Gazzetta n. 270 del 18 novembre 2002 (vai al sommario) |
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LEGGE 13 novembre 2002, n. 260 |
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il contributo dello Stato previsto in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza dall'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e' stabilito nell'importo annuo di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 (Adeguamento del contributo statale a favore della biblioteca italiana "Regina Margherita") e' il seguente: "Art. 1. - 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 776, e' elevato a lire 5.000 milioni, anche per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 4 della presente legge.".
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| Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura di 1.417.716 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 novembre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2312): Presentato dall'on. Volonte' ed altri in data 8 febbraio 2002. Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, l'8 marzo 2002 con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 4, 9, 11, 16 luglio 2002 e il 18 settembre 2002. Assegnato nuovamente alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 24 settembre 2002, con pareri delle commissioni I e V. Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, ed approvato il 25 settembre 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1743): Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 3 ottobre 2002, con pareri delle commissioni 1a e 5a. Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, ed approvato il 22 ottobre 2002. |
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