Gazzetta n. 271 del 2002-11-19
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 2002
Scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalita' organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;
Constatato che tali collegamenti con la criminalita' organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Lamezia Terme;
Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi costituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Lamezia Terme, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva;
Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro) e' sciolto per la durata di diciotto mesi;
Art. 2.
La gestione del comune di Lamezia Terme (Catanzaro) e' affidata alla commissione straordinaria composta da:
dott. Giorgio Criscuolo - prefetto;
dott. Mario Tafaro - vice prefetto;
rag. Paolo Pirrone - dirigente di seconda fascia.
Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2002 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 231
Allegato
Al Presidente della Repubblica
L'amministrazione comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), i cui organi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di condizionamento da parte della criminalita' organizzata che ne compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' e ne pregiudicano il buon andamento ed il funzionamento dei servizi.
Nel predetto ente, collocato in un contesto ambientale ad alta incidenza criminale, si sono verificati ripetuti, gravi ed inquietanti eventi delittuosi ad opera delle cosche mafiose locali.
Il livello di gravita' della condizione locale e' dato dalla presenza sul territorio di tre agguerrite cosche mafiose, frutto di scissioni e di nuove alleanze, dedite all'attivita' estorsiva, al traffico di sostanze stupefacenti e di armi ed alla infiltrazione nell'imprenditoria locale e negli appalti pubblici. La guerra di mafia apertasi tra le suddette cosche ha fatto registrare in un breve periodo (settembre 2000 - - luglio 2002) ben sedici distinti episodi di agguato di stampo mafioso, caratterizzati da particolare efferatezza e spregiudicatezza di esecuzione, con quindici omicidi e sette ferimenti gravi.
Il contesto cosi' degradato, unitamente all'emergere di specifiche situazioni abbisognevoli di approfondimento, ha motivato l'esigenza di una preventiva analisi dei rischi di esposizioni ad interferenze criminali, anche in relazione alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali gia' programmate.
Invero, il prefetto di Catanzaro, considerati gli elementi gia' emersi dalle indagini, ha disposto l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli accertamenti svolti sia dalla commissione d'accesso sia dalle competenti autorita' investigative, avvalorano la sussistenza di fattori d'inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale, a causa dell'influenza della criminalita' organizzata fortemente radicata nel territorio che, da tempo, attraverso persone di fiducia, mira ad inserirsi nella gestione del comune, gia' sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1991.
Il quadro ambientale emerso dagli accertamenti risulta caratterizzato dagli stretti rapporti di parentela di due consiglieri comunali in carica con altrettanti elementi del disciolto consiglio, a suo tempo indicati nel provvedimento di rigore come gravitanti negli ambienti mafiosi e rinviati a giudizio nel 1995 per il delitto di cui all'art. 416-bis del c.p.; altro consigliere, gia' facente parte del disciolto consiglio ed indicato nel provvedimento di rigore quale beneficiario di voto di scambio in occasione delle elezioni del 1991, e' entrato in consiglio nel luglio 2002.
Rapporti di parentela e affinita' con personaggi appartenenti o vicini alla criminalita' organizzata sono riconducibili ad altri quattro consiglieri, eletti nelle recenti consultazioni.
Concorre a delineare la particolare situazione dell'amministrazione il prossimo ingresso in consiglio comunale di un soggetto attualmente sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di usura. Il medesimo, gia' agli arresti domiciliari, si e' vista respinta il 28 settembre 2002 l'istanza di riesame dalla Corte di cassazione la quale ha specificatamente motivato con la incontrovertibile sua pericolosita' sociale.
Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell'accesso e dagli elementi emersi dagli ulteriori approfondimenti svolti su taluni aspetti della stessa relazione, cui si rinvia integralmente, anomale cointeressenze nella gestione amministrativa dell'ente si rilevano dalla situazione di alcune societa' partecipate dal comune. E stato, infatti, messo in evidenza come, durante l'attuale gestione amministrativa, presso tre di queste, fra cui anche una societa' di cui il comune detiene la maggioranza del capitale sociale, sono stati assunti soggetti con pregiudizi penali. In particolare in una societa', costituita per la gestione dello scalo aeroportuale, di cui il comune detiene il 20% del capitale, risulta assunto per chiamata diretta il congiunto di un personaggio di vertice di una cosca locale. Seppure l'assunzione sia stata effettuata per una forma agevolativa contemplata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, risulta singolare che la scelta sia ricaduta su persona vicina alla criminalita'.
Ulteriori segnali delle possibili cointeressenze si rinvengono nella designazione da parte della giunta, in qualita' di componenti del consiglio di amministrazione di un consorzio, di personaggi collegati al disciolto consiglio comunale, in quanto membri o parenti di membri dello stesso.
Accertamenti in corso, da parte dei competenti organi investigativi, fanno risalire il favoritismo nelle scelte dell'amministrazione anche all'assunzione a tempo determinato, tuttora in atto, del parente di un noto esponente della criminalita' organizzata. In tale vicenda emerge il fattivo interessamento di un consigliere comunale in carica anche nella precedente consiliatura.
Assumono percettibile rilievo, nel quadro delle interferenze subite dall'amministrazione locale, taluni episodi riguardanti un imprenditore locale. E' emerso, infatti, come questi sia riuscito ad ottenere dall'ente una concessione edilizia in sanatoria per la ripresa dell'attivita' estrattiva di una cava, precedentemente posta sotto sequestro preventivo dall'Autorita' giudiziaria, per abusivo esercizio dell'attivita' condotta con notevole pregiudizio ambientale, tale da provocare rilevante dissesto idrogeologico. Appaiono significativi, al riguardo, da una parte, la circostanza che lo stesso sia risultato destinatario del diniego di nulla osta all'acquisto di esplosivi, nonche' di una proposta per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, dall'altra, il mancato esercizio da parte dell'ente di ogni tempestivo controllo, secondo le prescrizioni, sull'attivita' estrattiva e di recupero ambientale.
Peraltro, lo stesso imprenditore e' risultato destinatario di un diniego al rilascio della certificazione antimafia. Inoltre, a seguito delle indagini relative ad un omicidio perpetrato in un agguato di chiaro stampo mafioso, e' emerso che lo stesso imprenditore era, insieme all'ucciso, socio occulto di una societa' titolare di licenza di pubblico esercizio, a seguito dei fatti revocata. Pure questo episodio concorre a delineare il coinvolgimento del soggetto negli ambienti malavitosi locali, rendendo percio' significativi i rapporti anche intensi con alcuni amministratori locali. Ulteriore elemento emblematico della permeabilita' del sistema trova conferma nella circostanza che altri lavori appaltati sono stati eseguiti anche con l'impiego di manodopera e mezzi riferibili alle ditte del sopracitato imprenditore.
Il settore in cui emerge segnatamente l'uso distorto della pubblica amministrazione e' quello degli appalti, notoriamente appetito dalla criminalita' organizzata. Dagli accertamenti svolti viene messa in evidenza la posizione di un ex amministratore, che ha dismesso la carica elettiva per assumere quella di presidente di una societa' consortile mista, in sostituzione del sindaco divenuto incompatibile con la predetta carica. Appare al riguardo significativamente grave, in ragione degli intensi rapporti d'affari intrattenuti con imprenditori coinvolti in indagini di polizia giudiziaria, che lo stesso ricopra tale carica rappresentativa in una societa' la cui prevalente partecipazione al capitale e' di natura pubblica.
Elementi di contiguita' con la criminalita' locale emergono, altresi', dagli stretti rapporti e collegamenti tra le varie imprese che partecipano sistematicamente alle gare indette dal comune con il sistema della licitazione privata: attraverso fittizie fusioni aziendali o accordi precostituiti tra ditte, che trovano conferma anche nello scambio di manodopera fra i concorrenti alle varie gare, si ingenera la concreta possibilita' d'influire sull'esito dell'appalto e quindi sulla scelta del relativo aggiudicatario, alterando cosi' il principio di libera concorrenza. Rivelatrice delle rilevate anomalie gestionali e' l'esecuzione di alcuni lavori di restauro e valorizzazione culturale-turistica concessi in appalto ad una ditta nella quale risultano inseriti appartenenti ad una cosca mafiosa.
Viene indicato come ulteriore segnale della compiacente attivita' dell'amministrazione comunale l'erogazione di contributi straordinari, spesso reiterati, in favore di soggetti con legami di parentela, affinita' e frequentazione con personaggi riconducibili all'alveo della criminalita'.
La vicenda concernente l'assegnazione degli immobili confiscati ad una famiglia mafiosa e' sintomatica del condizionamento dei sodalizi criminosi sulla vita di quell'ente e delle pressioni cui lo stesso e' sottoposto. Da accertamenti in corso risulta che gli assegnatari degli alloggi confiscati sono stati indotti, a seguito di forme intimidatrici esercitate nei loro confronti, a rinunciare al predetto beneficio. Nella circostanza assume un ruolo inquietante l'interessamento di un amministratore proprio in favore della famiglia mafiosa titolare dei beni confiscati.
Nel descritto contesto, in cui e' forte l'incidenza sul territorio della criminalita' organizzata, l'esigenza di funzionalita' degli organi elettivi e della rispondenza ai fondamentali canoni di legalita' dell'apparato dell'ente locale si pone ancora piu' forte e pressante, al precipuo scopo di evitare ogni possibile permeabilita' dell'ente all'influenza della malavita organizzata, che trova nella situazione amministrativo-contabile dell'ente, caratterizzata da diffuso disordine nella tenuta degli atti, nella ripartizione dei compiti e nella inadeguata utilizzazione del personale, l'humus favorevole ad ogni forma di interferenza.
Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si e' determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento per effetto delle interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalita' organizzata che pregiudicano le fondamentali garanzie democratiche.
Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Lamezia Terme, la cui capacita' di determinazione risulta compromessa, l'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.
La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalita' organizzata, tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi.
Il prefetto di Catanzaro, con relazione del 4 settembre 2002, e successiva integrazione del 14 ottobre 2002, che si intendono integralmente richiamate, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme (Catanzaro), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.
Roma, 30 ottobre 2002
Il Ministro dell'interno: Pisanu