono le procedure utilizzate per i pagamenti domestici.
 
Art. 5.
I n c a s s i
Le amministrazioni devono fornire ai debitori tutte le indicazioni necessarie alla corretta imputazione della somma da acquisire e comunque tutte le indicazioni utili all'individuazione del beneficiario finale; in particolare:
Capo, capitolo, eventuale articolo per i versamenti erariali da imputare al bilancio dello Stato;
(ovvero) numero della contabilita' speciale e codice della tesoreria competente;
(ovvero) numero di conto corrente di tesoreria e codice della tesoreria centrale. I codici delle tesorerie sono riportati nell'allegato B.
Deve altresi' essere richiesto che la causale del versamento effettuato sia chiaramente specificata. Le amministrazioni che ricevono assegni bancari in pagamento di propri crediti provvedono con propri mezzi e a proprie spese all'acquisizione delle somme all'entrata.
 
Art. 6.
Incassi di dubbia imputazione
Le quietanze relative al versamento sul conto corrente, di cui all'art. 8, comma 4 del decreto, delle somme di dubbia imputazione sono trasmesse al Dipartimento del tesoro, Direzione VI Ufficio IX che, effettuati gli accertamenti necessari a conoscere la destinazione delle somme, da' disposizioni per il prelevamento dal conto ai fini della definitiva attribuzione al beneficiario finale. Al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello del versamento al predetto conto corrente, l'Ufficio IX provvede all'incameramento al Capo X capitolo 2368 "Entrate eventuali e diverse" del Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo complessivo delle somme per le quali non sia stato possibile accertare la destinazione.
In attesa dell'istituzione del conto corrente, la Tesoreria centrale versa le somme relative ai pagamenti di dubbia imputazione sulla contabilita' speciale 3000 - Movimentazione fondi con l'estero - intestata al Dipartimento del tesoro.
 
Art. 7.
Periodo transitorio a) Pagamenti.
Le amministrazioni emettono i titoli di spesa a favore della contabilita' speciale 3000, entro e non oltre il 5 dicembre 2002.
I relativi modelli OC831 dovranno pervenire al Dipartimento del tesoro entro il 10 dicembre 2002. Il Dipartimento del tesoro restituira' alle amministrazioni i modelli OC831 che perverranno dopo il termine del "10 dicembre 2002, ad eccezione di quei casi in cui la stessa amministrazione specifichi con motivata richiesta scritta la necessita' e l'urgenza del singolo pagamento.
Il Ministero degli affari esteri, fermi restando i termini fissati dalle disposizioni emanate dal coesistente Ufficio centrale del bilancio d'intesa con il predetto Dicastero, provvedera' a far pervenire entro la medesima data del 10 dicembre 2002 le rimesse predisposte ai sensi della legge 6 febbraio 1985, n. 15.
La Direzione provinciale dei servizi vari di Roma provvedera' a far pervenire entro il 10 dicembre 2002 le richieste per il pagamento, in euro in Unione monetaria europea, delle pensioni relative al 6o bimestre novembre/dicembre 2002. Pertanto nel 6o bimestre novembre/dicembre 2002 dovra' essere emesso un apposito titolo di spesa relativo all'importo totale delle pensioni da pagare in euro in Unione monetaria europea.
I modelli OC non esitati alla data del 31 dicembre 2002 vengono trasmessi all'Ufficio italiano dei cambi secondo la procedura previgente al decreto ministeriale n. 20722 del 12 novembre 2002. b) Incassi.
Gli incassi relativi ai pagamenti disposti dai debitori entro il 31 dicembre 2002 sono versati dall'Ufficio italiano dei cambi alla contabilita' speciale 3000. Il Dipartimento del tesoro provvede al riconoscimento della somma a favore dell'amministrazione beneficiaria di detti importi.
Gli incassi pervenuti dopo tale data sono versati dallo stesso Ufficio italiano dei cambi alla Tesoreria centrale che provvedera' al riconoscimento della somma a favore dell'amministrazione beneficiaria.
Al fine di rendere note le modalita' di versamento a favore delle amministrazioni dello Stato, le amministrazioni interessate sono invitate a trasmettere il decreto e la presente circolare a tutti gli uffici, che nella loro attivita' istituzionale ricevono somme da parte di residenti nei paesi dell'Unione monetaria europea, perche' rendano tempestivamente note le procedure ai propri debitori.
La presente circolare e' stata concordata con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2002
Il dirigente generale: Carpentieri
 
Allegato A

----> Vedere allegato di pag. 82 <----
 
Allegato B

----> Vedere allegato alle pagg. 83 - 84 <----
 
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