Gazzetta n. 271 del 2002-11-19
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 dicembre 2001
Chiusura della gestione liquidatoria dell'"Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato - I.C.P.I.A.".

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, art. 42, con la quale l'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A) e' stato soppresso e posto in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
Accertato che le operazioni di liquidazione dell'Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato (I.C.P.I.A.) sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo;
Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi;
Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di lire 49.595.371 (equivalente ad Euro 25.613,87) ripianato con interventi finanziari a carico del conto n. 21029 (ex 255) di cui al comma 2 dell'art. 14 della citata legge n. 1404/56, acceso presso la tesoreria centrale dello Stato;
Decreta:
Art. 1.
La liquidazione del patrimonio dell'"Istituto di credito per le piccole industrie e l'artigianato - I.C.P.I.A" e' chiusa a tutti gli effetti.
Art. 2.
E' approvato il bilancio finale di liquidazione che chiude con un disavanzo di lire 49.595.371 (equivalente ad euro 25.613,87).
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2001

Il ragioniere generale dello Stato
Monorchio
Allegato
----> Vedere ALLEGATO alle Pagg. 22 - 23 della G.U. <----