Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 maggio 2002
Certificazione di conformita' delle marche auricolari per l'identificazione e la registrazione dei bovini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, recante modalita' per la identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 luglio 2001 di modifica degli allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;
Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2001 di modifica degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante: "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazioni in agricoltura, l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano" convertito in legge 21 dicembre 2001 n. 441;
Visto il decreto 31 gennaio 2002 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie recante disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina, in particolare l'art. 3, comma 5;
Decreta:
Art. 1.
1. I fornitori di marche auricolari iscritti nell'elenco ufficiale tenuto dal Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, devono presentare un'attestazione ufficiale in corso di validita' rilasciata da istituti, organismi o centri di certificazione riconosciuti, nazionali o esteri, dalla quale risulti che in base ad analisi e alle prove effettuate, le marche prodotte e commercializzate sono conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, e successive modifiche; resta ferma la facolta' del Ministero della salute, di sottoporre le marche auricolari in questione a perizia tecnica a campione e rilevazioni in campo per verificarne l'effettiva conformita' alle caratteristiche tecniche sopra richiamate.
2. L'attestazione ufficiale di cui al comma 1, deve essere fornita al Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i fornitori gia' iscritti nel citato elenco ufficiale e contestualmente alla presentazione della domanda per coloro che richiedono per la prima volta l'inserimento nel predetto elenco; in mancanza, i fornitori gia' iscritti sono esclusi dall'elenco ufficiale e le nuove domande d'inserimento respinte.
Il presente decreto, inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2002
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 232
 
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