Gazzetta n. 273 del 21 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 13 settembre 2002, n. 263 |
Regolamento in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale modificativo del decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norma di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia; Visto il regolamento, di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione del citato articolo 5 della legge n. 217 del 1992, in materia di affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale; Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 2000, recante le modalita' di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti; Vista la direttiva ministeriale, di carattere interpretativo, del 17 dicembre 1999, n. 119-T, circa l'applicazione delle disposizioni del predetto regolamento di cui al decreto ministeriale n. 85 del 1999; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al citato regolamento sostituendo in particolare l'allegato C al medesimo, recante le specifiche minime per apparati radiogeni e le procedure di test, tenendo conto, al riguardo, degli aggiornamenti apportati alle disposizioni tecniche internazionali, elaborate in particolare in sede di Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (CEAC); Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002; Vista la nota di comunicazione n. 2306 dell'11 luglio 2002 al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7, comma 2, le parole: "sei" e "tre" sono sostituite rispettivamente da: "dodici" e "sei"; b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: "Art. 8-bis - 1. L'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'interno, adotta le disposizioni tecniche necessarie, in conformita' alla normativa e alle procedure internazionali in materia di atti illeciti contro l'aviazione civile fissate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) e dalla Conferenza europea dell'Aviazione Civile (CEAC), al fine di indicare i requisiti delle apparecchiature di rilevazione e di controllo, nonche' le modalita' di verifica del possesso di detti requisiti, anche in relazione all'evoluzione tecnologica."
Avvertenze: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57, cosi' recita: "Art. 5. (Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia). - 1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza e dell'autorita' doganale, nonche' i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'amministrazione della navigazione aerea, e' consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalita' per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' aeroportuali. 3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso. 4. In caso di necessita' l'autorita' di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo. 4-bis. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 245, le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalla seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)". - Il decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 85 recante: "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1999, n. 77. - Il decreto ministeriale 23 febbraio 2000 recante: "Modalita' di accertamento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese di sicurezza e degli addetti" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2000, n. 52. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 85/1999, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 7 (Vigilanza, ispezione e controlli). - 1. Per quanto rispettiva competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'amministrazione della pubblica sicurezza esercitano il potere di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente regolamento, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalita' del servizio ed al rispetto degli standard richiesti a livello internazionale. 2. L'attivita' di ispezione e' svolta periodicamente o per particolari esigenze da un nucleo di dodici ispettori esperti, di cui sei designati dal Ministero dell'interno, dipartimento di pubblica sicurezza, appositamente costituito dall'E.N.A.C. e puo' essere svolta, in caso di urgenza, anche autonomamente dall'E.N.A.C. e dell'amministrazione della pubblica sicurezza.".
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| Art. 2. 1. L'allegato C al regolamento di cui al decreto citato all'articolo 1 e' sostituito dall'allegato I al presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 13 settembre 2002
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro dell'interno Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 237 |
| Allegato I (art. 2) SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE E PROCEDURE DI TEST
1. RIVELATORI DI METALLO
1.1 Definizione Per rivelatori di metallo si intendono apparecchiature che usano un campo elettromagnetico per rivelare armi ed altri oggetti metallici. Si definiscono WTMD (walk-through metal detector) i rivelatori di metallo a portale, per il controllo di persone in movimento. Si definiscono HHMD (hand-held metal detector) i rivelatori di metallo portatili per l'ispezione delle persone fermate ai punti di controllo.
1.2 SPECIFICHE TECNICHE
1.2.1 Prestazioni WTMD 1.2.1.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rivelare e discriminare oggetti metallici magnetici, non magnetici e in lega mista magnetica/non magnetica, comunque siano trasportati attraverso il varco, indipendentemente dalla posizione, dall'orientamento, dalla traiettoria e dalla velocita' con cui attraversano lo stesso. 1.2.1.2 Le tipologie, le quantita' e le forme degli oggetti che il WTMD deve rivelare nonche' la probabilita' minima di rivelazione e la probabilita' massima di falsi allarmi sono rese note dall'ENAC. 1.2.2 Requisiti essenziali WTMD 1.2.2.1 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanita', sicurezza e compatibiita' elettromagnetica. 1.2.2.2 L'apparecchiatura deve dispone di un chiaro allarme sonoro e visivo, le cui caratteristiche sono rese note dall'ENAC. 1.2.2.3 L'apparecchiatura deve effettuare un'auto diagnosi all'avvio e durante la fase operativa, non deve richiedere alcuna conseguente regolazione da parte dell'operatore e deve disporre di una chiara indicazione di guasto. 1.2.2.4 Le finzioni automatiche di auto diagnosi e ricalibrazione non devono incidere sull'operativita' dell'apparecchiatura. 1.2.2.5 L'apparecchiatura deve essere corredata da uno strumento di test conforme ai requisiti resi noti dall'ENAC. 1.2.2.6 L'apparecchiatura deve consentire una rapida programmazione del propri parametri, al fine di poter operare secondo i! livello di sicurezza stabilito. La sensibilita' d'intercettazione dell'apparecchiatura deve essere regolabile, per le finalita' e con le modalita' rese note dall'ENAC. 1.2.2.7 L'apparecchiatura non deve manifestare variazioni delle proprie prestazioni a causa di fluttuazioni della tensione di rete, di disturbi associati alla linea di alimentazione, in presenza di interferenze elettromagnetiche irradiate nelle vicinanze dei varco, quando e' installata a breve distanza una apparecchiatura a raggi X, in presenza di metal detector portatili o a portale impiegati in prossimita' del varco, in presenza di masse metalliche esterne in movimento presso la struttura; inoltre l'apparecchiatura deve compensare la presenza di masse metalliche statiche esterne, anche di grande dimensione, senza mostrare alcune variazione delle proprie prestazioni. 1.2.2.8 L'apparecchiatura non deve produrre allarmi causati da vibrazioni meccaniche. 1.2.2.9 L'apparecchiatura non deve alterare il funzionamento delle apparecchiature mediche quali protesi auditive, stimo latori cardiaci, defibrillatori, ecc. 1.2.2.10 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con , apparecchiature elettriche, elettroniche e supporti magnetici di informazioni. 1.2.2.11 L'apparecchiatura deve disporre di una batteria tampone ad intervento automatico, per il funzionamento in caso di interruzione dell'energia elettrica, la cui attivazione deve essere segnalata. 1.2.2.12 L'apparecchiatura deve dispone di funzioni di misura e visualizzazione dei segnali di rivelazione dei metalli.
1.2.3 Prestazioni HHMD 1.2.3.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rilevare oggetti costituiti da metalli magnetici e non magnetici. 1.2.3.2 Le tipologie, le quantita', le forme e la distanza minima di rivelazione sono rese note dall' ENAC. 1.2.4 Requisiti essenziali HHMD 1.2.4.1 L'apparecchiatura deve essere conforme alle disposizioni in vigore in materia di salute, sicurezza e di radio interferenze. 1.2.4.2 Le prestazioni dell'apparecchiatura devono essere regolabili per le finalita' e con le modalita' resi note dall'ENAC. 1.2.4.3 L'apparecchiatura non deve richiedere alcun aggiustamento successivamente all'accensione. 1.2.4.4 L'apparecchiatura deve essere dotato di una funzione di auto-calibrazione. 1.2.4.5 L'apparecchiatura non deve disporre di regolatore di sensibilita' accessibile all'operatore. 1.2.4.6 L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo. 1.2.4.7 L'apparecchiatura deve disporre di un interruttore di spegnimento disegnato in modo tale da prevenire spegnimenti accidentali. 1.2.4.8 L'apparecchiatura e i dispositivi usati nelle aree di controllo aeroportuali non devono interferire tra di loro in modo tale da non pregiudicare le prestazioni e l'operativita'. Quanto sopra si estende ai metal detector a portale, ai telefoni cellulari ed agli apparecchi senza fili. 1.2.4.9 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con le apparecchiature mediche, quali le protesi auditive, stimolatori cardiaci, defibrillatori ecc. 1.2.4.10 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con le apparecchiature elettriche, elettroniche e supporti magnetici di informazioni. 1.2.4.11 L'apparecchiatura deve produrre un segnale visivo e sonoro che indica lo stato di esaurimento della batteria di alimentazione prima che la sensibilita' di rilevazione si modifichi.
Ulteriori requisiti degli WTMD e degli FIHMD sono resi noti dall'ENAC.
1.3 RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE TECNICHE
La rispondenza dei rivelatori di metallo alle specifiche tecniche deve essere determinata attraverso test (T), misurazioni (M) e/o esame documentale (D).
La capacita' di rivelazione (espressa come P.O.D. - Probability of Detection) e la probabilita' di falsi allarmi (P.F.A. - Probability of False Alarm) deve essere accertata, secondo le modalita' rese note clail'ENAC, attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame della documentazione concernente sperimentazioni o certificazioni effettuate da organismi riconosciuti.
Una contenuta variabilita' di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello ed alla difficolta' nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
2. APPARECCHIATURE RADIOGENE
2.1 DEFINIZIONE Si definiscono apparecchiature radiogene gli strumenti di controllo non automatici che utilizzano la tecnologia a raggi X e forniscono all'operatore una immagine da interpretare.
2.2 SPECIFICHE TECNICHE 2.2.1 Prestazioni Le seguenti prestazioni devono essere garantite da qualsiasi apparecchiatura a raggi-X non automatica utilizzata per esaminare oggetti destinati all'imbarco su aeromobili. 2.1.1.1 Risoluzione del singolo filo metallico (single wire resolution - SWR). Definisce la capacita' dell'apparecchiatura di visualizzare un filo di diametro ridotto. Verifica attraverso il TEST 1 - diametro del filo visibile non inferiore ad [A]. 2.1.1.2 Penetrazione utile (useful penetration - UP). Definisce il livello di dettaglio che deve essere visualizzato sotto un determinato spessore di materiale noto. Verifica attraverso il TEST 2 - diametro del filo visibile non inferiore a [B] dietro uno spessore di alluminio pari a [C]. 2.1.1.3 Risoluzione Spaziale (spatial resolution - SR). Definisce la capacita' dell'apparecchiatura di discriminare e visualizzare oggetti molto ravvicinati. Verifica attraverso il TEST 3 - passo della coppia di griglie visibili non superiore a [D]. 2.1.1.4 Penetrazione Semplice (simPIC penetration - SP). Definisce sia lo spessore dei metallo che l'apparecchiatura e' in grado di penetrare sia la capacita' di visualizzare fogli metallici molto sottili. Verifica della capacita' di differenziare spessori metallici sottili attraverso H TEST 4 a - spessore della lamina visibile non superiore ad [E]. Verifica della capacita' di visualizzare oggetti dietro elevati spessori metallici attraverso il TEST 4 b - spessore della lastra di acciaio dietro cui e' visibile la sagoma di piombo non inferiore a [F]. 2.2.1.5 Discriminazione dei materiali (Material Diserimination - MD). Definisce la capacita' di discriminare materiali con differente peso atomico medio, consentendo in particolare di distinguere tra materiale organico ed inorganico. Verifica attraverso il TEST 5 - visualizzazione del sale e dello zucchero con differenti colorazioni. I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono resi noti dall'ENAC. 2.2.2 Requisiti essenziali 2.2.1.1 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanita' e di sicurezza. 2.2.2.2 L'apparecchiatura deve visualizza e un'immagine completa di ciascun oggetto rivelato nel tunnel. 2.2.2.3 L'immagine di qualsiasi parte dell'oggetto deve essere visualizzata sullo schermo per almeno 5 secondi. 2.2.2.4 L'operatore deve avere la possibilita' di arrestare il nastro e, se necessario, di invertire il senso di marcia. 2.2.2.5 L'apparecchiatura deve essere pienamente funzionante entro 2 minuti dal momento dell'accensione. 2.2.2.6 Al riavviarsi del nastro dopo una sosta, l'apparecchiatura deve fornire un'immagine completa dell'ultimo oggetto esaminato. 2.2.2.7 Le funzioni selezionate devono attivarsi entro 1/2 secondo. 2.2.2.8 L'immagine deve essere visualizzata senza tremolii. 2.2.2.9 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare, per facilitare eventuali perfezionamenti. 2.2.2.10 Le componenti vitali dell'apparecchiatura non devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul nastro. 12.2.11 L'apparecchiatura deve effettuare una autodiagnosi all'accensione. 2.2.2.12 L'apparecchiatura deve lasciar passare liberamente bagagli muniti di cinghie. 2.2.2.13 L'apparecchiatura deve avere la capacita' di trasferire i dati sia in locale che in rete. 2.2.2.14 La versione del software deve essere visualizzata all'avvio. 2.2.2.15 L'apparecchiatura deve indicare visivamente i materiali che non puo' penetrare. 2.2.2.16 Ogni funzione selezionata deve annullarsi automaticamente quando un oggetto successivo viene esaminato. 2.2.2.17 Il sistema deve poter recuperare almeno l'immagine dell'ultimo oggetto esaminato. Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.
2.3 RISPONDENZA ALLE PRESTAZIONI 2.3.1 Strumento di test standard (Standard Test Piece STP). Le valutazioni concernenti le prestazioni di cui al punto 2.2 devono essere eseguite per mezzo di uno strumento di test standard (STP), rispondente alle caratteristiche riportate di seguito. 2.3.1.1 TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire resolution - SWR). Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere dei fili di rame stagnato non isolato montato su plexiglas, le cui dimensioni siano comprese fra 24 AWG (0,51 mm) e 36 AWG (0,13 mm), con valori intermedi pari a 30 e 32 AWG; detti fili devono essere disposti in forma sinusoidale. 2.3.1.2 TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration - UP). Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra di alluminio di spessore variabile, pari a 7,81 mm, 10,94 mm. e 14,06 mm, dietro la quale sono disposti dei fili di rame stagnato non isolato di forma sinusoidale, di diametri corrispondenti a quanto stabilito al punto 2.3.1.1 che precede. 2.3.1.3 TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution - SR). Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere tre coppie di griglie con passo di 1,00 mm, 1,50 mm e 2,00 mm. Le singole coppie di griglie devono essere disposte perpendicolarmente le une rispetto alle altre, per poter verificare la risoluzione orizzontale e quella verticale. 2.3.1.4 TEST 4a Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici sottili (Simple penetration - SP). Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere lamine di acciaio con lo spessore di 0,05 mm, 0.10 mm e 0,15 mm. TEST 4b Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici spessi: (Simple penetrafion - SP) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra di acciaio di spessore compreso fra 14,00 mm e 30,00 mm, con gradini di 2,00 mm, dietro cui e' posta una sagoma di piombo. 2.3.1.5 TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material discrimination - MD). Per consentire tale valutazione, lo STP deve possedere due campioni rispettivamente di sale e zucchero, posti in contenitori plastici trasparenti. 2.3.2 Modalita' di esecuzioue dei TEST Al fine di ottenere un'immagine ottimale, lo STP puo' essere posizionato in qualsiasi punto del nastro trasportatore e puo' essere sottoposto a piu' passaggi; per le valutazioni possono essere utilizzate tutte le funzioni disponibili (colore, ingrandimento, intensificazione dei contorni, ecc.). 2.3.2.1 TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire resolution SWR). L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non inferiore ad [A] montato su plexiglas. 2.3.2.2 TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration UP). L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non inferiore a [B] montato su plexiglas, dietro lo spessore di alluminio pari a [C]. 2.3.2.3 TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution - SR). L'operatore deve poter vedere la coppia di griglie di passo [D] ricavate nel foglio di rame. 2.3.2.4 TEST 4a Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici sottili (Simple penetration - SP) L'operatore deve poter distinguere la lamina di acciaio di spessore [E]. 2.3.2.5 TEST 4b Penetrazione semplice - differenzazione di spessori metallici spessi (Simple penetration - SP) L'operatore deve poter vedere la sagoma di piombo posta dietro lo spessore [F] di acciaio. 2.3.2.6 TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material discrimination - MD). L'operatore deve poter distinguere lo zucchero dal sale attraverso una differenziazione cromatica.
I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono quelli di cui al paragrafo 2.2.
Una contenuta variabilita' di risultati pur nel rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello, alla differente sensibilita' dell'operatore nel distinguere visivamente le caratteristiche dell'immagine ed alla difficolta' nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
3. RIVELATORI AUTOMATICI Di ESPLOSIVI E DI ORDIGNI ESPLODENTI
3.1 DEFINIZIONI Per rivelatori automatici di esplosivi e di ordigni esplodenti si intendono apparecchiature in grado di rivelare e segnalare mediante allarme automatico la presenza nel bagaglio di materiale esplosivo e/o di un ordigno esplodente.
Si definiscono EDS - Esplosive Detection System i rivelatori automatici di materiale esplosivo.
Si definiscono EDDS - Esplosive Device Detection System, i rivelatori automatici di ordigni esplodenti in grado di rivelare uno o piu' elementi degli stessi.
3.2 SPECIFICHE TECNICHE
3.2.1 Prestazioni 3.2.1.1 La rivelazione deve essere indipendente dal materiale con cui il bagaglio e' fabbricato nonche' dalla forma, posizione e orientamento del materiale esplosivo o di ciascun elemento e/o dalla configurazione dell'ordigno esplodente. La presenza di contromisure in grado di impedire la rivelazione deve essere indicata da un allarme. 3.2.1.2 Nel caso in cui le apparecchiature EDS e EDDS vengano utilizzati in modalita' indicativa (che prevede l'intervento di un operatore), la qualita' dell'immagine che si ottiene deve soddisfare i requisiti resi noti dall'ENAC. 3.2.2 Prestazioni per EDS Le tipologie, le quantita' e le forme dei materiali esplosivi che l'EDS deve rivelare, nonche' la capacita' miniMa di rivelazione (totale e per ogni diversa tipologia di materiale esplosivo) e la probabilita' massima di falsi allarmi, sono rese note dall'ENAC. 3.2.3 Prestazioni per EDDS 3.2.3.1 Le tipologie degli elementi di ordigni esplodenti che l'EDDS deve rivelare, nonche' la capacita' minima di rivelazione e la probabilita' massima di falsi allarmi sono resi noti dall'ENAC. 3.2.3.2 Nel caso in cui l'EDDS sia anche in grado di rivelare materiali esplosivi, le prestazioni sono quelle espresse al punto 3.2.2. 3.2.4 Requisiti Essenziali 3.2.4.1 Il rivelatore di esplosivi deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sanita' e di sicurezza. 3.2.4.2 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare per facilitare eventuali perfezionamenti. 3.2.4.3 Le componenti vitali dell'apparecchiatura non devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul nastro. 3.2.4.4 L'apparecchiatura deve effettuare una autodiagnosi all'accensione. 3.2.4.5 L'apparecchiatura deve lasciar passare liberamente bagagli muniti di cinghie. 3.2.4.6 L'apparecchiatura deve avere la capacita' di trasferire i dati sia in locale che in rete. Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC. 3.2.5 Rispondenza alle prestazioni 3.2.5.1 Nel caso in cui gli apparecchiature EDS e EDDS vengano utilizzati in modalita' indicativa, le prestazioni concernenti la qualita' dell'immagine vengono accertate con le modalita' rese note dall'ENAC. 3.2.5.2 La capacita' di rivelazione (espressa come P.O.D. Probability of Detection) e la probabilita' di falsi allarmi (P.F.A. - Probability of False Alarm), in relazione alle diverse tipologie e quantita' di materiali esplosivi e costituenti dell'ordigno esplodente, deve essere accertata, secondo le modalita' rese note dall'ENAC, attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame della documentazione concernente sperimentazioni o certificazioni effettuate da Organismi riconosciuti. Una contenuta variabilita' di risultati pur nel rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello, alla differente sensibilita' dell'operatore nel distinguere visivamente le caratteristiche dell'immagine ed alla difficolta' nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
4. RIVELATORI DI TRACCE DI ESPLOSIVI
4.1 DEFINIZIONE Per rivelatori di tracce di esplosivi (ETDS - Explosive Trace Detection System) si intendono apparecchiature in grado di rilevare particelle c/o vapori di esplosivo.
4.2 SPECIFICHE TECNICHE
4.2.1 Prestazioni 4.2.1.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rivelare tracce di esplosivi secondo quanto reso noto dall'ENAC. 4.2.2 Requisiti essenziali 4.2.2.1 Tutte le parti dell' apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanita' e sicurezza. 4.2.2.2 L'apparecchiatura deve effettuare un'autodiagnosi all'accensione. 4.2.2.3 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare per facilitare eventuali perfezionamenti. 4.2.2.4 L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo. Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC. Una contenuta variabilita' di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello ed alla difficolta' nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
5. CAMERE DI SIMULAZIONE
5.1 DEFINIZIONE Per camere di simulazione si intendono apparecchiature in grado di riprodurre in ambiente controllato condizioni fisiche tali da attivare ordigni esplodenti o incendiari. 5.2 SPECIFICHE TECNICHE 5.2.1 Prestazioni 5.2.1.1 Le camere di simulazione devono provocare l'attivazione di congegni (quali ad esempio barometrici radio comandati, acustici e di tipo radiologico) secondo "le indicazioni rese note dall'ENAC. 5.2.2 Requisiti essenziali 5.2.2.1 deve essere potenziabile in funzione degli sviluppi tecnologici. 5.2.2.2 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanita' e sicurezza. 5.2.2.3 Deve consentire l'esecuzione automatica delle procedure di simulazione. 5.2.2.4 L'apparecchiatura deve essere dotato di un controllo video a circuito chiuso. Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.
6 ALTRE TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE
Eventuali ulteriori tipologie di apparecchiature destinate ai controlli di sicurezza in ambito aeroportuale verranno rese note dall'ENAC. |
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