Gazzetta n. 271 del 2002-11-19
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 agosto 2002
Concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi nazionali denominati "contratti di solidarieta'". (Decreto n. 31445).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, ed in particolare i commi 2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1995, recante "Disciplina, nelle unita' produttive interessate da contratti di solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria, del cumulo dei due distinti benefici.";
Visto il decreto ministeriale in data 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del sopra citato decreto-legge n. 510 del 1996, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Visto l'art. 1, comma 1, della gia' richiamata legge n. 451 del 1994, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante: "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che ha attribuito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri;
Ritenuta la necessita' di disciplinare in maniera organica la materia riguardante la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, gia' oggetto di precedenti specifici atti normativi e ministeriali;
Ritenuta, altresi', la necessita' di dare applicazione all'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991, nella parte in cui prevede che siano stabilite le condizioni e le modalita' per il superamento del limite massimo dei trentasei mesi nell'arco temporale di un quinquennio nei casi della stipula dei suddetti contratti;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi aziendali, di seguito denominati "contratti di solidarieta'", che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Possono fare ricorso al contratto di solidarieta' tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, ivi comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di servizi di pulizia, alle condizioni previste dall'art. 23, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. In conformita' alla suddetta disciplina, la concessione del trattamento regolato dal presente decreto trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato medianiente piu' di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione dell'istanza del trattamento di integrazione salariale, computandosi, a tal fine, anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro.
2. Il requisito occupazionale di cui al comma 1 non trova applicazione per le imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialita' della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Sono escluse dall'applicazione del contratto di solidarieta' le imprese che abbiano presentato istanza per essere ammesse ad una delle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991, ovvero siano state assoggettate ad una delle suddette procedure.
4. Il contratto di solidarieta' non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. A tale riguardo, nel caso di imprese rientranti nel settore edile, deve essere indicato nel suddetto contratto il nominativo dei lavoratori inseriti nella struttura permanente, distinguendo detti lavoratori da quelli appartenenti al casi sopra richiamati.
5. Il ricorso al contratto di solidarieta' non e' ammesso per rapporti di lavoro a tempo determinato, instaurati al fine di soddisfare le esigenze di attivita' produttive soggette a fenomeni di natura stagionale.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Puo' beneficiare del contratto di solidarieta' tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
2. Per i dipendenti con rapporto di lavoro a part-time e' ammissibile l'applicaziore dell'ulteriore riduzione di orario, qualora sia dimostrato il carattere strutturale part-time nella preesistente organizzazione del lavoro.
Art. 4.
Modalita' applicative
1. L'esubero di personale, in relazione al quale viene sottoscritto tra le parti il contratto di solidarieta', deve essere quantificato e motivato nel contratto stesso.
2. Le cause del manifestarsi dell'eccedenza sono individuate anche tenuto conto degli indicatori economico finanziari (risultato di impresa, fatturato, risultato operativo indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, dai quali deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo.
3. La riduzione dell'orario di lavoro e' stabilita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 236 del 1993, cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, della legge n. 608 del 1996, citata nelle premesse, nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
4. Nel contratto di solidarieta' non puo' essere prevista, in via generale, una durata inferiore a dodici mesi e, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 863 del 1984, una durata superiore a ventiquattro mesi.
5. In via generale, il contratto di solidarieta' e' considerato idoneo a perseguire il suo scopo quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti e' tale che il totale del numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulti superiore nella misura del 30%, ovvero inferiore nella stessa misura percentuale, al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero. Il parametro di riferimento e' costituito dall'orario di lavoro su base settimanale.
6. Qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare nel senso di una minore riduzione di orario, cosi' come gia' determinata nel contratto di solidarieta', le modalita' di tale deroga devono essere previste nel contratto stesso. L'azienda comunica l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tutti i casi in cui la deroga sia nel senso di una maggiore riduzione di orario, gia' ridotto in virtu' del contratto di solidarieta', e' obbligatoria la sottoscrizione di un nuovo contratto di solidarieta' e la conseguente presentazione di nuova domanda.
7. In via generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarieta', oltre l'orario full-time previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria.
Art. 5.
Pagamento diretto
1. In via generale, ed in quanto non previsto dalla normativa che disciplina i contratti di solidarieta', non e' autorizzato il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale. Tuttavia, nei casi in cui, nel corso di attuazione del contratto di solidarieta', l'impresa cessi l'attivita', o sia assoggettata a procedura concorsuale, puo' essere adottata, previa richiesta aziendale, specifica autorizzazione al pagamento diretto da parte dell'I.N.P.S.
Art. 6.
Richiesta di un nuovo contratto di solidarieta'
1. Qualora il contratto di solidarieta' raggiunga la durata massima prevista dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, un nuovo contratto di solidarieta' puo' essere stipulato, per le medesime unita' aziendali coinvolte dal contratto precedente, decorsi dodici mesi.
Art. 7.
Deroga ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 223 del 1991
1. Fermo restando l'arco temporale fissato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608 del 1996, il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, puo' essere superato nelle singole unita' produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarieta' abbia la finalita' di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilita' di cui all'art. 4 della citata legge n. 223 del 1991. In tale caso, la deroga al predetto limite massimo deve essere finalizzata al mantenimento in azienda di almeno il 50% delle eccedenze dichiarate nel contratto di solidarieta', nel quale deve essere espressamente confermata la predetta finalita'.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Le modalita' ed i criteri indicati nei precedenti articoli si applicano ai contratti di solidarieta' stipulati successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.
2. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2002
Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 163