Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 settembre 2002, n. 201
Testo del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 (in Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2002), coordinato con la legge di conversione 14 novembre 2002, n. 259 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
Art. 4.
1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonche' nella (( Gazzetta Ufficiale. Ne da' altresi' comunicazione ai presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale )) decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed e' contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare piu' di sei sedi per ciascun distretto.".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 21
novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 4 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente
della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si
verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli
uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al
verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei
posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito
Internet del Ministero della giustizia, nonche' nella
Gazzetta Ufficiale. Ne da' altresi' comunicazione ai
presidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati del
distretto. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione
delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti
posseduti ed e' contenuta la dichiarazione attestante
l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste
dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede,
inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione
nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini
per la presentazione delle domande da parte degli
interessati.
1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda
di ammissione al tirocinio in piu' di tre distretti diversi
nello stesso anno e non possono indicare piu' di sei sedi
per ciascun distretto.
2. Il presidente della Corte d'appello trasmette le
domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio
giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati,
d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati
del distretto di Corte d'appello, formula le motivate
proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle
domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del
consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della
Corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera
l'ammissione al tirocinio di cui all'art. 4-bis per un
numero di interessati non superiore al doppio del numero di
magistrati da nominare".
 
Art. 5.
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, puo' stipulare" sono sostituite dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare la stipula di";
b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite le seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
c) al comma 2, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente: "ventisei";
c-bis) al comma 4, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di dieci unita'".
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.".
2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "un anno" e' sostituita dalla seguente: "diciotto mesi";
b) la parola: "C.S.M." e' sostituita dalle seguenti: "Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento".
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del ruolo
del personale amministrativo della segreteria e
dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore
della magistratura, a norma dell'art. 13 della legge 28
luglio 1999, n. 266), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 3 (Contratti di collaborazione continuativa). -
1. Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi
stanziati per il funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare
la stipula di contratti di collaborazione continuativa per
esigenze che richiedano particolari professionalita' e
specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria
particolare del vicepresidente e di assistenza ai
consiglieri, anche per periodi determinati.
2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare
piu' di ventisei unita'; scadono automaticamente alla
cessazione della consiliatura; non possono essere rinnovati
e non possono convertirsi in contratti a tempo
indeterminato.
3. I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione,
nonche' il relativo compenso devono essere definiti
all'atto della sottoscrizione del contratto.
4. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 siano
pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite
massimo di dieci unita' in aspettativa o comando, senza
alcun onere economico per l'amministrazione di
appartenenza.
4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente
articolo provvede il Segretario generale.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 14 febbraio 2000, n. 37 (Istituzione del ruolo
del personale amministrativo della segreteria e
dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore
della magistratura, a norma dell'art. 13 della legge 28
luglio 1999, n. 266), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 5 (Disciplina transitoria). - 1. In sede di prima
applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo
l'adozione del regolamento previsto dall'art. 2, il
personale del Ministero della giustizia che occupa i posti
previsti dalla precedente pianta organica istituita
dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e
attualmente definita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, puo' presentare
richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.
2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita
valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del
personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente
a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianita'
e del trattamento economico in godimento.
3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione
della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure
di valutazione.
4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui
all'art. 2, e comunque entro diciotto mesi dall'emanazione
del predetto regolamento, il Comitato di Presidenza con
proprio provvedimento, per esigenze di funzionalita' dei
singoli servizi, e limitatamente alle professionalita' piu'
elevate, nel rispetto della riserva di cui al comma 2
dell'art. 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, puo'
coprire i posti vacanti e per non piu' di dieci unita'
mediante passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni
pubbliche a norma dell'art. 33 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
5. Il personale in servizio che non risultasse
vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. e'
restituito alle amministrazioni di provenienza con
assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede
di servizio nel comune di Roma o in altra localita'
indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle
procedure di programmazione delle assunzioni di cui
all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Fino alla completa copertura della pianta organica
conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali
pubbliche, il C.S.M. puo' continuare ad avvalersi del
personale attualmente in servizio in posizione di comando,
distacco o fuori ruolo.".
 
Art. 6. (( 1. Il Ministro della giustizia predispone, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando prioritariamente gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.326.896. Il piano straordinario viene sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono parere entro trenta giorni. Il Ministro riferisce con relazione semestrale alle Camere sullo stato di attuazione del piano straordinario e sui rapporti con l'attuazione del programma ordinario.
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia predispone l'elenco degli istituti penitenziari la cui dismissione puo' avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta.
1-ter. Al piano di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 34, lettera c),
dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria).
"Art. 34. Il Ministro della giustizia:
a) - b) omissis.
c) puo' valersi, ai fini delle acquisizioni dei nuovi
istituti, degli strumenti della locazione finanziaria,
della permuta e della finanza di progetto.".
 
Art. 7.
(Soppresso).
 
Art. 8.
1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo di polizia penitenziaria,";
b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente (( alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria". ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge n.
83/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
133/2002, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 2 (Ufficio centrale interforze per la sicurezza
personale). - 1. Per l'espletamento dei compiti di cui
all'art. 1, il Ministro dell'interno si avvale del
Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito e'
istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza
personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e
in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione
e di vigilanza, in conformita' alle direttive del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
2. L'UCIS, in particolare, provvede:
a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni
relative alle situazioni personali a rischio che il
Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica
(SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza
militare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di
polizia sono tenuti a fornire, curando altresi gli
occorrenti raccordi con l'autorita' giudiziaria e con gli
uffici provinciali di cui all'art. 5;
b) all'individuazione delle modalita' di attuazione
dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli
comportamentali conseguenti;
c) alla pianificazione operativa e delle risorse
assegnate per le esigenze connesse all'attivita' di
prevenzione a tutela dell'incolumita' delle persone
ritenute a rischio;
d) alla predisposizione dei criteri relativi alla
formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze
di polizia impiegato nei compiti di protezione e di
vigilanza previsti dal presente articolo;
e) alla determinazione di criteri per la verifica
dell'idoneita' dei mezzi e degli strumenti speciali
utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;
f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei
contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici
delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio
per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di
polizia.
3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle
procedure di emergenza.
4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui
alla lettera a) del comma 2, l'UCIS puo' attivare il
Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'art. 118
del codice di procedura penale.
5. All'UCIS e' preposto un prefetto o un dirigente
generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale
dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed e'
assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei
carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno.
All'UCIS puo' essere altresi' assegnato personale del Corpo
della guardia di finanza del Corpo di polizia
penitenziaria, di ogni altra amministrazione civile e
militare dello Stato, nonche' due esperti nominati dal
Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 6 della legge 1
aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale diverso
da quello appartenente al Ministero dell'interno si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di
concerto con i Ministri interessati.
6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti
dagli uffici, reparti ed unita' specializzate della Polizia
di Stato dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario,
del Corpo della guardia di finanza e, limitatamente alle
persone appartenenti all'Amministrazione centrale della
giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria.
7. Fermo restando quanto previsto dal presente
articolo, la determinazione del numero e delle competenze
degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonche' la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 1 aprile
1981, n. 121.
8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, individua le alte personalita' istituzionali
nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di
tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro
famiglie e residenze.
9. Eventuali integrazioni e modifiche delle
disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con
la procedura di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in
materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela
del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della
Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e
residenze.
10-bis. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento
successivo del personale impiegato nei compiti di cui al
presente articolo, ove comportino un incremento dei posti
in organico, devono essere compensati con una
corrispondente riduzione di un numero di posti di organico
delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni
interessate equivalente sul piano finanziario.".
 
Art. 9.
1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro (( 20.658.000 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. )) Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 10.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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