Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2002 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 29 ottobre 2002 |
Sospensione dei termini di cui all'art. 9 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99. (Deliberazione n. 180/02). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 29 ottobre 2002, premesso che: l'art. 9, comma 9.1, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 204/99) stabilisce che, entro il 31 luglio di ogni anno, a partire dall'anno 2001, ogni esercente il servizio di fornitura di energia elettrica, con riferimento a ciascuna tipologia di utenza autocertifichi all'Autorita' l'ammontare dei ricavi ammessi e dei ricavi effettivi relativi all'anno precedente; l'art. 9, comma 9.5, della deliberazione n. 204/1999, come sostituito dall'art. 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 277 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001, (di seguito: deliberazione n. 228/01) definisce termini e modalita' di rimborso dei ricavi eccedentari; l'art. 9, comma 9.6, della deliberazione n. 204/99, introdotto con la deliberazione dell'Autorita' 25 luglio 2001, n. 174/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 196, del 24 agosto 2001 (di seguito: deliberazione n. 174/01) stabilisce che ciascun esercente comunica all'Autorita', entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono stati effettuati gli accrediti e i rimborsi di cui al comma 9.5, della medesima deliberazione, l'ammontare complessivo di quanto accreditato e rimborsato; con deliberazione dell'Autorita' 25 luglio 2002, n. 145/02 (di seguito: deliberazione n. 145/02), sono stati prorogati i termini previsti dall'art. 9 della deliberazione n. 204/99 ed i termini ad essi collegati; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Viste: la deliberazione n. 204/99; la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 205/99); la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 238/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 238/00); la deliberazione n. 174/01; la deliberazione n. 228/01; la deliberazione n. 145/02; Considerato che, per l'anno 2001: ai sensi dell'art. 6, comma 6.1, della deliberazione n. 204/99, l'opzione tariffaria TV1 comprende la componente \gamma \;\overline{PG}; ai sensi dell'art. 6, comma 6.3, della deliberazione n. 204/99, il parametro ponente \overline{PG} dipende dai prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99; ai sensi dell'art. 9, comma 9.2, della deliberazione n. 204/99, i ricavi ammessi nell'anno sono calcolati in base ai corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1; ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, della deliberazione n. 205/99, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 ed F4, come indicata nella tabella 1, della medesima deliberazione; l'Autorita', con la deliberazione n. 238/00, ha fissato il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99; Considerato che: il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: T.A.R. Lombardia) con sentenze 31 luglio 2001, n. 5286 e n. 5288, ha annullato la deliberazione n. 238/00, nella parte in cui riduce la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione; il Consiglio di Stato, rendendo note le sue decisioni n. 5105/02 e n. 5l06/02, con dispositivi 9 luglio 2002 n. 390 e 9 luglio 2002 n. 391, ha respinto i ricorsi elevati dall'Autorita' per la riforma delle soprarichiamate sentenze del T.A.R. Lombardia, per l'effetto confermando il parziale annullamento della deliberazione n. 238/00 disposto dal T.A.R. Lombardia; Considerato che l'attuazione delle richiamate decisioni del Consiglio di Stato n. 5105/2002 e n. 5106/2002 comporta la rideterminazione da parte dell'Autorita' per l'anno 2001 del valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 205/99; Ritenuto opportuno, in attesa della rideterminazione da parte dell'Autorita' del valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica per l'anno 2001: sospendere i termini di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99 ed i termini da questi dipendenti, con riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno 2001; rimandare ad un successivo provvedimento dell'Autorita' la determinazione del parametro \overline{PG} per l'anno 2001, nonche' la fissazione dei nuovi termini per gli adempimenti previsti dall'art. 9 della deliberazione n. 204/99 e per gli ulteriori adempimenti ad essi collegati, relativi ai ricavi conseguiti nel medesimo anno 2001; Delibera: Art. 1. Sospensione dei termini di cui all'art. 9 della deliberazione n. 204/99 Con riferimento all'anno 2001, i termini di cui all'art. 9 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nel supplemento ordinario, n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre l 999, come successivamente modificata ed integrata, nonche' i termini da essi dipendenti, sono sospesi fino alla nuova determinazione del parametro ponente \gamma \;\overline{PG} con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. |
| Art. 2. Disposizioni finali Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione. Milano, 29 ottobre 2002 Il presidente: Ranci |
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