Gazzetta n. 272 del 20 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 1 ottobre 2002, n. 261
Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante: "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente", ed in particolare gli articoli 5, 8 e 9;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota prot. n. UL/2002/7437 del 3 ottobre 2002;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce:
a) ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualita' dell'aria ambiente ed individuare le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 351 del 1999;
b) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati di cui al medesimo articolo 8;
c) ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento della qualita' dell'aria nelle zone di cui al medesimo articolo 9.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le disposizioni del presente regolamento in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
4 agosto 1999, n. 351, e' riportato nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante
"Attuazione della direttiva n. 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del 13 ottobre 1999.
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 5 (Valutazione preliminare della qualita'
dell'aria ambiente). - 1. Entro dodici mesi dalla data di
emanazione del decreto di cui all'art. 4, comma 1, in
continuita' con l'attivita' di elaborazione dei piani di
risanamento e tutela della qualita' dell'aria di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure
rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui
all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le
regioni e le province autonome provvedono ad effettuare
misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di
misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche'
indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la
qualita' dell'aria ambiente ed individuare, in prima
applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9,
tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i
livelli sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei
quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi
tra il valore limite ed il valore limite aumentato del
margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli
agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera
il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano o un programma per il
raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e
negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti
supera i valori limite, le regioni predispongono un piano
integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili
al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
rischia di essere superiore al valore limite aumentato del
margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di
allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali
interessati, provvede alla consultazione con le autorita'
degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di
risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi
piani".
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto
1994, n. 351, e' il seguente:
"Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli
inferiori ai valori limite). - 1. Le regioni provvedono,
sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
in prima applicazione, e, successivamente, sulla base
dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono
inferiori ai valori limite e tali da non comportare il
rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano di mantenimento della qualita'
dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti
al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di
preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente
compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le
direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti: norme
in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140 (supplemento
ordinario).
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92
(supplemento oridnario).
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, (supplemento ordinario) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono,
sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del
proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu'
inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori
limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita'
competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono
i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve
periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure
di controllo e, se necessario, di sospensione delle
attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che
contribuiscono al superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme".
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Criteri per la valutazione preliminare
della qualita' dell'aria ambiente
1. Ai fini della valutazione preliminare della qualita' dell'aria, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 351 del 1999, e dell'individuazione delle zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del medesimo decreto, si utilizzano le direttive tecniche contenute nell'allegato 1.



Note all'art. 2:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note all'art. 1.
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Principi generali per l'elaborazione
dei piani e dei programmi
1. Nell'elaborazione dei piani e programmi di cui all'articolo 1, le regioni assicurano un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana e si attengono, in particolare, ai seguenti obiettivi e principi:
a) miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualita' della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
b) coerenza delle misure adottate nel piano con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali o derivanti dalla normativa comunitaria;
c) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualita' dell'aria;
e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;
f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione, monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.
 
Art. 4.
Elementi conoscitivi per l'elaborazione
dei piani e dei programmi
1. I piani e i programmi di cui all'articolo 1 sono elaborati sulla base di una adeguata conoscenza dei seguenti elementi:
a) stato della qualita' dell'aria, quale risulta dalla valutazione di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 351 del 1999;
b) sorgenti di emissioni, quali risultano da inventari delle emissioni di adeguata risoluzione spaziale e temporale, elaborati sulla base dei criteri di cui all'allegato 2 o elaborati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' aggiornati ed integrati secondo i criteri di cui al medesimo allegato 2;
c) ambito territoriale nel quale il piano si inserisce, con particolare riferimento ad aspetti come l'orografia, le condizioni meteo-climatiche, l'uso del suolo, la distribuzione demografica anche con riguardo alle fasce piu' sensibili della popolazione, gli insediamenti produttivi, il sistema infrastrutturale, la presenza di aree particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico, caratterizzate da ecosistemi vulnerabili, specie animali e vegetali protette, beni culturali ed ambientali;
d) quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico.



Note all'art. 4:
- L'art. 5 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 6 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 6 (Valutazione della qualita' dell'aria
ambiente). - 1. Le regioni effettuano la valutazione della
qualita' dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal
presente articolo.
2. La misurazione, effettuata in applicazione dei
criteri di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), e'
obbligatoria nelle seguenti zone:
a) agglomerati;
b) zone in cui il livello, durante un periodo
rappresentativo, e' compreso tra il valore limite e la
soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera c);
c) altre zone dove tali livelli superano il valore
limite.
3. La misurazione puo' essere completata da tecniche
modellistiche per fornire un adeguato livello di
informazione sulla qualita' dell'aria ambiente.
4. Allorche' il livello risulti, durante un periodo
rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione
superiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma 3,
lettera c), la misurazione puo' essere combinata con
tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui
al medesimo art. 4, comma 3, lettere a) e b).
5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione
obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'art. 4,
comma 3, lettera b), e' consentito per valutare la qualita'
dell'aria ambiente allorche' il livello risulti, durante un
periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di
valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'art. 4, comma
3, lettera c).
6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli
inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di
allarme ai sensi dell'art. 4, comma 1.
7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli
inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con
campionamento continuo o discontinuo, il numero di
misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei
livelli rilevati.
8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al
fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 e' riesaminata
almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai
sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e le
norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di
misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori".



 
Art. 5.
Struttura e contenuti dei piani
e dei programmi di cui all'articolo 8
del decreto legislativo n. 351 del 1999
1. I piani e i programmi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 351 del 1999 sono redatti secondo l'indice riportato nell'allegato 3 e contengono una scheda tecnica che riporta le informazioni di cui all'allegato V del medesimo decreto legislativo.
2. L'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 4, secondo il seguente schema:
a) definizione di scenari di qualita' dell'aria riferiti al termine di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente regolamento e delle misure conseguentemente adottate;
b) individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria entro i termini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999;
c) individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b). Ciascuna misura e' corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualita' dell'aria, di riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilita' tecnico-economica;
d) selezione dell'insieme di misure piu' efficaci per realizzare gli obiettivi di cui alla lettera b), tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni;
e) indicazione, per ciascuna delle misure di cui alla lettera d), delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili, dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione delle misure;
f) indicazione delle modalita' di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).
3. Ai fini dell'individuazione delle risorse da destinare al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b), hanno priorita' le misure da attuare nelle zone in cui il livello di uno o piu' inquinanti sia superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza.



Note all'art. 5:
- L'art. 8 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' il seguente:
"Art. 4 (Valori limite, soglie di allarme e valori
obiettivo). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle
disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai
sensi dell'art. 4, comma 5, della direttiva n. 96/62/CE,
sono recepiti:
a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli
inquinanti elencati nell'allegato I;
b) il margine di tolleranza fissato per ciascun
inquinante di cui all'allegato I, le modalita' secondo le
quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;
c) il termine entro il quale il valore limite deve
essere raggiunto;
d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici
requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed
informazione.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 possono essere
fissati:
a) valori limite e soglie d'allarme piu' restrittivi
di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di
cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori
elencati nell'allegato II;
b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti
diversi da quelli elencati nell'allegato 1, individuati
sulla base dei criteri di cui all'allegato III;
c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono
e per i quali non sono fissati valori limite e soglie
d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui
all'allegato IV.
3. Con le modalita' di cui al comma 1 sono stabiliti
per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore
limite e una soglia d'allarme:
a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la
qualita' dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di
misurazione, con particolare riferimento all'ubicazione e
al numero minimo dei punti di campionamento e alle
metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e
l'analisi;
b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di
valutazione della qualita' dell'aria ambiente, in
particolare la modellizzazione, con riferimento alla
risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di
valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per
la modellizzazione;
c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di
valutazione inferiore ed i criteri di verifica della
classificazione delle zolle e degli agglomerati al fine
dell'applicazione dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5;
d) le modalita' per l'informazione da fornire al
pubblico, ai sensi dell'art. 11, sui livelli registrati di
inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle
soglie d'allarme;
e) il formato per la comunicazione dei dati di cui
all'art. 12, in conformita' a quanto stabilito dalla
Commissione europea.
4. Qualora vengano adottati valori limite, valori
obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il
Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea".



 
Art. 6.
Mantenimento della qualita' dell'aria
nelle zone di cui all'articolo 9
del decreto legislativo n. 351 del 1999
1. Per l'elaborazione dei piani di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999 si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nell'allegato 4.
2. Al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite di qualita' dell'aria, i piani di cui al presente articolo stabiliscono, sulla base degli elementi conoscitivi di cui all'articolo 4, i livelli massimi che non devono essere superati dall'insieme delle emissioni delle sorgenti individuate dagli inventari.
3. Nelle zone di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 351 del 1999, ai fini del rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per la costruzione o la modifica di opere, impianti e infrastrutture, si deve tener conto dei livelli massimi stabiliti ai sensi del comma 2.



Note all'art. 6:
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note alle premesse.



 
Art. 7.
Pianificazione integrata e concertazione
con gli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale, con apposita normativa e comunque in conformita' al proprio ordinamento, ad adottare i piani e i programmi di cui al presente decreto, assicurando il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali.
2. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani e programmi le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la partecipazione degli enti locali interessati mediante opportune procedure di raccordo e concertazione, ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Gli inventari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono aggiornati con una cadenza corrispondente al monitoraggio delle singole fasi di attuazione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), per le parti relative ad inquinanti, settori e zone considerati dalle misure previste nell'ambito di tali fasi di attuazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante i criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 ottobre 2002

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 216



Note all'art. 8:
- Il decreto ministeriale 20 maggio 1991 recante
"Criteri per l'elaborazione dei piani regionali per il
risanamento e la tutela della qualita' dell'aria", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1991, n. 126.



 
ALLEGATO 1
(art. 2, comma 1)

"DIRETTIVE TECNICHE CONCERNENTI LA VALUTAZIONE PRELIMINARE"

INTRODUZIONE

Obiettivo della valutazione preliminare della qualita' dell'aria e' individuare in prima approssimazione le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, al fine di stabilire il regime di monitoraggio e la modalita' di gestione della qualita' dell'aria.
Se sono disponibili misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si passa alla fase di determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni, piu' avanti descritta, seguita dalla fase di interpretazione dei dati pervenendo cosi all'individuazione delle zone.
Nel caso in cui non siano disponibili misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' necessario effettuarle e integrare misure in siti fissi con altre tecniche come metodi di misura indicativi, tecniche di stima obiettiva (1) e modelli di diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera. Le fasi successive della valutazione preliminare riguardano, anche in questo caso, la determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni, piu' avanti descritta, seguita dalla fase di interpretazione dei dati pervenendo cosi all'individuazione delle zone.

1. TECNICHE DI VALUTAZIONE CHE INTEGRANO LE MISURE IN SITI FISSI

1.1 METODI DI MISURA INDICATIVI

I metodi di misura indicativi prevedono misure che sono generalmente meno accurate di quelle fatte con il metodo di riferimento. Tecniche di misure indicative basate sull'uso di un laboratorio mobile (o ogni altro supporto alla misura mobile o trasportabile) e metodi di misura manuale, come le tecniche di campionamento diffusivo in particolare, sono di particolare interesse, a causa dei costi relativamente bassi e della semplicita' delle operazioni in confronto con quanto necessario per il funzionamento di stazioni di misura fisse.

1.1.1 USO DELLA TECNICA DI CAMPIONAMENTO DIFFUSIVO

Il basso costo e la facilita' di realizzazione di campagne di monitoraggio dell'aria ambiente con la tecnica del campionamento diffusivo consentono l'effettuazione d'indagini con un'elevata risoluzione spaziale (alta densita' di campionamento).
La tecnica e' particolarmente adatta alla determinazione della distribuzione di inquinanti su un'area estesa e per valutare livelli di concentrazione integrati su periodi temporali abbastanza lunghi (valori limite di lungo termine).
Valori limite di breve periodo (medie orarie espresse in percentili) possono essere derivati statisticamente, comparando le misure su lungo periodo - ottenute dal campionamento diffusivo - con misure, effettuate in luoghi simili e/o vicini, realizzate con strumentazione ad alta risoluzione temporale.
La metodologia del campionamento diffusivo puo' essere usata per ottenere mappe di concentrazioni in aree estese, per determinare aree di concentrazione massima ed eventualmente puo' essere combinata con l'uso di laboratori mobili. Inoltre, puo' essere utilizzata come metodo per l'ottimizzazione di reti di monitoraggio fisse.

1) Le tecniche di stima obiettiva (o misure obiettive) sono metodi matematici per calcolare le concentrazioni da valori misurati in altre locazioni e/o tempi, basati su conoscenze scientifiche della distribuzione delle concentrazioni: un esempio e' l'interpolazione lineare basata sull'ipotesi che l'andamento delle concentrazione e' sufficientemente uniforme. Un altro esempio e' un modello di dispersione adattato per riprodurre concentrazioni misurate nel suo dominio.

Quando la metodologia del campionamento diffusivo e' utilizzata per la valutazione preliminare devono essere compiute le seguenti azioni:

1. individuazione delle principali sorgenti d'emissione; 2. costruzione di una griglia sull'area investigata, prendendo in
considerazione la densita' dei siti di campionamento; 3. selezione per ogni cella della griglia di un sito rappresentativo
della concentrazione di fondo, non direttamente influenzato da
sorgenti locali; 4. se importante, selezione di ulteriori siti di campionamento in
prossimita' di sorgenti d'inquinamento rilevanti; 5. installazione dei campionatori ed esposizione per un periodo
rappresentativo, considerando il tempo minimo di copertura
temporale; 6. a supporto di controllo e assicurazione di qualita' delle misure
(QA/QC), si raccomanda l'installazione di alcuni campionatori in
duplicato/triplicato per valutare la riproducibilita' delle
determinazioni. Campionatori non esposti ("bianco di campo")
dovrebbero essere maneggiati con le stesse modalita' dei
campionatori esposti al fine di stabilire l'effetto dello
stoccaggio e del trasporto sul valore di concentrazione misurato; 7. realizzazione delle analisi dei campionatori diffusivi in
laboratorio secondo le modalita' indicate dal produttore e calcolo
dei livelli di concentrazione; 8. calcolo della distribuzione dei livelli d'inquinamento per
interpolazione delle misure fatte in ciascuna cella della griglia
di campionamento. Le misurazioni effettuate in prossimita' di
sorgenti rilevanti (hot spot) non sono rappresentative di
superfici estese, quindi, non dovrebbero essere incluse nei
calcoli per l'interpolazione; 9. rappresentazione grafica nella forma di carta topografica. Gli hot
spot sono indicati come un punto; 10. stima dei percentili comparando i dati con serie di dati ottenuti
in luoghi simili e/o vicini con strumentazione automatica; 11. confronto dei risultati con i valori limite.

Va assicurata una elevata qualita' dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Ulteriori indicazioni sull'uso della tecnica di campionamento diffusivo possono essere trovate nella documentazione di supporto al presente allegato.

1.1.2 USO DI UN LABORATORIO MOBILE PER LA VALUTAZIONE DI AREE DI MASSIMA CONCENTRAZIONE

I laboratori mobili o le stazioni di misura trasferibili usualmente combinano i vantaggi dei metodi di misura automatici con la mobilita' e flessibilita' d'utilizzo.
Per gli inquinanti per cui i sistemi automatici di misura non esistono o non sono metodi ufficiali i laboratori mobili possono essere equipaggiati con strumentazione non automatica in grado di eseguire il prelievo del campione.
La durata, i periodi e la frequenza delle campagne di misura o dei periodi di rilevamento dovranno essere fissati in modo da essere rappresentativi del periodo di riferimento del valore limite (1 ora, 24 ore, 1 anno).
L'area di massima concentrazione in una zona viene determinata considerando la distribuzione delle sorgenti, le condizioni meteo-climatiche locali e l'orografia.
Le tipologie delle sorgenti presenti in un'area sono molto importanti quando si deve individuare il sito di misurazione.
L'impatto di sorgenti collocate in punti elevati (camini) e' spesso difficile da misurare al livello del suolo perche' la direzione e la velocita' del vento e la loro variazione con l'altezza modificano la localizzazione dei massimi di concentrazione al livello del suolo.
Per il monitoraggio dell'inquinamento da vie di comunicazione, l'impatto diminuisce con la distanza dalla strada ed il livello d'inquinamento sara' in media proporzionale al volume di traffico. Serie temporali di concentrazioni orarie dovrebbero riflettere le variazioni nell'intensita' del traffico. Le piu' alte concentrazioni per periodi di 24 ore dovrebbero verificarsi in aree dove la strada corre parallela alla direzione piu' frequente del vento e dove la curvatura della strada permette il rimescolamento di masse d'aria provenienti da piu' direzioni.
Per il monitoraggio dell' inquinamento da sorgenti di uno specifico territorio (un'area) il sito di misura dovrebbe essere scelto al centro dell'area indagata e comunque dovrebbero essere evitati gli impatti da sorgenti specifiche (es. rifornimenti di carburante, piccoli inceneritori ecc.)
In situazioni complesse risultanti in un'alta variabilita' della distribuzione spaziale dell'inquinante e' opportuno eseguire le misurazioni in piu' punti.
Quando si applica la tecnica sopraddetta dovrebbero essere espletate le seguenti azioni:

1. individuazione dell'area in cui s'ipotizza la massima
concentrazione, utilizzando misure pregresse o informazioni
derivate da similitudine con aree comparabili o inventari
d'emissione o studi di modellistica. La tecnica di campionamento
diffusivo usata come un mezzo per determinare la distribuzione
spaziale degli inquinanti, puo' essere una possibile alternativa
per la determinazione dell'area di massima concentrazione; 2. dalle serie temporali di misurazioni pregresse o da informazione
derivata da similitudine con aree comparabili, determinare il
lasso di tempo in cui e' probabile misurare il massimo livello
d'inquinamento; 3. realizzazione delle misurazioni; 4. confronto dei risultati ottenuti con i valori limite e selezione
del regime di monitoraggio.

Va assicurata una elevata qualita' dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Informazioni specifiche per gli inquinanti
Il laboratorio mobile dovrebbe essere equipaggiato con un analizzatore per ognuno degli inquinanti considerati.
Un laboratorio mobile puo' facilmente realizzare la misurazione contemporanea di vari inquinanti, e puo' costituire un mezzo di screening per quegli inquinanti per cui tecniche d'analisi di basso costo non sono disponibili (PM10, metalli pesanti ed I.P.A.).

1.1.3 USO DI UN LABORATORIO MOBILE PER IL MONITORAGGIO A GRIGLIA

Un laboratorio mobile puo' essere utilizzato anche per valutare la distribuzione spaziale di inquinanti su grandi aree.
Il monitoraggio su una griglia e' realizzato dividendo l'area d'interesse in una griglia a maglia quadrata e misurando l'inquinamento in ciascuna cella. Le misure sono realizzate per brevi periodi di tempo a ciascuna intersezione delle linee della griglia e ripetute durante il corso dell'anno.
Le date e le ore delle misure sono scelte in modo casuale ma comunque tenendo in considerazione che devono essere equamente distribuite sui mesi, giorni della settimana ed ore del giorno. E' opportuno fissare uno schema di misura per cui le intersezioni adiacenti sulla griglia non siano monitorate nello stesso giorno;
I valori singoli misurati ai quattro angoli di ciascuna cella sono usati per calcolare il valore medio della concentrazione nella cella e per le isoplete sull'area. I percentili possono essere stimati dalla distribuzione di frequenza.
Il metodo non e' applicabile per la caratterizzazione di hot spot.
Quando la metodologia e' utilizzata per la valutazione preliminare devono essere compiute le seguenti azioni:

1. costruzione della griglia sull'area d'indagine prendendo in esame
la densita' della griglia; 2. preparazione di uno schema di misurazione, scegliendo in modo
casuale nell'anno le date e le ore per le misurazioni, ma comunque
tenendo in considerazione che debbono essere equamente distribuite
sui mesi, giorni della settimana ed ore del giorno, inoltre,
particolare attenzione deve essere posta nel non far coincidere
nello stesso giorno le misurazioni sulle intersezioni adiacenti
della griglia; 3. realizzazione delle misurazioni all'intersezione di ciascuna cella
della griglia; 4. calcolo delle medie annuali per ciascuna cella della griglia dai
singoli valori misurati alle intersezioni di cella; 5. costruzione di una mappa riportante le isoplete sull'area
studiata; 6. stima dei percentili comparando i dati con serie estese di dati
ottenuti in siti simili con strumentazione automatica.

Va assicurata una elevata qualita' dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

1.2 MODELLI

In generale, i modelli di dispersione sono un utile strumento per:

- ottenere campi di concentrazione anche in porzioni di territorio
ove non esistano punti di misura, o estendere la rappresentativita'
spaziale delle misure stesse; - ottenere informazioni sulle relazioni tra emissioni e immissioni
(matrici sorgenti - recettori) discriminando quindi fra i
contributi delle diverse sorgenti; - valutare l'impatto di inquinanti non misurati dalla rete di
monitoraggio; - studiare scenari ipotetici di emissioni alternativi rispetto al
quadro attuale o passato.

Il risultato della simulazione modellistica e' connotato da un certo grado di incertezza che risulta dalla composizione dell'incertezza intrinseca al modello (dovuta alla incapacita' di descrivere perfettamente i fenomeni fisici) e di quella associata ai dati di ingresso, in particolare alle emissioni e ai parametri meteoclimatici.
Una corretta applicazione modellistica necessita di una procedura rigorosa di confronto con le misure, che consenta la verifica e la taratura del modello. Questo punto presuppone un disegno ottimale della rete di monitoraggio, sufficiente affidabilita', accuratezza e rappresentativita' delle misure, e una buona conoscenza delle emissioni delle sostanze inquinanti che influenzano la qualita' dell'aria, sia in termini quantitativi che di distribuzione spaziale e temporale.

1.2.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEI MODELLI

La scelta del modello o dei modelli da applicare deve essere effettuata rispondendo, in successione, ad alcune domande di carattere generale. Dapprima, deve essere correttamente definito lo scenario di applicazione, cioe' l'insieme degli elementi caratteristici del problema che consentono di individuare la categoria di modelli appropriata: scala spaziale e temporale, complessita' territoriale, orografica e meteoclimatica dell'area, tipologia delle sorgenti di emissione, sostanze inquinanti da considerare (in particolare, se soggette a reazioni chimiche o no). In seconda battuta, si devono verificare, in dettaglio, i requisiti delle uscite che si desiderano dal modello e la disponibilita' di tutti i dati di ingresso necessari e delle risorse hardware e software, e procedere quindi alla selezione del modello piu' opportuno.
Per quanto riguarda la scala spaziale, si dovranno considerare anzitutto i modelli in grado di riprodurre efficacemente i fenomeni che, alla scala locale o alla microscala (per esempio, in un canyon urbano) determinano i valori di inquinamento piu' alti, da confrontare con gli standard di qualita'. D'altra parte, gli stessi fenomeni hanno, in molti casi, origini e caratteristiche a scala piu' grande, per cui puo' essere opportuno l'uso di un modello a mesoscala a elevata risoluzione o l'uso di piu' modelli in cascata (nested) con estensione decrescente e risoluzione crescente.
Per quanto riguarda la scala temporale, partendo dai tempi di riferimento e dal tipo di indicatore contemplato dalla normativa, occorre fare ricorso sia a modelli di "breve periodo", in grado cioe' di simulare episodi di inquinamento atmosferico intenso, sia a modelli di "lungo periodo", in grado di stimare gli indicatori da confrontare con gli standard di qualita' che hanno periodo di riferimento di un anno. Per contemperare le due esigenze e' auspicabile disporre di serie temporali significative di dati meteorologici, e di modelli in grado di calcolare la serie temporale dei campi di concentrazione in aria. Da quest'ultima e' poi possibile ricavare la distribuzione spaziale degli indicatori da confrontare con gli standard di qualita' della sostanza inquinante considerata. Un indicatore e' definito, in generale, dal parametro statistico (media, percentile, ecc.), dal tempo di media (o di campionamento) e dal periodo di riferimento.
La valutazione della complessita' dell'area su cui si effettua la valutazione deve tenere conto delle caratteristiche orografiche del territorio, di disomogeneita' superficiali (discontinuita' terra-mare, citta-campagna, acque interne) e condizioni meteo-diffusive non omogenee (calma di vento negli strati bassi della troposfera, inversioni termiche eventualmente associate a regimi di brezza); l'uso di modelli analitici (gaussiani e non) si considera generalmente appropriato nel caso di siti non complessi, mentre qualora le disomogeneita' spaziali e temporali siano rilevanti per la dispersione, e' opportuno ricorrere all'uso di modelli numerici tridimensionali, articolati in un preprocessore meteorologico (dedicato principalmente alla ricostruzione del campo di vento) e in un modello di diffusione.
I modelli devono ovviamente includere un modulo di trasformazione chimica qualora si debba simulare il comportamento di inquinanti reattivi in atmosfera e la formazione di inquinanti secondari.
Anche la tipologia delle principali sorgenti di emissione determina la categoria di modelli da prendere in considerazione. Per sorgenti puntuali, lineari e areali in numero limitato e riconducibili a geometrie standard, possono essere impiegati modelli analitici e lagrangiani a particelle. Nel caso piu' generale di un insieme di sorgenti Puntuali e diffuse sul territorio, occorre partire da un inventario delle emissioni su grigliato regolare alla risoluzione opportuna, che viene normalmente accoppiato a un modello di dispersione euleriano.
In via preliminare puo' essere vantaggioso valutare l'esistenza di condizioni critiche per la qualita' dell'aria attraverso modelli basati su ipotesi conservative, che cioe' per loro natura generalmente sovrastimano le concentrazioni in aria. In questo contesto i modelli sono applicati per valutazioni di breve periodo calcolate su una casistica di possibili condizioni meteorologiche, senza tenere conto delle reali frequenze di occorrenza sul territorio di interesse. I valori di picco cosi ottenuti vengono sommati al livello del fondo, misurato o stimato, e la somma risultante confrontata con il valore limite della qualita' dell'aria per l'inquinante in esame. Se i valori cosi calcolati sono al di sotto del valore limite il territorio in esame puo' essere ritenuto non critico e non e' necessaria l'applicazione di modelli piu' complessi o l'utilizzo di dati di ingresso piu' raffinati. Nei casi in cui non si disponga dei dati meteorologici appropriati, questi modelli possono rappresentare l'unico approccio possibile.
Ulteriori indicazioni relative alle caratteristiche generali dei modelli possono essere trovate nella documentazione di supporto al presente allegato.

1.2.2 PROCEDURA DI APPLICAZIONE DEI MODELLI

Una procedura di applicazione dei modelli per la valutazione della qualita' dell'aria puo' essere schematizzata nei seguenti passi.
1. Definizione chiara dell'obiettivo, cioe' dell'informazione che ci si attende dall'applicazione dei modelli, a integrazione dell'informazione che proviene dalle misure. Cio' implica la definizione dei seguenti elementi dello scenario: le dimensioni dell'area su cui sono attesi i risultati del modello; la risoluzione spaziale (cioe' la distanza minima per la quale il modello e' in grado di calcolare variazioni spaziali significative del campo di concentrazione); le sostanze inquinanti da prendere in considerazione; l'indicatore di qualita' dell'aria che si vuole stimare (il tempo di media determina anche la risoluzione temporale del modello, cioe' l'intervallo di tempo che intercorre tra due campi di concentrazione consecutivi calcolati dal modello); la tipologia e la quantita' delle sorgenti di emissione da considerare.
2. Ricerca e raccolta di tutti i dati necessari o utili alla simulazione modellistica: dati territoriali (cartografia, orografia, uso del territorio); dati meteorologici (osservazioni da stazioni meteorologiche standard, parametri micrometeorologici, dati telerilevati, campi di variabili meteorologiche calcolati con modelli a elevata risoluzione); dati di emissione (localizzazione e qualificazione delle emissioni nel caso di sorgenti specifiche, inventario delle emissioni nel caso di sorgenti numerose e diffuse); concentrazioni in aria degli inquinanti (da reti di monitoraggio o da campagne sperimentali), anche al fine di determinare le condizioni al contorno degli inquinanti che vengono trasportati all'interno del dominio di calcolo.
3. Identificazione della categoria di modelli appropriata per raggiungere l'obiettivo di cui al punto 1, e in grado di utilizzare al meglio i dati di cui al punto 2. Essa puo' variare dai modelli analitici "a pennacchio" per una sorgente puntiforme che emette una sostanza chimicamente inerte a scala locale su terreno piatto, ai modelli euleriani di trasporto, diffusione e trasformazione chimica accoppiati a un inventario delle emissioni a elevata risoluzione, per il caso piu' generale. Valutazione delle risorse necessarie e disponibili rispetto alla categoria di modelli identificata, in termini di risorse hardware, di tempo e umane, esperienza nell'uso dei modelli, tipo e quantita' di dati necessari. Se la valutazione da' complessivamente esito negativo e non e' possibile intraprendere ulteriori azioni per rendere possibile l'applicazione modellistica, rivedere l'obiettivo al punto 1 e conseguentemente il punto 2.
4. Predisposizione di tutti i dati di ingresso nel formato necessario ed esecuzione del modello. Calcolo degli indicatori da confrontare con gli standard di qualita' e con le misure disponibili.
5. Valutazione critica dei risultati del modello, verificandone anche la congruenza con eventuali misure disponibili; valutazione dell'accuratezza e dell'incertezza dei risultati, anche attraverso il calcolo di indicatori statistici standard di performance dei modelli. Se l'esito e' insoddisfacente, passare al punto 7.
6. Utilizzo dei risultati. Tracciatura di mappe relative al territorio in esame per ogni indicatore e per ogni inquinante anche non monitorato dalla rete, valutazione dell'influenza dei diversi comparti emissivi sui livelli di inquinamento e valutazione percentuale delle interferenze e sovrapposizioni tra diverse sorgenti; rilievo della necessita' di misure su aree di ricaduta segnalate dal modello e non monitorate; eventuale ottimizzazione della rete di monitoraggio; predisposizione di simulazioni con scenari emissivi generati da ipotesi di risanamento e confronto quantitativo della loro efficacia.
7. Nuova definizione delle modalita' di esecuzione del modello, attraverso una o piu' delle seguenti azioni. Modifica di parametrizzazioni del modello rivelatesi inadeguate; sostituzione o integrazione di dati di ingresso risultati insufficienti o inadeguati, con particolare riguardo all'inventario delle emissioni; svolgimento di campagne sperimentali ad hoc finalizzate alla raccolta di misure in aree segnalate come critiche dal modello, e non monitorate; scelta di un modello alternativo e ripetizione dei passi 3-6.

1.2.6 INCERTEZZA DELLE STIME EFFETTUATE CON I MODELLI

Si possono elencare almeno quattro elementi di difficolta' nel confronto tra misure di concentrazione in aria e stime ottenute con i modelli:

- le stime dei modelli rappresentano generalmente, valori medi su un
volume definito in relazione alla risoluzione spaziale del modello,
e su un intervallo di tempo definito dalla frequenza delle
osservazioni meteorologiche e dei dati di emissione, mentre le
misure sono puntuali e relative a intervalli di tempo non
necessariamente uguali a quelli del modello; - le misure sono affette a loro volta da errori ed incertezze; - il modello rappresenta comunque la realta' dei fenomeni fisici con
un certo grado di approssimazione e di inaccuratezza; - errori e incertezze nei dati e nei parametri di ingresso ai modelli
influenzano i risultati dei modelli.

L'incertezza da associare alle stime prodotte dai modelli andrebbe determinata caso per caso sulla base della natura della grandezza da stimare (l'incertezza sui valori massimali o sul 98o percentile di una distribuzione puo' essere molto diverso da quello sul valore medio annuo), della complessita' territoriale e meteoclimatica dello scenario, delle dimensioni del dominio di calcolo, e delle caratteristiche delle emissioni. Sulla base delle esperienze piu' frequenti di applicazione e di validazione dei modelli, e tenendo anche presente alcune peculiarita' geografiche e meteoclimatiche del territorio italiano, che ne accrescono l'incertezza, si puo' stimare orientativamente in un fattore due l'incertezza tipica dei valori medi annui su un punto recettore, e un'incertezza inferiore, di alcune decine di punti percentuali, se si considera l'integrale delle concentrazioni sulla superficie.
Vanno in linea generale raggiunti livelli di qualita' dei dati, se possibile, analoghi a quelli indicati nei decreti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Per quanto riguarda i metodi statistici per valutare l'accuratezza di un modello attraverso il confronto dei suoi risultati con un set di misure di riferimento, si puo' fare riferimento all'annesso 2 del rapporto europeo "Guidance report on preliminary assessment under EC air quality directives".

1.2.3 FONTI DI INFORMAZIONE

Informazioni su modelli e codici disponibili possono essere trovati nella biblioteca dell'EPA (U.S. Environment Protection Agency - sito: http://www.epa.gov/scram001), che contiene in maggioranza modelli gaussiani, o al CARB (California Air Research Board - sito: http://www.arb.ca.gov/homepage.htm) che presenta un'ottima scelta di modelli per il trattamento delle reazioni chimiche degli inquinanti in atmosfera. Inoltre in ambito europeo si puo' fare riferimento allo European Topic Centre on Air Quality dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (sito: http://www.etcaq.rivm.nl), che tra l'altro predispone, organizza e aggiorna una "banca modelli" (MDS - Model Documentation System) accessibile all'indirizzo http://aix.meng.auth.gr/lhtee/database.html, attraverso la quale si ha una descrizione delle caratteristiche di piu' di 80 modelli, e informazioni sulla loro disponibilita'.
Da alcuni anni si tiene una serie di conferenze (International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, giunta quest'anno alla sesta edizione) originariamente dedicate alla definizione e applicazione di criteri standard di validazione, al fine di pervenire a una armonizzazione dei modelli regolatori. In questo ambito, e' stato messo a punto un model evaluation kit (Olesen, 1997) che contiene alcuni set di dati sperimentali e alcune routines per la validazione mediante indicatori statistici standard di performance dei modelli.
L'ANPA, attraverso il Centro Tematico Nazionale Atmosfera Clima Emissioni (CTN-ACE) ha realizzato sul sito web www.sinanet.anpa.it (percorso: aree tematiche > qualita' dell'aria > modellistica), alcune pagine in cui sono presentati criteri di guida alla scelta di modelli di dispersione degli inquinanti atmosferici; il sito contiene anche la documentazione disponibile per alcuni modelli selezionati, sulla base di una rassegna delle principali esperienze di utilizzo dei modelli effettuate in Italia.
Ulteriori indicazioni sui modelli possono essere trovate nella documentazione di supporto al presente allegato.

2 DETERMINAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE SPAZIALE DELLE CONCENTRAZIONI

Nel seguito si descrivono alcune possibili modalita' di generalizzazione spaziale dei livelli misurati.

2.1 MISURE + INTERPRETAZIONE

Si usa quando le misure fisse sono la sola sorgente di informazione e si assume che la rete copra e sia rappresentativa dell'intero territorio. In questi casi i metodi di misura della concentrazione devono essere combinati con una accurata strategia di macro-siting, in cui la rappresentativita' spaziale delle stazioni e' ben documentata e la copertura spaziale della rete e' assicurata.
Le misure indicative possono essere usate per supplementare l'informazione fornita dalle misure fisse per la determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni. Il loro costo relativamente basso permette il loro utilizzo per misurare la qualita' dell'aria in numerosi siti e valutare la distribuzione degli inquinanti in una data area. Mappe delle concentrazioni degli inquinanti possono essere ottenute interpolando le misure. La combinazione misure + interpretazione puo' essere usata per la mappatura di inquinanti dell'aria in un'area in particolare per le seguenti applicazioni: valutare i superamenti dei valori limite dell'area e popolazione esposta; dare supporto per la definizione di zone; classificazione di un territorio in aree di omogenea qualita' dell'aria; progettazione e ottimizzazione della rete di rilevamento; aiutare nella validazione di modelli matematici e nel controllo dell'efficacia di misure di abbattimento.

2.2 MISURE + TECNICHE DI STIMA OBIETTIVA

Per stima obiettiva si intende la valutazione della qualita' dell'aria tramite metodi matematici per calcolare le concentrazioni da valori misurati in altre locazioni e/o tempi, basati su conoscenze scientifiche della distribuzione delle concentrazioni. Anche questo approccio fa riferimento ai risultati del monitoraggio ma il processo di generalizzazione e' piu' elaborato.
Un metodo comune per generalizzare i dati misurati in un punto e' l'interpolazione spaziale. Questa tecnica e' utile per aree uniformi con gradienti di concentrazione uniformi tra le stazioni, ma variazioni a piccola scala tra stazioni non possono essere identificate. E' usata per la distribuzione a larga scala (livello continentale, rurale) e talvolta anche per urban background. Dalle mappe prodotte, possono essere-desunte statistiche spaziali.
L'interpolazione e' migliorata usando relazioni tra i livelli di inquinamento dell'aria e le caratteristiche geografiche.
L'approccio di usare le caratteristiche locali per traslare le concentrazioni misurate in altre locazioni puo' anche essere usato per la descrizione di insiemi di situazioni simili a piccola scala come strade o dintorni di certi tipi di piccole imprese per i quali non e' utile dare mappe individuali dettagliate.
Per parametri chiave selezionati (riguardo alla dimensione delle sorgenti, condizioni meteorologiche, configurazione) e' possibile stabilire relazioni empiriche con i livelli di qualita' dell'aria il che permette di valutare i livelli di inquinamento in locazioni simili. Queste tecniche usano i parametri chiave per le interpolazioni invece delle distanze fisiche in caso di interpolazione spaziale.
Quando le relazioni tra i livelli di qualita' dell'aria e le caratteristiche locali hanno una grande quantita' di dettagli possono essere considerate insieme come costituenti un modello. I modelli costruiti da relazioni empiriche tendono a essere semplici, mentre i modelli basati su processi di informazioni fisiche, chimiche e tecnologiche possono variare da semplici a complessi. Ma anche nei modelli complessi, alcuni parametri del modello di cui non si conosce a priori il valore esatto possono essere scelti per adattare i risultati del modello alle misure. Queste procedure di adattamento dei modelli possono dare una mappa dettagliata o rassegne statistiche dei livelli di concentrazione. Questa procedura non tiene in conto l'incertezza dei risultati misurati. In alcune variazioni il modello puo' essere aggiustato per riprodurre esattamente i dati chiave misurati (interpolazione intelligente) ma in generale i risultati dei modelli adattati non sono identici ai dati misurati.

2.3 MODELLISTICA

Quando i livelli di concentrazione sono calcolati da un modello validato si ha un'idea dell'accuratezza dei risultati. Questa idea tende a essere migliore per modelli che sono stati validati nelle stesse aree dove si applicano. Spesso i modelli usati sono stati validati in altre aree, con condizioni a volte considerevolmente differenti (emissioni, topografia, clima) da quelle prevalenti nell'area considerata. Poiche' non solo l'affidabilita' del modello di dispersione, ma anche la qualita' delle emissioni e i parametri di input di dispersione possono essere differenti, una valutazione dell'incertezza dei risultati del modello puo' includere la validazione locale. Una validazione completa dovrebbe in principio anche includere una delineazione dei limiti di applicabilita' del modello.

3. INTERPRETAZIONE DEI DATI AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ZONE

Allorche' si utilizzano modelli ai fini della valutazione preliminare della qualita' dell'aria e' necessario considerare la possibilita' che le eccedenze dei valori limite siano valutate attraverso l'uso di modelli. E' importante considerare che le misure hanno un valore diverso dai risultati ottenuti con modelli o altre tecniche matematiche. La possibilita' che un modello calcoli un massimo che la misura non coglie non e' del tutto improbabile e questo rende piu' complessa l'interpretazione degli andamenti delle concentrazioni. Per questi casi si danno le seguenti raccomandazioni:

(1) Se misure di alta qualita' mostrano eccedenze, e non i modelli,
l'area di riferimento viene considerata in superamento; (2) Nel caso in cui il monitoraggio non evidenzi eccedenze mentre i
modelli le evidenzino deve essere tenuto in considerazione quanto
segue: (a) in prima approssimazione, i modelli sono meno accurati, almeno
nella maggior parte dei casi, delle misure. Il superamento
calcolato dal modello dovrebbe essere confermato da misure fisse
di alta qualita'; (b) d'altra parte non e' possibile misurare ovunque mentre i limiti
si applicano anche dove non ci sono siti di misura fissi; (e) e' importante che l'affidabilita' dei modelli utilizzati sia
elevata al fine di considerare un massimo individuato dai modelli
e non dal monitoraggio per valutare il superamento o meno dei
livelli di concentrazione.

4. ZONIZZAZIONE

Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 stabilisce che le Regioni devono suddividere il loro territorio in zone ai fini della gestione della qualita' dell'aria (dove il termine zona include gli agglomerati intesi come un particolare tipo di zona). Nel definire un sistema di zone si deve perseguire il piu' possibile il soddisfacimento contemporaneo dei criteri di idoneita' per la gestione della qualita' dell'aria e di quelli per la valutazione della qualita' dell'aria. Quando si considera la possibilita' di combinare delle aree territoriali in una zona, deve essere dato debito riguardo alle similarita' nella qualita' dell'aria. E' pero' importante notare che le zone devono primariamente essere guardate come territori amministrativi per i quali il decreto 351/99 definisce obblighi (per la valutazione, il reporting e la gestione). Quando si designano le zone l'obiettivo principale e' assicurare un buon collegamento con le azioni da intraprendere; questo viene generalmente soddisfatto nel modo migliore quando si associano le zone alle aree amministrative e quando vengono fornite al pubblico in modo efficace le informazioni sulle azioni intraprese.
Per arrivare ad un sistema di zone soddisfacente e' utile seguire il seguente processo di designazione delle zone. Tutti i parametri rilevanti della qualita' dell'aria (medie annuali, superamenti di valori orari o giornalieri, eccetera) devono essere presi in considerazione. Successivamente viene fatto un tentativo per identificare aree con caratteristiche simili di qualita' dell'aria, in termini di superamenti, tipi di sorgenti emissive, caratteristiche climatologiche o topografiche. Il quadro della qualita' dell'aria che ne deriva viene quindi proiettato su una mappa del territorio delle amministrazioni locali con competenze relative al controllo delle sorgenti emissive. Prendendo i confini delle amministrazioni locali come possibili limiti delle zone, vengono ricercate le combinazioni dei territori amministrativi che hanno caratteristiche simili di qualita' dell'aria.
Nel seguito vengono indicati alcuni principi di riferimento:

- le zone sono in definitiva aree che in termini pratici consistono
di uno o piu' comuni o province o loro combinazioni; - i confini delle zone devono essere costanti nel tempo ed eventuali
variazioni devono essere formalizzate a seguito di comprovate
modifiche della qualita' dell'aria; - il territorio deve essere suddiviso in zone specificando le aree
amministrative o suddiviso in base a confini individuati sulla base
di precisi punti di riferimento geografici.

Le condizioni da tenere presente nel processo di individuazione delle zone sono le seguenti:

- definire le zone quanto piu' possibile come aree amministrative
omogenee; - raggruppare aree amministrative con caratteristiche di qualita'
dell'aria omogenee in un'unica zona; - aree non adiacenti, ad esempio due citta' di medie dimensioni,
possono essere raggruppate in una singola zona; - non e' raccomandato raggruppare un agglomerato isolato di piu' di
250.000 abitanti con altre aree; - le esigenze di valutazione per gli agglomerati e per le zone non
agglomerati sono un po' diverse: per inquinanti per i quali e'
stata posta una soglia di allarme, come SO2 e NO2, le misure sono
obbligatorie negli agglomerati, non in altre zone; - un'area estesa senza problemi di qualita' dell'aria potrebbe essere
designata come una unica zona; - non e' raccomandato includere in agglomerati significative aree che
non sono costruite; - e' raccomandato considerare un'ampia con urbazione di, ad esempio,
un milione di abitanti come un agglomerato e non dividerlo in
diversi agglomerati piu' piccoli; - se viene ritenuto piu' opportuno definire uno specifico insieme di
zone per un particolare inquinante, e' raccomandato di farlo
suddividendo o aggregando zone usate per altri inquinanti,
mantenendo gli stessi confini delle zone per quanto e' possibile; - la zonizzazione riferita ai valori limite per la protezione degli
ecosistemi o della vegetazione non necessariamente coincide con
quella riferita ai valori limite per la protezione della salute.

DOCUMENTI DI SUPPORTO

Monitoraggio

G. Bertoni, R. Tappa and I. Allegrini; "Assessment of a new passive device for the monitoring of benzene and other volatile aromatic compounds in the atmosphere. Annali di Chimica, 90,(2000), 249-263.
G. Bertoni, R. Tappa, L. Bertuccio, F. Parmeggiani; "Monitoraggio del benzene nella regione Umbria. Impiego del campionatore Analyst per la mappatura del territorio", Acqua & Aria, (2000), 73-78.
G. Bertoni, R. Tappa and I. Allegrini; "The internal consistency of the Analyst diffusive sampler - A long term Field test", Chromatographia 2001, 54, November (No 9/10) 653-657.
G. Bertoni, R. Tappa and I. Allegrini; "Valutazione della performance di un campionatore passivo per il monitoraggio del benzene ed altri composti aromatici volatili nell'ambiente urbano e negli ambienti confinati" Acqua & Aria, (1999),75-81.
R.H. Brown, "The, use of diffusive samplers for monitoring of ambient air", Pure and Appl. Chem., Vol. 65, No 8, 1859-1874 (1923),?? 1993 IUPAC.
CEN (1996) "Ambient air quality - Diffusive samplers for the determination of gases or vapours - Requirements and test methods" CEN standard in preparation, 1996.
E. De Saeger, M. Gerboles, M. Payrissat, "La Surveillance du Dioxyde d'Azote a' Madrid au Moyen d'Echantillonneurs Passifs - Evaluation Critique de la Conception du Reseau", Rapport EUR 4175 FR (1991).
E. De Saeger, M. Gerboles, P. Perez Ballesta, L. Amantini, M. Payrissat, "Air Quality Measurements in Brussels (1993-1994) - NO2 and BTX Monitoring Campaigns by Diffusive Samplers", EUR Report 16310 EN, 1995.
E. De Saeger, M. Payrissat, "Quality of air pollution measurements in the EU monitoring networks". In proceedings of the workshop "Quality assurance and accreditation of air pollution laboratories", Belgirate, 1996, EUR Report 17698 EN.
F. De Santis, A. Fino, S. Tiwari, C. Vazzana, "Monitoring of Atmospheric Pollutants by Passive Sampling for the Protection of Cultural Heritage", Atti del Congresso "Protection and Conservation of the Cultural Heritage of Mediterranean Cities" 5th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, Siviglia, Spagna, (5-8 Aprile 2000), E. Galan - P. Aparicio - A. Miras Eds., 33-35.
F. De Santis, A. Fino, S. Tiwari, C. Vazzana, I. Allegrini, "A Performance Evaluation of the Open Tube Diffusion Sampler (Palmes Sampler) for Monitoring Nitrogen Dioxide", In: Air Pollution VIII, J.W.S. Longhurst - C.A. Brebbia - H. Power Eds., WIT Press, (2000), 421-429.
F. De Santis, A. Fino, C. Vazzana, I. Allegrini, "Monitoring of Nitrogen Oxides by Passive Sampling", Atti del Congresso "Euroanalysis XI - Europeau Conference on Analytical Chemistry, Lisbona, Portogallo, (3-9 Settembre 2000), OC-62.
F. De Santis, T. Dogeroglu, S. Menichelli, C. Vazzana, I. Allegrini, "Use of a new passive sampler for ozone and nitrogen dioxides monitoring in ecological effects research", The Scientific World, Vol. 1, (2001), 475-482.
E. D. Palmes, A.F. Gunnisson, "Personal monitoring device for gaseous contaminants, Am. Ind. Hyg. Assoc. J. 34, 78-81 (1973).
E. D. Palmes, A.F. Gunnisson, J. Dimattio and C. Tomczyck, "Personal samplers for nitrogen dioxide", Am. Ind. Hyg. Assoc. J., 37, 570-577 (1976).
Van de Wiel, H.J., Eerens, H.C., Van der Meulen, A., (1988), The impact of measurement uncertainty on air quality characteristics. In: "Air Quality in Europe", Proceedings of international meeting on harmonization of technical implementation of EC air Quality Directives, Lyon, 1988. EC, Brussels.

Modelli

Anfossi D., Baffioni C., Brusasca G., Calori G., Caracciolo R., Cirillo M., Desiato F., Finzi G., 1997, Valutazione della dispersione in atmosfera di effluenti aeriformi - guida ai criteri di selezione dei modelli matematici, Rapporto Tecnico ANPA RTI 1/97 - AMB
Bassanino M., Bertolaccini M.A., Brusasca G., Cirillo M.C., Finzi G., Fortezza F., Graziani G., Mamolini G., Marani A., Tamponi M. e Tirabassi T., 1993, Modelli a integrazione delle reti per la gestione della qualita' dell'aria, Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanita' ISTISAN 93/36
Cirillo M., Angelino E., Brusasca G., Desiato F., Finzi G., Mamolini G., Marani A., Tamponi M., Tirabassi T., Zanini G., 1996, I modelli per la progettazione e la valutazione delle reti, le reti per la validazione dei modelli, Convegno "Il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico (Modena, 13-14 novembre 1996)
Cirillo M., Desiato F., 1998, Setting up a regulatory frame for atmospheric dispersion modelling in Italy: needs, actors and ongoing activities, 5th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, (Rodi, maggio 1998)
De Leeuw F.A.A.M., Berge E., Gronskei E., Tombrou M., 1996, Review on requirements for models and model application, EEA Topic Report 18, EEA, Copenhagen
ERS (Enviromental Regulatory Services) - Air and Water Approvals Division - Air Emissions Branch 1997, Air Quality Model Guidelines, Edmonton, Alberta, Canada
Finardi S., M.G. Morselli and P. Jeannet, 1997, Wind flow models over complex terrain for dispersion calculations, Working Group 4 - COST Action 710 "Harmonisation of the pre-processing of meteorological data for atmospheric dispersion models" EUR 18195 EN
Moussiopoulos N., Berge E., Bohler T., De Leeuw F.A.A.M., Gronskei K., Mylona S., Tombrou M., 1996, Ambient air quality, pollutant dispersion and transport models, EEA Topic Report n. 19, EEA, Copenhagen
NATO-CCMS, 1992, Air Pollution Modelling and its Application IX, H. Van Dop and G. Kallos, Plenum Press, New York
NATO-CCMS, 1994, Air Pollution Modelling and its Application X, S.E. Gryning e M.M. Millan, Plenum Press, New York
NATO-CCMS, 1996, Air Pollution Modelling and its Application XI, S.E. Gryning e F.A. Schiermaier, Plenum Press, New York
NATO-CCMS, 1998, Air Pollution Modelling and its Application XII, S.E. Gryning e N. Chaumerliac, Plenum Press, New York
NATO-CCMS, 1999, Air Pollution Modelling and its Application XIII, S.E. Gryning e E. Batchvarova, Plenum Press, New York
Olesen H.R., 1997, Data sets and protocol for model validation, Int. J. Environment and Pollution, Vol. 5, Nos. 4-6, pp. 693-701

Altra documentazione

"Guidance report on preliminary assessment under EC air quality directives": Technical Report No. 11 (http://reports.eea.eu.int/TEC11a/en/techll.pdf)



Note all'allegato 1:
- L'art. 7 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note all'art. 1.
- Gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, sono riportati nelle note alle
premesse.
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' riportato nelle note all'art. 5.



 
ALLEGATO 2
(art. 4, comma 1, lettera b))

"CRITERI PER LA REDAZIONE DI INVENTARI DELLE EMISSIONI"

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

1. "Emissione": qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa
introdotta nell'atmosfera che possa produrre inquinamento
atmosferico; 2. "Indicatore di una sorgente di emissione": una grandezza
caratteristica della sorgente stessa che puo' essere strettamente
correlata alla quantita' di inquinanti emessi in aria (ad esempio
quantita' di combustibile bruciato per una caldaia, quantita' di
greggio lavorato per una raffineria, superficie occupata per le
foreste di conifere, eccetera); 3. "Fattore di emissione di una sorgente": la grandezza che fornisce
la quantita' di inquinante emessa per unita' di indicatore (ad
esempio chilogrammi di SO2 emesso per unita' di combustibile
bruciato); 4. "Soglia di emissione": la quantita' minima di inquinante emessa da
una determinata sorgente, in un prefissato periodo di tempo,
affinche' la sorgente stessa possa essere considerata puntiforme; 5. "Sorgente puntiforme": una sorgente di emissione per la quale si
ritiene opportuno nell'ambito dell'inventario assimilarla a un
punto esattamente localizzato nello spazio (esempio: la sommita'
del camino di un grosso impianto); 6. "Sorgente distribuita". una sorgente che per caratteristica
intrinseca o per definizione all'interno di un determinato
inventario, viene identificata con porzioni lineari (esempio:
arteria stradale) o areali (esempio: agglomerato residenziale) del
territorio oggetto di indagine; 7. "Variabile surrogata o proxy": una grandezza che consente di
ottenere la stima delle emissioni con un certo livello di
disaggregazione territoriale o temporale, quando esse siano note
per unita' territoriali o temporali piu' grandi;

2. FINALITA'

L'inventario delle emissioni e' costituito da una serie organizzata di dati relativi alla quantita' degli inquinanti introdotti in atmosfera da attivita' antropiche e da sorgenti naturali. Tali dati sono localizzati sul territorio attraverso opportune tecniche di georeferenziazione.
L'inventario e' uno degli elementi conoscitivi di base per la predisposizione dei piani o programmi regionali di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; esso costituisce uno degli strumenti indispensabili per l'utilizzo dei modelli di diffusione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti e per l'elaborazione di scenari di riduzione delle emissioni e delle concentrazioni nell'ambito dei medesimi piani o programmi.
L'inventario delle emissioni va considerato come uno strumento dinamico; la sua evoluzione riguarda sia l'aggiornamento dell'informazione, sia il miglioramento dell'affidabilita' e del grado di dettaglio dei dati.

3. INQUINANTI DA CONSIDERARE

Nell'elaborare l'inventario delle emissioni in atmosfera vanno considerati tutti gli inquinanti primari previsti dall'Allegato I al Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 piu' i precursori degli inquinanti secondari o a rilevante componente secondaria previsti dal medesimo Allegato (ad esempio vanno considerate le emissioni in area urbana di ammoniaca che e' uno dei precursori del PM10 secondario).

4. METODOLOGIA GENERALE

Ai fini dell'elaborazione dell'inventario possono essere impiegate come punto di partenza le stime elaborate dall'ANPA secondo la metodologia Corinair, disponibili sul sito internet http://www.sinanet.anpa.it/aree/atmosfera/emissioni/emissioni.asp
Nell'inventario i dati sulle emissioni possono essere raggruppati per:

1. inquinante; 2. attivita'; 3. combustibile (per i soli processi di combustione); 4. unita' territoriale (regione, provincia, comune, maglie quadrate
di lato 1 km, eccetera); 5. intervallo temporale (anno, mese, giorno, ora, eccetera).

a. QUANTIFICAZIONE DELLE EMISSIONI

Ai fini della quantificazione delle emissioni si utilizzano processi di stima o misure, sulla base delle informazioni derivanti da sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, ove disponibili, oppure quelle ottenute nel corso delle attivita' di controllo o di autocontrollo sulle sorgenti emissive nonche' quelle ricavabili dai dati comunicati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372 oppure ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989 "Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione".

b. STIMA DELLE EMISSIONI

Le emissioni sono stimate a partire da dati quantitativi sull'attivita' presa in considerazione e da opportuni fattori di emissione tramite la seguente relazione:

E = A x F

dove:

E sono le emissioni;

A e' un opportuno indicatore dell'attivita' correlato con le quantita' emesse (per esempio per le centrali termoelettriche i consumi di combustibili);
F e' il fattore di emissione (massa inquinante emessa da una quantita' unitaria dell'indicatore); esso puo' essere espresso come semplice fattore numerico o tener conto, in forma funzionale, di differenti parametri costruttivi ed operativi degli impianti, dei macchinari e dei processi.
Nell'applicazione di tale approccio di tipo generale si dovranno esplicitare, per ciascuna delle attivita' prese in considerazione, le metodologie per la determinazione dell'indicatore dell'attivita' e la scelta effettuata per i fattori di emissione riportando chiaramente i relativi riferimenti di letteratura e/o i dati di misura a supporto, integrazione o sostituzione dei dati di letteratura.

c. FATTORI DI EMISSIONE

I valori dei fattori di emissione sono reperibili in pubblicazioni specifiche e manuali, alcuni dei quali sono riportati tra i documenti di supporto nel presente allegato. Ove possibile e' opportuno integrare i valori di letteratura con dati desunti da misure "ad hoc".

d. INDICATORI DI ATTIVITA'

Per quanto riguarda indicazioni utili alla raccolta e al calcolo degli indicatori di attivita', queste possono essere reperite nel rapporto ANPA "Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera", RTI CTN ACE 3/2001, capitolo 3.3 - La raccolta dati e indicazioni utili sul reperimento e appendice D.

e. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' E NOMENCLATURA

Per la realizzazione dell'inventario, e' necessario procedere alla classificazione delle attivita' rilevanti per la valutazione delle emissioni di inquinanti dell'aria nel territorio prescelto.
La presenza di numerose tipologie di sorgente ha portate alla necessita' di elaborare delle codifiche che ne permettessero una classificazione univoca. Per questa ragione, anche nell'ambito del progetto europeo Corinair si e' scelto di adottare una nomenclatura unica detta SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution), giunta alla sua ultima revisione nel 1997 e pertanto denominata SNAP97. L'elenco dettagliato delle attivita' considerate nella SNAP97 e la relativa codifica sono contenuti nel rapporto ANPA "Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera", RTI CTN ACE 3/2001, appendice B.
Per quanto riguarda le emissioni da traffico, il progetto europeo Corinair prevede l'uso di modelli COPERT che utilizzano una suddivisione dei veicoli dettagliata per classe. Per maggiori approfondimenti si veda il rapporto ANPA "Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera", RTI CTN-ACE 3/2001, appendice F.
Nel processo di selezione delle attivita' rilevanti per la valutazione delle emissioni vanno anche considerate le sorgenti emissive naturali caratteristiche del territorio di riferimento che possano avere influenza sulla qualita' dell'aria.
Inoltre puo' essere necessario considerare attivita' non esplicitamente elencate nella nomenclatura SNAP.

f. DIMENSIONE TERRITORIALE

Le emissioni devono essere stimate con una disaggregazione territoriale che consenta l'uso di modelli di dispersione di inquinanti in atmosfera su opportune scale spaziali e sia quindi compatibile con le esigenze di elaborazione dei piani e programmi. Ad esempio per il monossido di carbonio potrebbe essere necessario attribuire le emissioni al singolo tratto stradale mentre per il PM10 potrebbe essere necessario attribuirle sulla base di un grigliato 1 km x 1 km.
Nel caso in cui l'inventario delle emissioni venga elaborato ai fini della predisposizione di un piano o programma per un agglomerato la stima delle emissioni, in particolare quelle da traffico, va fatta con un livello di disaggregazione spaziale che consente di analizzare, per gli inquinanti che lo richiedono (es. monossido di carbonio), anche situazioni di inquinamento a livello di microscala.
Nel caso in cui gli indicatori di attivita' necessari per la elaborazione delle stime delle emissioni non siano reperibili o disponibili al livello di dettaglio necessari si puo' fare ricorso all'uso delle variabili surrogate (o variabili proxy).
Informazioni piu' di dettaglio sulle variabili proxy utili per il livello urbano possono essere reperite nel rapporto ANPA "Linee guida agli inventari locali di emissioni in atmosfera", RTI CTN ACE 3/2001, appendice E.

g. DIMENSIONE TEMPORALE

La disaggregazione, temporale dell'inventario puo' essere fatta su base: annuale;

- stagionale (nel corso dell'anno); - giornaliera (giorni feriali, prefestivi, festivi); - oraria (nel corso delle ventiquattro ore).

La disaggregazione temporale dovra' essere compatibile con le finalita' dell'inventario delle emissioni (analisi delle principali sorgenti emissive, scenari delle emissioni a breve, medio, lungo termine, predisposizione di dati di emissione per uso modellistico) e dovra' essere individuata la disaggregazione temporale ottimale per ogni tipologia di sorgente considerata.
E' possibile ricorrere al concetto di periodo tipico (stagione tipo - fredda e calda; giorno tipo - infrasettimanale e festivo; eccetera).
La disaggregazione temporale delle emissioni ove possibile viene valutata tramite la variazione (durante le ventiquattro ore, durante i differenti giorni e nelle differenti stagioni) dell'indicatore che serve per stimare le emissioni dell'attivita' presa in considerazione.

h. CLASSIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI EMISSIONE

Le sorgenti emissive vengono classificate in diverse tipologie sulla base di piu' criteri:

- la modalita' di funzionamento; - la localizzazione sul territorio; - la loro configurazione spaziale (puntuale, lineare, areale).

In base alle modalita' di funzionamento le sorgenti vengono distinte in continue e discontinue.
Per quanto concerne la localizzazione sul territorio, le sorgenti sono suddivise in sorgenti fisse o mobili a seconda che la loro posizione sia costante o variabile nel tempo.
La classificazione delle sorgenti sulla base della loro configurazione spaziale comporta l'individuazione di opportuni valori di soglia, ossia valori delle emissioni, o altri indicatori ad essi correlati come la produzione, la dimensione, eccetera, in base ai quali differenziare tra fonti che devono essere considerate a se stanti - nel caso le emissioni superino la soglia stabilita - oppure possono essere raggruppate ad altre, simili per tipologia di inquinante e processo.
Sulla base di queste considerazioni, le sorgenti vengono ripartite tra puntuali, da considerare singolarmente, distribuite su una linea (lineari, tipicamente infrastrutture da trasporto) e areali.
Per le sorgenti continue (o semi-continue), per i principali inquinanti quali ossidi di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili, per inventari mollo dettagliati in ambito urbano a urbanizzato, la soglia per la definizione di sorgente puntuale e' circa 20-30 t/anno; per aree piu' ampie e' circa 90-100 t/anno.
Per i processi di combustione e' di norma usata, come riferimento, la potenza termica installata e, in ambito urbano o urbanizzato, la soglia per la definizione di sorgente puntuale e' circa 5-10 MW termici, per aree piu' ampie la soglia puo' essere elevata a 40-50 MW termici.
Se si applicano modelli di dispersione di inquinanti in atmosfera e' necessario caratterizzare ulteriormente la sorgente puntuale acquisendo ulteriori parametri quali sezione e altezza dei camini; velocita', temperatura, portata dei fumi e le condizioni in cui queste grandezze sono state misurate; umidita' e percentuale di ossigeno nei fumi.
La categoria delle sorgenti lineari viene introdotta quando e' possibile approssimare una sorgente a un linea ed esprimere le emissioni in funzione della lunghezza di un tratto, come nel caso di strade, ferrovie, rotte navali o aeree. In particolare nel caso dei trasporti, sono richieste metodologie di calcolo specifiche che percio' vengono generalmente implementate all'interno di opportuni modelli matematici. Per approfondimenti sulla metodologia per la stima delle emissioni dal settore trasporti si veda il Rapporto ANPA RTI CTN ACE 3/2001 appendice F e appendice G.
Le sorgenti areali sono tutte le sorgenti che emettono in misura inferiore alle soglie stabilite per la definizione di sorgente puntuale e quelle sorgenti che, pur avendo caratteristiche tali da poter essere considerate puntuali o lineari, risultano non identificate come tali. Le emissioni da sorgenti areali vanno necessariamente stimate statisticamente sulla base del dato di attivita' riferito a tutta l'area considerata e del fattore di emissione.
Ulteriori informazioni sulla classificazione delle sorgenti di inquinamento possono essere reperite nel Rapporto ANPA RTI CTN ACE 3/2001 alla voce "La tipologia delle fonti di emissione".

i. VALUTAZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELL'INCERTEZZA

Alle stime delle emissioni dell'inventario deve essere associata la valutazione qualitativa e quantitativa dell'incertezza.
La valutazione qualitativa e quantitativa dell'incertezza evidenzia il livello di affidabilita' delle emissioni stimate e quali sono, fra gli elementi utilizzati per la stima delle emissioni, quelli che determinano il livello di affidabilita'.
L'affidabilita' delle stime delle emissioni e' determinata da varie cause; le principali cause possono essere:

incertezza legata alla scelta dell'indicatore; incertezza legata al valore quantitativo dell'indicatore; incertezza legata al fattore di emissione; incertezza legata alla struttura del modello di stima delle emissioni.

Per approfondimenti sulla qualita' dei dati e sull'incertezza si veda il Rapporto ANPA RTI CTN ACE 3/2001, alla voce "Qualita' dei dati e incertezza".

5. AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO

Gli inventari sono aggiornati con una cadenza corrispondente al monitoraggio delle singole fasi di attuazione previste nei piani, per le parti relative ad inquinanti, settori e zone considerati dalle misure previste nell'ambito di tali fasi di attuazione. L'aggiornamento e' inoltre opportuno ogniqualvolta siano stati condotti approfondimenti dei dati contenuti nell'inventario, o raccolte informazioni piu''dettagliate dal punti di vista spaziale e temporale.

DOCUMENTI DI SUPPORTO

1) Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 3rd edition 2001 EEA,
Technical Report No 30. 2) Compilation of Air Pollutant Emission Factors AP-42, EPA, 1995 e
aggiornamenti. 3) IPCC/OECD/IEA Revised 1996 IPCC guidelines for National Greenhouse
Gas Inventories, 1997. 4) Le emissioni in atmosfera da trasporto stradale - I fattori di
emissione medi per il parco circolante in Italia. Rapporto ANPA
Serie Stato dell'ambiente n. 12/2000. 5) Banca dati ANPA dei fattori di emissione medi per il parco
circolante in Italia nel 1999 disponibili al sito
http://www.sinanet.anpa.it/aree/atmosfera/emissioni/emissioni.asp. 6) Analisi dei fattori di emissione di CO2 dal settore dei trasporti.
Rapporto ANPA RTI AMB-EMISS 3/2001. 7) Rapporto ANPA CTN ACE "Manuale dei fattori di emissione" gennaio
2002 Draft Report. 8) Intergovernmental Panel on Climate Change "Good Practice Guidance
and Uncertainty Management in national Greenhouse Gas
Inventories", 2000.



Note all'allegato 2:
- Gli articoli 8 e 9 del citato decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, sono riportati nelle note alle
premesse.
- L'art. 10 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, recante "Attuazione della direttiva n.
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale
dell'inquinamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
252 del 26 ottobre 1999, e' il seguente:
"Art. 10 (Inventario delle principali emissioni e loro
fonti). - 1. I gestori degli impianti in esercizio di cui
all'allegato I trasmettono all'autorita' competente e al
Ministero dell'ambiente per il tramite dell'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il
30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle
emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente. La
prima comunicazione si effettua entro il 30 aprile
dell'anno successivo alla pubblicazione del decreto di cui
al comma 2.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente,
sono stabiliti i dati e il formato della comunicazione di
cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla
Commissione europea.
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette al
Ministero dell'ambiente anche per l'invio alla Commissione
europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e l'ANPA, assicurano, nel
rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39,
l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle
successive elaborazioni.
5. Le procedure di comunicazione e di trasmissione dei
dati di cui al comma 1 sono stabilite anche al fine di una
successiva integrazione delle stesse al Modello unico di
dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n. 70".
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 8 maggio 1989,
recante "Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati da grandi impianti di
combustione", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124
del 30 maggio 1989.



 
ALLEGATO 3
(art. 5, comm a 1)

"INDICE DEL DOCUMENTO DI PIANO"

INQUADRAMENTO GENERALE

Sintesi della strategia del piano, inquinanti che superano gli standard, misure e risultati previsti: articolazione del Piano o programma in fasi (per ciascuna fase si indicano i risultati attesi)
Caratteristiche generali del territorio regionale (Orografia, Clima, Uso del suolo, Popolazione, Attivita' produttive ... ... ... )
Quadro normativo (quadro delle norme vigenti a livello europeo, nazionale e locale).
Amministrazioni competenti, atti che determinano la predisposizione del piano/programma, enti ed organismi coinvolti nell'elaborazione del piano/programma, nome e indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione del piano/programma .

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO E PER GLI ORGANISMI INTERESSATI

Scheda tecnica con le informazioni di cui all'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
Mappa della regione nella quale siano evidenziate le zone di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351

ELEMENTI DI SINTESI SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (redatti sulla base della valutazione della qualita' dell'aria)

FONTI DI EMISSIONE DI INQUINANTI DELL'ARIA

Elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa)
Quantita' totale di emissioni provenienti da queste fonti
Informazioni sull'inquinamento proveniente da altre aree esterne (altre regioni, inquinamento transfrontaliero, eccetera)
Informazioni sull'inquinamento generato da eventi naturali (eruzioni vulcaniche, aerosol marino, polvere del Sahara, eccetera)

ANALISI DEI DATI METEOCLIMATICI

La rete di rilevamento

Analisi statistica dei dati provenienti dalla rete di rilevamento Individuazione e caratterizzazione delle condizioni meteorologiche tipiche e/o frequenti sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti
Individuazione e caratterizzazione delle condizioni meteorologiche tipiche e/o frequenti favorevoli alla formazione di inquinanti secondari

ELEMENTI DI SINTESI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA QUALITA', DELL'ARIA

La rete di monitoraggio

I dati storici di qualita' dell'aria
Analisi dei dati piu' recenti provenienti dalla rete di monitoraggio
Altri metodi: metodi indicativi; modelli di dispersione e trasformazione di inquinanti atmosferici
Mappe di concentrazione per i diversi inquinanti

CARATTERIZZAZIONE DELLE ZONE (redatta sulla base della valutazione della qualita' dell'aria)

(specificare quali sono le zone individuate sulla base dello standard per la protezione della salute umana e quali quelle individuate sulla base dello standard per la protezione degli ecosistemi o della vegetazione)
Zone o agglomerati, in cui i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
Zone o agglomerati, in cui i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza. Per ogni zona o agglomerato di superamento:

- nome della zona o agglomerato; - comuni inclusi nella zona (mappa); - stazioni di misurazione (per ogni stazione inclusa nella zona o
agglomerato, mappa e coordinate geografiche) e altri metodi per la
valutazione della qualita' dell'aria; - Informazioni di dettaglio: (tipo di zona o agglomerato, stima
dell'area inquinata (kmq) e della popolazione esposta
all'inquinamento, dati topografici, socio-economici,
amministrativi, adeguate informazioni sul tipo di obiettivi da
proteggere nella zona interessata, caratterizzazione meteo
climatica; inventario delle emissioni locali al livello di
dettaglio necessario per l'individuazione dei provvedimenti da
intraprendere (mappa); informazioni sull'inquinamento proveniente
da altre aree territoriali............) - Dettagli sui superamenti registrati (luogo in cui il superamento
del valore limite e' stato rilevato) - Obiettivi di riduzione delle concentrazioni e tempistica prevista

QUADRO NORMATIVO DI BASE

Quadro delle norme vigenti a livello internazionale, nazionale e locale e dei provvedimenti da esse derivati con implicazioni sulla qualita' dell'aria. Effetti riscontrati o previsti di tali provvedimenti.

ANALISI DELLE TENDENZE (per zona o agglomerato)

SCENARI DI RIFERIMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA (elaborati secondo il quadro normativo di base e tramite modelli di diffusione e trasformazione in atmosfera)
Mappa delle concentrazioni

SCENARI PER EVENTUALI RIDUZIONI DELLE EMISSIONI A PARTIRE DALLO SCENARIO DI RIFERIMENTO

- proiezioni delle emissioni nei differenti scenari individuati
(dettagli sulle misure e i costi) - valutazione della qualita' dell'aria nei differenti scenari
individuati (tramite modelli di diffusione e trasformazione in
atmosfera) - verifica di coerenza/efficacia delle misure nei riguardi di tutte
le sostanze inquinanti coinvolte - mappa delle concentrazioni

LE AZIONI DEL PIANO (per zona o agglomerato)
INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE (per ciascuna misura: motivazioni, costi, priorita', riduzioni previste in termini di emissioni e concentrazioni, tempi di attuazione, soggetti responsabili, meccanismi di controllo, risorse destinate all'attuazione)

IDENTIFICAZIONE DEI RISULTATI DI RIDUZIONE DELLE CONCENTRAZIONI DEL PIANO O PROGRAMMA

Riduzioni previste/attese delle concentrazioni degli inquinanti
Mappa delle concentrazioni cosi come risulta dall'applicazione delle misure

STRATEGIE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico MONITORAGGIO DEL PIANO O PROGRAMMA

Indicazione sulle procedure e le modalita' di monitoraggio, delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati

VERIFICA DEL PIANO O PROGRAMMA

Verifica dell'effettiva riduzione delle emissioni rispetto a quella programmata/prevista
Verifica dell'efficacia delle riduzioni delle emissioni sui livelli di concentrazione e del rispetto degli obiettivi/risultati previsti

REVISIONE DEL PIANO O PROGRAMMA

Indicazione dei meccanismi di correzione e/o integrazione da attivarsi in seguito alle verifiche riportate nel capitolo "Monitoraggio del piano o programma"
Indicazione dei meccanismi che consentono di esaminare l'efficacia del piano/programma anche alla luce di conoscenze che si dovessero rendere disponibili successivamente alla predisposizione del piano/programma

PROVVEDIMENTI O PROGETTI PROGRAMMATI O OGGETTO DI RICERCA A LUNGO TERMINE

ELENCO DEI DOCUMENTI UTILIZZATI A SUPPORTO DEL DOCUMENTO DI PIANO

RIMOZIONE OSTACOLI PROCEDURALI E AUTORITA' SOSTITUTIVA

Indicare gli eventuali meccanismi di rimozione di ostacoli procedurali
Indicare l'autorita' competente ai fini della sostituzione

COORDINAMENTO INTERREGIONALE DEL PIANO/PROGRAMMA (se necessario)

Indicare il soggetto che svolge la funzione di coordinamento



Note all'allegato 3:
- La scheda tecnica di cui all'allegato V del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' la seguente:
"Informazioni da includere nei programmi locali,
regionali o nazionali di miglioramento della qualita'
dell'aria ambiente. Informazioni da fornire a norma
dell'art. 8, comma 4:
1. Luogo in cui il superamento del valore limite e'
stato rilevato:
regione;
citta' (mappa);
stazione di misurazione (mappa e coordinate
geografiche).
2. Informazioni generali:
tipo di zona (centro urbano, area industriale o
rurale);
stima dell'area inquinata (km 2) e della popolazione
esposta all'inquinamento;
dati climatici utili;
dati topografici utili;
informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da
proteggere nella zona interessata.
3. Amministrazioni competenti:
nome ed indirizzo delle persone responsabili
dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di
miglioramento.
4. Natura e valutazione dell'inquinamento:
concentrazioni osservate in anni precedenti (prima
dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);
concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;
tecniche di valutazione applicate.
5. Origine dell'inquinamento:
elenco delle principali fonti di emissione
responsabili dell'inquinamento (mappa);
quantita' totale di emissioni provenienti da queste
fonti (t/anno);
informazioni sull'inquinamento proveniente da altre
regioni.
6. Analisi della situazione:
informazioni particolareggiate sui fattori
responsabili del superamento (trasporto, incluso quello
transfrontaliero, formazione);
informazioni particolareggiate sulle possibili misure
di miglioramento della qualita' dell'aria.
7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di
miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto vale a dire:
provvedimenti di carattere locale, regionale,
nazionale e internazionale;
effetti riscontrati di tali provvedimenti.
8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati
allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori
all'entrata in vigore del presente decreto:
elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto
nell'ambito del progetto;
calendario di attuazione;
stima del miglioramento programmato della qualita'
dell'aria e del tempo necessario per conseguire tali
obiettivi.
9. Informazioni sui provvedimenti o progetti
programmati o oggetto di ricerca a lungo termine.
10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei
lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni
richieste nel presente allegato".



 
ALLEGATO 4
(art. 5, comma 2; art. 6, comma 1)

"INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO"

Scenari di riferimento della qualita' dell'aria

Per "scenario di riferimento" si intende lo scenario di qualita' dell'aria riferito al termine di cui all'articolo 4, comma 1 lettera c), del decreto legislativo n. 351 del 1999, elaborato sulla base delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale aventi rilievo in materia di inquinamento atmosferico. Lo scenario di riferimento e' predisposto per ognuno degli inquinanti per i quali vengono posti valori limite alle concentrazioni nelle modalita' indicate dall'articolo 4, comma 1 dei decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Per costruire lo scenario di riferimento di qualita' dell'aria viene prima di tutto predisposto lo scenario di riferimento delle emissioni riferite alla date, prevista per il raggiungimento dei valori limite. A partire dalla mappatura delle sorgenti di emissione georeferenziate degli inquinanti che influenzano le concentrazioni dell'inquinante considerato, tale scenario viene elaborato sulla base dell'analisi dell'andamento tendenziale dei principali indicatori delle attivita' responsabili delle emissioni, nonche' degli effetti delle misure sulla limitazione o controllo delle emissioni che derivano dal quadro delle norme e dei provvedimenti vigenti a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale.
Sulla base dello scenario di riferimento delle emissioni possono essere predisposte mappe delle emissioni.
Lo scenario di riferimento della qualita' dell'aria da' informazioni sull'andamento tendenziale della qualita' dell'aria alla data prevista per il raggiungimento dei valori limite. Esso viene elaborato sulla base dello scenario di riferimento di quelle emissioni che influenzano la qualita' dell'aria della zona o agglomerato, attraverso l'utilizzo di modelli di dispersione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti. Sulla base dello scenario di riferimento della qualita' dell'aria puo' essere predisposta una mappa delle concentrazioni per l'inquinante considerato. Modelli di dispersione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti.

Per la selezione dei modelli di dispersione e trasformazione in atmosfera degli inquinanti possono essere utilizzati gli stessi criteri generali indicati ai fini della valutazione preliminare della qualita' dell'aria. La scelta dei modelli deve essere basata su adeguata documentazione di supporto che illustri caratteristiche e prestazioni dei modelli.
L'uso di modelli di dispersione e trasformazione in atmosfera necessita, come dati di ingresso (input), di dati di emissione (quelli ottenuti tramite l'elaborazione dello scenario di riferimento delle emissioni) e di dati sulle caratteristiche meteo-diffusive della porzione di territorio le cui emissioni influenzano la qualita' dell'aria della zona o agglomerato. Affinche' i risultati delle simulazioni modellistiche (campi di concentrazione degli inquinanti atmosferici) abbiano un adeguato livello di affidabilita' i dati di ingresso dei modelli devono essere congrui e devono riferirsi sia alla situazione attuale che a quella relativa alla data di entrata in vigore dei valori limite. E' necessario disporre dei dati di input al livello di dettaglio che il modello selezionato richiede.
L'uso dei modelli deve essere preceduto da una valutazione documentata che stabilisce il grado di rispondenza del modello alla situazione reale in cui questo viene applicato essenzialmente tramite raffronti tra concentrazioni misurate e concentrazioni stimate.
I dati di emissione devono essere predisposti in formati che ne consentano l'utilizzo con i modelli selezionati.
Per quanto riguarda la caratterizzazione meteo-diffusiva e' necessario:

- individuare la o le stazioni meteorologiche rappresentative; in
mancanza di queste individuare le piu' vicine stazioni
meteorologiche e valutare se le informazioni da queste prodotte
sono sufficientemente rappresentative delle aree che si stanno
esaminando; se necessario realizzare delle campagne ad hoc di
caratterizzazione meteo-diffusiva delle aree; - sulla base delle informazioni disponibili predisporre una breve
descrizione delle condizioni meteoclimatiche prevalenti ed estreme
nelle diverse stagioni, evidenziando i periodi invernali ed estivi
critici per l'inquinamento atmosferico; - ricavare, anche tramite l'uso di pre-processori meteorologici i
dati di ingresso ai modelli. Tali dati di ingresso descriveranno
sia le condizioni medie che le situazioni piu' critiche per la
dispersione e/o la trasformazione degli inquinanti;

Una volta elaborato lo scenario di riferimento della qualita', dell'aria va valutata la differenza tra le concentrazioni dello scenario di riferimento della qualita' dell'aria e i valori limite che devono essere rispettati.

Individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni

Nel caso in cui lo scenario di riferimento della qualita' dell'aria evidenzi che i livelli di concentrazione vengono rispettati o si raggiungono livelli piu' bassi, il piano deve essere comunque predisposto, al fine di individuare le misure necessarie per assicurare una corretta attuazione delle norme e dei provvedimenti necessari per garantire il mantenimento della situazione. Nel caso in cui lo scenario di riferimento della qualita' dell'aria evidenzi livelli di concentrazione superiori al valori limite, e' richiesta la predisposizione e successiva attuazione di un piano o programma per la qualita' dell'aria che preveda ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle considerate nello scenario di riferimento, e devono essere individuati gli obiettivi di riduzione delle emissioni necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria. Gli obiettivi di riduzione delle emissioni vengono individuati tramite l'uso reiterato dei modelli di diffusione e trasformazione degli inquinanti. Attraverso tale processo e' infatti possibile individuare, per i singoli inquinanti, le quote di riduzione delle emissioni che consentono il conseguimento dei valori limite entro i termini previsti.

Individuazione delle possibili misure da attuare e costi di abbattimento delle emissioni

Una volta definite le quote di riduzione delle emissioni inquinanti devono essere individuate tutte le possibili misure da attuare per il loro conseguimento. A ogni misura vanno associati i relativi costi per unita' di abbattimento delle emissioni dell'inquinante considerato ordinati secondo un ordine crescente. Per quanto riguarda le emissioni industriali e' opportuno fare riferimento, nella scelta delle misure da selezionare, alle cosiddette migliori tecniche disponibili per le diverse attivita' industriali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999. Possono inoltre essere consultati i BREF Reports indicati tra i documenti di supporto.
Altre indicazioni sui costi di abbattimento delle emissioni possono essere reperite nelle informazioni a supporto di modelli che ottimizzano i costi di abbattimento in funzione di determinati obiettivi. Tali modelli possono opportunamente essere utilizzati a supporto dell'individuazione delle migliori strategie di riduzione delle emissioni in termini di costi. In tal caso gli strumenti modellistici scelti dovranno essere adeguatamente documentati anche per quanto riguarda l'affidabilita' dei risultati e l'incertezza associata ai risultati. E' essenziale ai fini della scelta dei modelli verificare la disponibilita' di dati di ingresso adeguati alle esigenze dei modelli e il piu' aggiornati possibile.

Selezione dell'insieme di misure piu' efficaci per realizzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni

Sulla base delle possibili misure individuate ed analizzate in termini di efficacia di riduzione delle emissioni e costi viene selezionato l'insieme delle misure piu' efficaci anche in termini di costi per realizzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni che consentono il rispetto dei valori limite. La selezione dell'insieme di misure piu' efficaci e' effettuata anche con riferimento alla coerenza e alle sinergie dell'insieme di misure per la zona o agglomerato con gli insiemi di misure identificati per le altre zone o agglomerati all'interno del territorio regionale o sovraregionale. Qualora venissero individuate misure la cui adozione e' di competenza dell'amministrazione centrale, la necessita' di intervento e' segnalata ai Ministeri competenti, unitamente a tutte le informazioni e le motivazioni che portano a ritenere necessaria l'adozione delle specifiche misure.
Ciascuna delle misure selezionate e' attuata secondo un progetto esecutivo che illustrera' dettagliatamente la misura, la stima del miglioramento programmato della qualita' dell'aria, le fasi di attuazione e i tempi, i soggetti responsabili, i provvedimenti che attuano le misure, le procedure tecnico-amministrative necessarie per l'attuazione dei provvedimenti, i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole parti della misura, costo e risorse economiche attivate per la realizzazione della misura identificata, meccanismi di controllo.
Per le procedure tecnico-amministrative e' opportuno indicare, in particolare, gli impegni derivanti ai soggetti competenti relativamente all'emissione delle autorizzazioni, nulla osta o altri atti necessari all'attuazione del provvedimento stesso, nonche' le eventuali misure adottate ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relative procedure.

Monitoraggio delle fasi di attuazione delle misure selezionate e dei relativi risultati.

Contestualmente all'avvio delle procedure che rendono operative le misure va avviato il meccanismo di monitoraggio delle fasi di attuazione delle misure selezionate e dei relativi risultati.
Va in particolare monitorata costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti responsabili di ogni singola misura, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione della misura nei tempi previsti e segnalando al responsabile del piano gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione.
E' opportuno compilare periodicamente la scheda di monitoraggio dell'intervento e dell'intero piano, comprensiva di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione della misura e la proposta delle relative azioni correttive, l'individuazione di parti del piano o programma non piu' attivabili o completabili, e la conseguente disponibilita' di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive, di revoca e/o rimodulazione: delle misure.
Il meccanismo di monitoraggio, che comprende la validazione dei dati ottenuti dai modelli di simulazione con i dati ottenuti dalle reti di misura della qualita' dell'aria, consente di verificare l'effettiva riduzione delle emissioni rispetto a quella programmata e verifica di conseguenza l'efficacia delle riduzioni delle emissioni sui livelli di concentrazione e il rispetto degli obiettivi previsti.

Revisione del piano

Nel caso in cui dagli esiti del meccanismo di monitoraggio risultino non rispettati gli obiettivi intermedi del piano va avviato un processo di revisione che indichi i meccanismi di correzione e/o integrazione da attivare.
Al fine di rendere possibile l'uso dei modelli di diffusione e trasformazione degli inquinanti nell'ambito del meccanismo di revisione del piano, e' necessario provvedere al mantenimento costante dei dati di input, tramite un processo di aggiornamento periodico, da effettuare in relazione alle fasi di monitoraggio e revisione del piano. Tale processo di aggiornamento deve avere ad oggetto le seguenti informazioni:

- emissioni inquinanti e indicatori di attivita' (con particolare
riferimento, per quanto riguarda il traffico, alla consistenza e
composizione del parco veicolare circolante e flussi di traffico) - dati meteo-diffusivi

Inoltre, come strumenti di supporto alle decisioni possono essere utilizzati modelli di valutazione integrata che includano moduli di stima delle emissioni, moduli di diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera, moduli relativi a tecniche di abbattimento delle emissioni e relativi costi e un modulo di ottimizzazione dei costi.

DOCUMENTI DI SUPPORTO

- Per consultare i BRFF reports si veda il sito http://eippcb.jrc.es
(in particolare nella maggior parte dei reports, il capitolo 4
contiene indicazioni sui costi delle tecnologie) - S. Santostefano e M.C. Cirillo. Strategie ottimali per la riduzione
delle emissioni di inquinanti gassosi prodotti dalla mobilita'
urbana: un'applicazione al caso di Roma. Rapporto tecnico ENEA
RT/AMB/99/8. - Modello ASTRA Italia - TRT Trasporti e Territorio (anche per la
valutazione delle esternalita' relative al traffico) - Modello RAINS - EUROPE, si tratta di un modello di valutazione
integrata reperibile al sito www.iiasa.ac.at. - Modelli AutoOil (TREMOVE e LEUVEN2) - PUT - Piano Urbano del Traffico: direttiva del Ministero dei Lavori
Pubblici, in attuazione dell'art. 36 del Codice della Strada e
successive modifiche - vedi anche ENEA atti della Conferenza
Nazionale Energia e Ambiente, 1988. - PUM - Piano Urbano della Mobilita': quaderno tecnico allegato al
Piano Nazionale dei Trasporti e della Logistica - vedi anche art.
22 legge 340/2000



Note all'allegato 4:
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 e' riportato nelle note all'art. 5.
- L'art. 5 del citato decreto legislativo n. 372 del 4
agosto 1999 e' il seguente:
"Art. 5. Condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale). - 1. L'autorizzazione integrata ambientale
rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere
tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di
cui agli articoli 3 e 6 al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
2. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere
valori limite di emissione fissati per le sostanze
inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato
III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in
quantita' significativa, in considerazione della loro
natura, e delle loro potenzialita' di trasferimento
dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro
(acqua, aria e suolo), nonche' i valori limite di emissione
e immissione sonora ai sensi della vigente normativa in
materia di inquinamento acustico. I valori limite di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non
possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati
dalla vigente normativa nazionale o regionale. Se
necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene
ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del
suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni
per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la
riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori
limite di emissione possono essere integrati o sostituiti
con parametri o misure tecniche equivalenti, Per gli
impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori
limite di emissione tengono conto delle modalita' pratiche
adatte a tali categorie di impianti nonche' dei costi e dei
benefici.
3. Fatto salvo l'art. 6, i valori limite di emissione,
i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al
comma 2 si basano sulle migliori tecniche disponibili,
senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia
specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche
dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica
e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi,
le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o
attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello
di protezione dell'ambiente nel suo insieme.
4. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione nel
rispetto delle linee guida di cui all'art. 3, comma 2, e
del decreto di cui al comma 3 dello stesso articolo.
5. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che
specificano la metodologia e la frequenza di misurazione,
nonche' la relativa procedura di valutazione, in
conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in
materia ambientale, nonche' l'obbligo di comunicare
all'autorita' competente i dati necessari per verificarne
la conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale
integrata. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato 1, le misure di cui al presente comma possono
tenere conto dei costi e benefici.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le
misure relative alle condizioni diverse da quelle di
normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di
arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i
malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
Le disposizioni di cui al successivo art. 8 non si
applicano alle modifiche necessarie per adeguare la
funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti
assoggettati alla direttiva n. 96/1982 CE, le prescrizioni
ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di
incidenti rilevanti stabilite dalla autorita' competente ai
sensi della normativa di recepimento di detta direttiva,
sono riportate nell'autorizzazione integrata ambientale.
7. L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere
altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto,
giudicate opportune dall'autorita' competente".



 
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