Gazzetta n. 271 del 2002-11-19 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 30 ottobre 2002 |
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca". |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2002, recante modalita' per la rivendicazione delle produzioni dei vini v.q.p.r.d. per la campagna vendemmiale 2002-2003; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Solopaca" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche; Vista la domanda presentata dalla cantina sociale di Solopaca (Benevento) e dalla Confederazione provinciale coltivatori diretti di Benevento in data 3 maggio 2001 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e successive modifiche; Visto, sulla sopracitata richiesta di modifica, il parere favorevole della regione Campania; Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Solopaca (Benevento) il 21 febbraio 2002, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Solopaca" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 194 del 20 agosto 2002; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca"; Decreta: Art. 1. 1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2002. | Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata "Solopaca" provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Solopaca", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2002, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della regione Campania, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente. | Art. 3. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Solopaca" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 ottobre 2002 Il direttore generale reggente: Abate | Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "SOLOPACA" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Solopaca" e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie: "Solopaca" bianco; "Solopaca" Falanghina; "Solopaca" rosso; "Solopaca" rosso superiore; "Solopaca" rosato; "Solopaca" Aglianico; "Solopaca" spumante. La denominazione di origine controllata "Solopaca", accompagnata dalla specificazione "Classico", e' riservata ai vini bianchi e rossi, ottenuti esclusivamente dalla vinificazione di uve prodotte nella zona appositamente delimitata nell'art. 3, per le seguenti tipologie: "Solopaca" classico bianco; "Solopaca" classico rosso; "Solopaca" classico rosso riserva. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Solopaca" e "Solopaca" classico, ad esclusione della tipologia ""Solopaca spumante", devono essere ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve provenienti dalle rispettive zone di produzione indicate nel successivo art. 3, da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano le seguenti composizioni ampelografiche: a) Bianco: Trebbiano toscano, dal 40 al 60%; Falanghina, Coda di volpe, Malvasia toscana e Malvasia di Candia (localmente denominata uva Cerreto), da soli o congiuntamente, per la restante parte purche' i vitigni aromatici nel complesso non superino il 20% del totale, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 20%. b) Falanghina: Falanghina, minimo l'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%; c) Rosso (anche per le tipologie "superiore" e "riserva") e rosato: Sangiovese dal 50 al 60%; Aglianico, dal 20 al 40%, possono concorrere i vitigni Piedirosso, Sciascinoso ed altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%; d) Aglianico: Aglianico, minimo l'85%, possono concorrere altri vitigni a bacca rossa non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%; e) Spumante: Falanghina, minimo il 60%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%. Art. 3. a) Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca" devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende l'intero territorio dei comuni di Solopaca, Castelvenere, Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e parte del territorio dei comuni di Cerreto Sannita, Faicchio, Frasso Telesino, Melizzano, San Lorenzello, San Salvatore Telesino, Telese e Vitulano, tutti in provincia di Benevento. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza dei confini comunali di San Lorenzo Maggiore, Guardia Sanframondi, San Lupo e Cerreto Sannita in localita' Ripe del Corvo, la linea di delimitazione segue verso sud il confine orientale prima e meridionale poi di San Lorenzo Maggiore, fino ad incrociare quello di Vitulano che segue verso sud sud-est fino ad incontrare la mulattiera a quota 349 che segue verso sud-ovest e da quota 305 si immette sul sentiero, verso ovest, passando per le quote 272, 162, 165 e 219, dove incontra il confine del comune di Solopaca, e lo percorre verso sud e poi ovest fino ad incontrare quello di Melizzano che segue verso ovest fino ad incrociare in localita' Acquaviva la strada Solopaca-Frasso Telesino. Prosegue sulla strada per Sant'Agata dei Goti sino al ponte in prossimita' della Masseria Calabrese a quota 315. Da qui lungo il corso d'acqua, verso sud raggiunge il confine meridionale di Frasso Telesino, lo segue verso ovest e poi in direzione nord sino alla strada Dugenta-Frasso Telesino che segue verso nord fino in prossimita' della quota 165 e poi, sempre lungo la strada, procede verso sud per circa 100 metri sino prendere, in direzione ovest, quella che passando per la quota 74 in localita' Torre Maiorano, raggiunge in prossimita' della quota 39 la strada Dugenta-Telese, segue questa in direzione est per la strada che conduce alla localita' Piana che costeggia passando ad ovest della medesima fino a raggiungere la carrareccia in prossimita' della quota 72. Da qui segue una retta che raggiunge, superato il torrente Maltempo, l'edificio contrassegnato con il segno convenzionale degli opifici sulla strada che porta a Melizzano. Da tale punto segue detta strada in direzione nord-ovest sino a congiungersi con quella di Dugenta-Telese, la percorre sino al ponte della Calce da dove prosegue, in direzione nord-est, lungo il confine del comune di Solopaca, sino a raggiungere in localita' Pagnano, la carreggiabile che delimita a nord la localita' Santo Frate. Segue detta strada verso ovest per circa un chilometro e 250 metri e piega poi verso nord lungo la scarpata tra le quote 52 e 45 fino a raggiungere a quota 52 la ferrovia che verso nord attraversa l'abitato di Telese. Segue poi la strada che, in direzione est, va ad intersecare il confine comunale di Castelvenere che segue poi verso nord fino ad incrociare, la strada per Massa La Grotta. Da tale punto di incrocio la linea di delimitazione prosegue verso nordo-vest per il sentiero che, passando per le quote 114 e 112 raggiunge, in prossimita' di quest'ultima quota, la strada per le cave di pietra, la percorre per un tratto di circa 350 metri, segue quindi verso nord il sentiero che, passando alle pendici della collina Della Rocca e attraverso la localita' Vigne Vecchie, raggiunge la strada per Massa, in prossimita' della quota 162, prosegue sempre verso nord lungo questa strada fin quasi al centro abitato di Massa, seguendo all'altezza dell'incrocio con la strada per la masseria del Barone, quella che aggira ad ovest l'abitato, raggiungendo cosi' la sponda del torrente Titerno. Segue verso est la riva del corso d'acqua sino ad incontrare il confine comunale di Cerreto Sannita, da qui segue l'affluente di' sinistra del torrente Titerno passando a sud del centro abitato di Cerreto Sannita fino ad incrociare il sentiero che si congiunge alla strada per il convento dei cappuccini in prossimita' dei ruderi. Una volta incrociato il sentiero lo segue verso sud costeggiando le localita' Lomia di Spita e Cesine di Sopra e passando per le quote 380, 424, 425, 433, 415, 417 e 379; raggiunge il confine comunale di Guardia Sanframondi che segue verso est raggiungendo, in prossimita' delle Ripe del Corvo, il punto di incrocio dei confini comunali da cui era iniziata la delimitazione. b) Le uve destinate alla produzione del vino "Solopaca" classico devono essere prodotte nel comune di Solopaca limitatamente alla zona di seguito specificata: partendo dal ponte sul fiume Calore "Maria Cristina" in localita' "Fontana Sala", si percorre la strada provinciale Bebiana in direzione ovest, fino a raggiungere la quota 64 e voltando a destra si percorre un tratturo per circa 100 m fino a raggiungere un dislivello naturale; si percorre il margine superiore del dislivello, ancora verso ovest, fino a raggiungere la comunale in c/da Vatecupo, e ci si immette proseguendo sempre in direzione ovest, passando per la masseria Abbamondi a quota 67 e fino a raggiungere la masseria Ferri a quota 79; da qui si percorre il sentiero, andando in direzione ovest, fino alla quota 55, immettendosi sulla comunale S. Pietro e proseguendo sempre verso nord-ovest, passando per le quote 55 e poi 50, fino al bivio che forma la via comunale con un sentiero che va verso sud; a questo punto si percorre il margine superiore della ripa naturale, ancora verso ovest superando la strada comunale in c/da Arena, e proseguendo sempre sulla ripa fino a raggiungere in localita' Varriciello, la strada comunale del Procaccia; immettersi sulla strada e percorrerla ancora verso ovest e raggiungendo la via Bebiana proseguire ancora verso ovest fino al limite di confine del comune di Solopaca, in localita' Ponte della Calce; da questo punto si procede sul limite di confine comunale in direzione sud-est, passando in prossimita' delle quote 152, 179, 181, ed in c/da S. Vincenzo si incrocia con la via provinciale proveniente da Frasso Telesino, la si percorre in direzione est verso il centro abitato di Solopaca, fino a quota 212; a questo punto imboccare lo stradone posto a destra e poi immediatamente proseguire a sinistra percorrendo la mulattiera raggiungendo il serbatoio e proseguendo sempre sulla mulattiera dopo il serbatoio verso destra fino a raggiungere la quota 332 loc. Gesucristiello, svoltare a destra sempre percorrendo la mulattiera passando per quota 281 e poi 228, cominciando a scendere in direzione nord voltando a destra secondo il dislivello naturale in prossimita' delle case, proseguendo in direzione est, passando per le quote 196, 197 e sempre in direzione est si raggiunge la mulattiera proveniente da quota 201 a circa 50 m da questa e sempre in direzione est si passa per le quote 214, 268, 273, 265 e fino alla quota 404, limite di confine tra Solopaca e Vitulano; lungo il limite di confine comunale, si scende verso nord raggiungendo la strada proveniente da Paupisi; si svolta a sinistra, verso il cento urbano di Solopaca fino ad immettersi in una stradone posto a destra dopo la prima quota 86, raggiungendo il sentiero che passa per le quote 62, 64 e 76 in loc. Campaminico e fino a quota 82; da questo punto scendere a quota 60 e percorrere il sentiero in direzione ovest fino al ponte "Maria Cristina", punto di partenza. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Solopaca" e "Solopaca" classico devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di tipicita' e qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ben esposti, ubicati su terreni di natura argilloso-calcarea e ben drenati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore a 15 tonnellate per le tipologie bianco, Falanghina e spumante ed alle 13 tonnellate per le tipologie rosso, rosato e Aglianico, in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovra' superare rispettivamente i sei ed i cinque chilogrammi per ceppo. Tale resa e' ridotta ad un massimo di 12 tonnellate di uva per ettaro per le uve destinate alla produzione del "Solopaca" classico Bianco e a 10 tonnellate di uva per ettaro per la tipologia "Solopaca" classico rosso in coltura specializzata, mentre in coltura promiscua non dovra' superare rispettivamente i cinque ed i quatto chilogrammi per ceppo. A tali limiti, e solo ed esclusivamente per i vini a denominazione di origine controllata "Solopaca", la produzione dovra' essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, purche' quella globale non superi del 20% i limiti massimi. La regione Campania con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare alle tipologie "Solopaca" bianco e Falanghina un titolo alcoolometrico volumico minimo naturale del 10,50% vol; ed alle tipologie "Solopaca" rosso, rosato e Aglianico, dell'11,00 vol%. Le uve destinate alla produzione della tipologia "Solopaca" spumante devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 9,50% vol. Tali uve devono essere oggetto di specifica denuncia e non possono essere destinate in alcun caso alla produzione di altre tipologie della denominazione di origine controllata "Solopaca". Le uve destinate alla produzione della tipologia "Solopaca" rosso superiore debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12,00% vol. Le uve destinate alla produzione del "Solopaca" classico devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11.50% vol per il bianco, e del 12,00% vol per la tipologia rosso. Art. 5. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca", ivi compresi la presa di spuma e l'invecchiamento, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi, anche se solo in parte, nella zona di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Benevento. L'uso della specificazione "Classico" in aggiunta alla denominazione di origine controllata "Solopaca" bianco, rosso e rosso riserva e' riservato al vino ottenuto da uve raccolte nella zona di origine piu' antica, delimitata dal precedente art. 3, lettera b). Il vino "Solopaca" Aglianico non puo essere immesso al consumo prima del mese di ottobre dell'anno successivo a quello della vendemmia. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca" con la specificazione "Classico", ivi compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della intera zona di produzione della denominazione di origine controllata "Solopaca", di cui all'art. 3, lettera a). Il vino "Solopaca Rosso Superiore" deve essere sottoposto ad almeno un anno di invecchiamento. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 dicembre dell'anno della vendemmia. La menzione "Classico" e' riservata alle tipologie bianco, rosso e rosso riserva, provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente disciplinare e che vengono immessi al consumo con un titolo alcoolometrico volumico totale di 12,00% per il bianco e 12,50% per il rosso. Il vino "Solopaca" classico rosso deve essere sottoposto ad almeno un anno di invecchiamento; il periodo di invecchiamento decorre dal 1 dicembre dell'anno della vendemmia. Il vino "Solopaca" classico rosso sottoposto ad almeno due anni di invecchiamento puo' fregiarsi in aggiunta della menzione "riserva". Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali, costanti e tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. I vini a denominazione di origine "Solopaca" devono rispondere rispettivamente, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: asciutto, vellutato; titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. Bianco "classico": colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: asciutto, vellutato; titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l; Rosso: colore: rubino piu' o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, vellutato; titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l; Rosso classico: colore: rubino piu' o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, vellutato; titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 23,0 g/l; Rosso superiore: colore: rubino piu' o meno intenso, attenuato con l'invecchiamento; odore: intenso, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, vellutato; titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 12,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l; Falanghina: colore: paglierino scarico; odore: vinoso, gradevole, fresco; sapore: asciutto, armonico, lievemente acidulo; titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,00% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l; Aglianico: colore: rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole; sapore: tipico, asciutto, morbido, vellutato; titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 20,0 g/l; Rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: fragrante, asciutto, talvolta vivace; titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 17,0 g/l; Spumante: colore: paglierino chiaro; odore: vinoso, caratteristico; sapore: tipico, sapido; spuma: fine e persistente; titolo alcoolometrico volumico minimo totale: 11,50% vol; acidita' totale minima: 6,0 g/l; estratto secco netto minimo: 16,0 g/l. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. La menzione "Superiore" e' riservata alla tipologia "Solopaca" rosso proveniente da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, ultimo comma, del presente disciplinare e che venga, immessa al consumo con un titolo alcoolometrico volumico minimo del 12,5%. Art. 7. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca" il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Solopaca" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia. E' consentito altresi' l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sulle bottiglie e sui recipienti contenenti i vini a denominazione di origine controllata "Solopaca" e "Solopaca" classico deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. I vini a denominazione di rigine controllata "Solopaca", nelle tipologie rosso superiore, Falanghina, Aglianico, Spumante, devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro di capacita' fino a 3 litri. Sono vietate le confezioni con tappo a corona o a strappo. E' ammesso il tappo a vite unicamente per i contenitori di capacita' nominale non superiore a 0,375 litri. I vini a denominazione di origine controllata "Solopaca", accompagnati dalla specificazione "Classico", dovranno essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro di capacita' nominale di 0,750 litri ed e' obbligatorio l'utilizzo di tappi di sughero raso bocca. |
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