Gazzetta n. 271 del 2002-11-19 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 20 agosto 2002 |
Criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. (Decreto n. 31447). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera del comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.) del 13 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, che ha individuato i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della citata legge n. 223 del 1991; Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; Vista la deliberazione n. 96 del 15 novembre 2001 del suddetto comitato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/99: devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale; Vista la propria direttiva generale annuale sull'azione amministrativa e sulla gestione emanata, per l'anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei Conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l'aggiornamento dei suddetti criteri; Considerato che, negli anni trascorsi dall'adozione della citata delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, si e' constatato, in fase di istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri dalla stessa recati sono da ritenersi superati in conseguenza dell'evoluzione legislativa in materia di ammortizzatori sociali, nonche' in considerazione dei cambiamenti dei processi produttivi delle grandi aziende e delle continue ripercussioni per l'occupazione nelle piccole e medie aziende; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed all'aggiornamento della citata delibera C.I.P.I. 13 luglio 1993; Decreta: Art. 1. Limite di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale 1. Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabilito dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, cosi' come interpretato dall'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, puo' essere superato nelle singole unita' aziendali nelle fattispecie contemplate dall'art. 3 della citata legge n. 223 del 1991 (procedure concorsuali), a condizione che: a) l'attivita' produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi prima dell'avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento; b) l'attivita' sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale. 2. La deroga del limite temporale imposta dall'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 deve essere espressamente richiesta nella domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale, inviata o presentata al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cura del curatore, liquidatore o commissario. Alla domanda stessa deve essere allegata la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate. | Art. 2. Trasformazione dell'assetto proprietario aziendale 1. Qualora sia intervenuta una significativa trasformazione dell'assetto proprietario, le imprese possono presentare solo programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con esclusione dei piani di risanamento per crisi aziendale. 2. Il mutamento effettivo dell'assetto proprietario deve essere dimostrato mediante il passaggio ad altro soggetto della maggioranza o del controllo nel caso di societa' quotate in borsa. 3. Per apporto di capitale si intende sia l'aumento del capitale sociale, sia i versamenti a titolo di apporti patrimoniali, eseguiti dai soci che acquisiscono la maggioranza o il controllo, per fornire alla societa' un capitale di rischio e risorse delle quali la societa' puo' liberamente disporre per le proprie esigenze operative. 4. Si considera rilevante l'apporto di capitale di cui al comma 3 che sia maggiore del 25% del capitale sociale precedente la trasformazione e comunque non inferiore ad 1 milione di euro, quando la durata del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria sia pari o inferiore a dodici mesi. Qualora la durata del predetto programma sia superiore a dodici mesi, l'apporto di capitale non potra' essere inferiore a 2 milioni di euro. 5. Nel caso in cui l'apporto di capitale di cui al comma 4 consista nel solo aumento del capitale sociale, si considerano rilevanti gli investimenti di ammontare non inferiore al 20% del predetto apporto di capitale. Nel caso in cui l'apporto di capitale consista nei versamenti come definiti nel precedente comma 3, si considerano rilevanti gli investimenti di ammontare pari al 50% dell'importo dei suddetti versamenti. | Art. 3. Disposizioni transitorie e finali 1. Le istanze di prima approvazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, nelle quali si chiede l'applicazione dell'art. 1, comma 10, della legge n. 223 del 1991, presentate dalle imprese prima della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono comunque valutate sulla base dei precedenti criteri stabiliti dalla delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993. 2. L'efficacia della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialita' della normativa, sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 agosto 2002 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 165 |
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