IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80; Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 268 del 16 novembre 2000; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 15 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2001; Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; Visto il regolamento (CE) n. 1326/2001 della Commissione che introduce misure transitorie per consentire il passaggio al sopra citato regolamento (CE) n. 999/2001 e ne modifica gli allegati VII e XI; Visto il regolamento (CE) n. 270/2002 della Commissione del 14 febbraio 2002 che modifica il regolamento CE n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i materiali a rischio specifico e la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, nonche' il regolamento CE n. 1326/2001 riguardo all'alimentazione degli animali e all'immissione sul mercato di ovini e caprini e dei loro prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione del 21 agosto 2002 che modifica gli allegati III, VII e XI del regolamento n. 999/2001 del Parlamento europeo; Vista l'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2001; Vista l'ordinanza 24 dicembre 2001, che prorogava fino al 30 settembre 2002 le misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro della sanita' del 27 marzo 2001; Tenuto conto che proroga della predetta ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001 cessa di avere vigore il 30 settembre 2002, ma che non essendo state adottate ulteriori decisioni comunitarie modificative delle precedenti e' necessario e urgente disporre la proroga delle misure sanitarie nazionali contenute nella gia' citata ordinanza 27 marzo 2001; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Ordina: Art. 1. 1. Le misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001 e successive modifiche, citate in premessa, sono prorogate fino al 30 settembre 2003. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 2002 Il Ministro: Sirchia Registrata alla Corte dei conti il 19 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 242 |