Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 novembre 2001 |
Chiusura della gestione liquidatoria dell'"Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)". |
|
|
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 2, comma 3 ai sensi della quale, le operazioni di chiusura della gestione ai fini della liquidazione dell'ente furono attribuite all'ex ufficio liquidazioni, ora ispettorato generale prer la liquidazione degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, con il quale l'"Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)" e' stato soppresso e messo in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale 1'I.G.E.D. e' stato denominato ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti; Visto il decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo; Visti gli atti della gestione luquidatoria dell'ente stesso; Accertato che le operazioni di liquidazione dell'"Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)" sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Visto il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di liquidazione L. 4.202.944.041 (Euro 2.170.639,45); Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'"Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.)" e' chiuso a tutti gli effetti. |
| Art. 2. E' approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con avanzo di L. 4.202.944.041 (Euro 2.170.639,45). |
| Art. 3. L'avanzo finale di liquidazione unitamente agli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto corrente esistente presso la banca nazionale del lavoro ed intestato al predetto ente, e' devoluto allo Stato e versato nel conto n. 21029 (ex 255), di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2001 Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio |
| Allegato
----> Vedere allegato alle pagg. 31 - 32 <---- |
|
|
|