Gazzetta n. 269 del 16 novembre 2002 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2002
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della citta' di Roma e provincia, nonche' interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi. (Ordinanza n. 3249).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio della citta' di Roma e provincia, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2002 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1 luglio 1999, recante "Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma e provincia".
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2001, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma e provincia".
Vista la deliberazione n. 406 del 28 marzo 2002, con la quale la giunta regionale del Lazio ha chiesto di estendere all'intera regione Lazio lo stato di emergenza gia' deliberato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per Roma e provincia;
Vista la nota del 9 marzo 2002 del presidente della regione Lazio, con la quale e' stata chiesta l'estensione su tutto il territorio della regione Lazio dei poteri commissariali per la realizzazione di termovalorizzatori ed impiantistica connessa;
Considerato che il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio della regione Lazio risulta tuttora in gran parte incentrato sullo smaltimento in discarica e che l'attuale sistema delle discariche e degli impianti di trattamento dei rifiuti e' inadeguato;
Considerato che la raccolta differenziata e' ancora carente e che per limitare lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e' necessario conseguire, in tempi brevi, sia pure progressivamente, almeno gli obiettivi minimi di raccolta differenziata e riciclaggio stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ed avviare l'utilizzo della frazione residuale dei rifiuti a valle della raccolta differenziata;
Considerato che il recupero dai rifiuti di materiali e di energia costituisce la fase piu' significativa nella gestione integrata dei rifiuti per il superamento della situazione di emergenza nel settore rifiuti nella regione Lazio;
Considerato che la situazione di emergenza potra' essere avviata a soluzione solo se verranno promosse iniziative di carattere straordinario volte al contestuale trattamento, valorizzazione e recupero di materiali e di energia dai rifiuti, in particolare attraverso la raccolta differenziata e la produzione di energia mediante termoutilizzazione;
Constatato che quanto sopra e' conforme agli indirizzi programmatici esposti nel "Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio" approvato in data 10 luglio 2002 dal consiglio regionale del Lazio con delibera n. 112;
Considerato che per ridurre il flusso dei rifiuti speciali avviati in discarica risulta necessario promuovere iniziative che favoriscano il recupero e l'ammodernamento tecnologico del sistema di gestione dei rifiuti speciali nel territorio regionale, nonche' l'autosmaltimento dei rifiuti da parte dei produttori;
Acquisita l'intesa della regione Lazio;
Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il presidente della regione Lazio, gia' commissario delegato per l'attuazione degli interventi relativi al superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nel territorio della citta' di Roma e provincia, e' nominato commissario delegato relativamente all'attuazione degli interventi per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
2. Il commissario delegato pone in essere, sull'intero territorio della regione Lazio, oltre agli interventi di cui alle ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2992 del 23 giugno 1999 e n. 3109 del 28 febbraio 2001, anche le attivita' di cui alla presente ordinanza.
3. I commi 2 e 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, nonche' il comma 3 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, sono soppressi.
4. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, predispone ed approva, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un Piano degli interventi di emergenza per l'intero territorio della regione Lazio, tratto dal "Piano di gestione dei rifiuti nel Lazio" di cui in premessa, avente la finalita' di avviare, nei successivi novanta giorni, i relativi interventi operativi.
5. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio riferisce con proprie relazioni trimestrali al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi di cui al precedente comma 4.
6. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio nomina, d'intesa col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un soggetto attuatore cui affida l'esecuzione delle attivita' di cui alla presente ordinanza.
7. Il compenso da corrispondere al commissario delegato - Presidente della regione Lazio ed al soggettoattuatore di cui al comma 6 e' determinato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con apposito provvedimento, e grava sui fondi del commissario delegato - Presidente della regione Lazio, di cui all'art. 6.
 
Art. 2.
1. Il Piano d'emergenza di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, identifica in ciascun ambito di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente ordinanza, gli obiettivi specifici minimi della raccolta differenziata, nel rispetto dei tempi e di quanto fissato dall'art. 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, le parole "della frazione dei rifiuti urbani residuale" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "energetica della frazione residuale dei rifiuti urbani".
3. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, le parole "assicurando il non superamento del 50% del quantitativo di rifiuti attualmente conferiti in discarica" sono soppresse.
4. La lettera f) del comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 e' soppressa e sostituita dalla seguente: "f) identifica il numero ed i criteri per la localizzazione degli impianti di termoutilizzazione della frazione residuale dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, tenuto conto anche dell'offerta di utilizzo dei rifiuti anzidetti da parte di operatori industriali, preferibilmente se in sostituzione totale o parziale di combustibili tradizionali".
5. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, dopo la parola "avvenga" e' aggiunta la seguente "preferibilmente", e le parole "del combustibile derivato dalla frazione residuale" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "della frazione residuale e dei rifiuti assimilati".
 
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza 2992 del 23 giugno 1999, dopo le parole "lettera b)" vanno aggiunte le seguenti parole:
"A tal fine puo', in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, individuare le aree mediante provvedimento di occupazione di urgenza e di esproprio, approvare i progetti, eseguire le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica ed appalti ed autorizzarne l'esercizio, nei limiti temporali della vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza".
2. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 le parole: "La stipula dei contratti e' subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori industriali, il commissario delegato, il Ministero dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato" sono soppresse.
3. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 le parole: "puo' stipulare, a seguito di procedure di gara comunitarie, il cui bando e' definito dal commissario delegato d'intesa con il Ministro dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "attiva procedure di gara comunitarie, il cui bando e' definito dal commissario delegato - Presidente della regione Lazio, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per stipulare".
4. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 le parole: "31 dicembre 2001" sono soppresse e sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2004".
5. Il comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 e' sostituito dal seguente: "3. L'ENEL, o il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. puo' stipulare, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione delle convenzioni di conferimento dei rifiuti ad impianti industriali esistenti o ad impianti dedicati, di cui ai precedenti commi, convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/1992, e secondo le modalita' di aggiornamento ivi previste, e comunque vigenti alla data di avvio delle procedure di individuazione dei soggetti cui conferire i rifiuti. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative ammesse fino al 30 giugno 1995, che non siano stati realizzati. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante utilizzo dei rifiuti prodotti nella regione Lazio al netto della raccolta differenziata".
6. I commi 2 e 3 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 sono soppressi.
7. Il comma 4 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, cosi' come modificato dal comma 4, art. 2, dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, e soppresso.
8. Il comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, cosi' come modificato dal comma 4, art. 2, dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, e' soppresso e sostituito dal seguente: "5. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, nelle more della realizzazione e della messa in esercizio degli impianti di utilizzazione della frazione residuale alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, puo' approvare i progetti e disporne la realizzazione in appositi siti dedicati, di impianti per lo stoccaggio provvisorio. A tal fine puo', in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, individuare le relative aree, procedere alla emanazione dei decreti di occupazione di urgenza e/o di esproprio, approvare i progetti, eseguire le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia di urbanistica ed appalti, autorizzare l'esercizio e predisporre le condizioni per la eventuale bonifica, nei limiti temporali della vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza. Gli oneri relativi alle attivita' ed agli interventi di cui al presente comma sono posti a carico dei fondi del commissario delegato - Presidente della regione Lazio.
9. La localizzazione degli impianti relativi al ciclo dei rifiuti urbani previsti dal Piano d'emergenza, ivi compresi gli impianti di termoutilizzazione nonche' quelli per lo stoccaggio anche provvisorio, afferenti all'ambito di interesse del comune di Roma sono determinati sentito il comune stesso, che si pronuncia in merito entro quindici giorni dalla richiesta del commissario delegato.
 
Art. 4.
1. La commissione scientifica di cui al comma 6 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999, cosi' come prorogata dal comma 2, art. 1 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, cessa la propria attivita' dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per coadiuvare il commissario delegato - Presidente della regione Lazio nell'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio istituisce una commissione tecnico-scientifica composta dal presidente, nominato dal medesimo Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, sentito il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, e da otto membri, di cui due designati dallo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due designati dal Dipartimento della protezione civile e quattro designati dal citato commissario delegato - Presidente della regione Lazio.
3. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere al presidente ed ai componenti della commissione di cui al comma 2 sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico dei fondi assegnati al commissario delegato - Presidente della regione Lazio.
 
Art. 5.
1. Al comma 3 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 2992 del 23 giugno 1999 le parole: "Il Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle parole: "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
2. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001, le parole: "ulteriori dieci unita'" sono soppresse e sostituite dalle parole: "ulteriori venti unita'"; le parole "tre unita' di personale tecnico" sono soppresse e sostituite dalle parole: "sette consulenti" ed infine le parole: "sulla base delle tariffe professionali vigenti" sono soppresse e sostituite dalle parole: "sulla base dei compensi previsti dai regolamenti regionali".
3. Al comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 3109 del 28 febbraio 2001 e' aggiunto il seguente capoverso: "Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio potra' avvalersi, per gli interventi di competenza e in deroga all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, anche di soggetti esterni alla pubblica amministrazione e di provata esperienza professionale, con modalita' di pagamento conformi alle disposizioni ed ai regolamenti regionali".
 
Art. 6.
1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato - Presidente della regione Lazio dispone di un finanziamento pari a tre milioni di euro, a valere sul capitolo E 33509 "Fondo regionale per l'ambiente" del bilancio di previsione 2002 della regione Lazio.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilita' generale dello Stato in materia di contabilita' speciale, direttamente sulla contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato per le attivita' riguardanti la citta' di Roma e provincia, alla quale lo stesso commissario potra' attingere per le attivita' relative all'attuazione degli interventi inerenti alle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.
 
Art. 7.
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, ad eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.
2. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone