Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2002 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 novembre 2002
Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 "Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali";
Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 482/2001, concernente "Pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea";
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
Elementi da indicare nei titoli di spesa
I titoli di spesa emessi per i pagamenti in euro nell'ambito dei Paesi aderenti all'UME (Unione monetaria europea), ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, oltre agli elementi previsti dalla vigente normativa di tesoreria riportano:
il codice BIC (Bank identifier code) identificativo della banca;
il codice IBAN (International bank address number) che esprime le coordinate bancarie del conto corrente indicato dal creditore.
I titoli di spesa vengono normalmente estinti mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore.
Ove il creditore non abbia indicato un conto corrente bancario o postale, il titolo di spesa viene reso estinguibile mediante commutazione in assegno bancario non trasferibile a favore del creditore, da inviare all'indirizzo da riportare sul titolo. La Banca d'Italia individua la banca che effettua il servizio di pagamento.
Le amministrazioni militari possono emettere titoli di spesa a favore di persone fisiche, indicate con le complete generalita' e con gli estremi del documento di riconoscimento da esibire all'atto del pagamento, da accreditare a favore della banca prescelta, designata con il codice BIC, per il successivo pagamento in contanti.
Gli organismi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Banca d'Italia modalita' di effettuazione dei pagamenti atte a garantire la riservatezza delle operazioni.
I titoli di spesa previsti dai precedenti commi riportano l'indicazione della causale valutaria secondo le codifiche di cui all'elenco allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
Titoli di spesa cartacei
Nei titoli di spesa cartacei i codici BIC ed IBAN vengono indicati dopo il nominativo del beneficiario, la causale valutaria viene riportata nello spazio riservato alla causale di pagamento.
Possono essere emessi titoli collettivi accompagnati da elenchi, anche informatici, recanti i nominativi dei beneficiari, gli importi dovuti e gli altri elementi previsti dall'art. 1.
I titoli cartacei sono localizzati sulle tesorerie di competenza.
 
Art. 3.
Titoli di spesa informatici
I mandati informatici sono localizzati sulla Tesoreria centrale. La causale valutaria, i codici BIC e IBAN nel caso di pagamento mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale, ovvero l'indirizzo del beneficiario nel caso di pagamento a mezzo assegno, sono riportati nel campo relativo alla causale. Ove quest'ultimo sia insufficiente a contenere anche la descrizione della causale, le amministrazioni emittenti indicano gli estremi del protocollo di una successiva nota integrativa che viene trasmessa alla Tesoreria centrale, contenente l'indicazione della causale di pagamento. Tale nota fa riferimento agli estremi del mandato.
Il Ministero degli affari esteri, per i propri pagamenti relativi ad ordini di rimessa a favore delle sedi all'estero emette mandati informatici per l'importo globale dei pagamenti da eseguire indicando la prima delle sedi all'estero beneficiarie seguita dalla locuzione "ed altri". Per tali mandati, in allegato, il SICOGE (Sistema informatico di contabilita' gestionale finanziaria) invia al SIRGS (Sistema informatico della ragioneria generale dello Stato) e questi all'amministrazione centrale della Banca d'Italia l'elenco delle sedi beneficiarie contenente:
gli estremi di riferimento del mandato;
le sedi beneficiarie e il codice che consente di individuare il funzionario delegato operante presso la sede all'estero in favore del quale viene emesso l'ordine di rimessa;
l'importo spettante a ciascuna sede e la relativa causale di pagamento;
le modalita' di pagamento e gli altri elementi di cui all'art. 1;
il totale degli importi ricompresi nell'elenco, che deve coincidere con l'importo del mandato.
Le relative procedure saranno realizzate previi accordi tra il Ministero degli affari esteri, la Banca d'Italia e il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato.
I pagamenti di cui al secondo comma hanno valore di ordini di rimessa.
In via transitoria, sino a che non siano realizzate le procedure volte a finalizzare automaticamente le disposizioni di pagamento sul sistema TARGET (Trans european automated real time gross settlement express transfer, Sistema transeuropeo di bonifici espressi automatizzati a compensazione lorda in tempo reale), per i mandati di cui al secondo comma il Ministero degli affari esteri invia alla predetta amministrazione della Banca d'Italia il previsto elenco delle sedi beneficiarie con gli elementi richiesti su supporto cartaceo e/o supporto magnetico.
 
Art. 4. Titoli di spesa per il pagamento di pensioni ed assegni vitalizi a
carico del bilancio dello Stato
Il pagamento delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato, effettuato tramite gli Istituti di credito corrispondenti del Tesoro o le rappresentanze diplomatiche o consolari e' disposto a cura dell'amministrazione ordinante con cadenza bimestrale nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato con titoli di spesa da estinguersi, con le modalita' previste dall'art. 1 del presente decreto, a favore degli Istituti di credito o delle rappresentanze diplomatiche o consolari. Questi ultimi effettuano il pagamento ai beneficiari, secondo le modalita' in vigore ed in base agli elenchi descrittivi e ai supporti informatici ad essi inviati dall'Amministrazione ordinante.
Trascorsi tre mesi dalla scadenza delle rate, gli Istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono alla Banca d'Italia, con le modalita' di cui all'art. 8, comma 1, gli importi non pagati con l'indicazione del bimestre a cui si riferiscono. Detti importi sono versati cumulativamente al Capo X, capitolo 2368 a cura della Banca d'Italia, la quale trasmette la relativa quietanza all'amministrazione ordinante.
Contemporaneamente gli Istituti di credito o le rappresentanze diplomatiche o consolari restituiscono all'amministrazione ordinante gli elenchi descrittivi evidenziando in una apposita distinta le partite di spesa non pagate e l'importo totale restituito alla Banca d'Italia.
Per il pagamento in euro in ambito UME delle pensioni e degli assegni vitalizi a carico del bilancio dello Stato l'amministrazione ordinante puo' altresi' emettere un titolo per l'importo globale dei pagamenti da eseguire a carico di ciascun capitolo di spesa, indicando il primo dei beneficiari seguito dalla locuzione "ed altri". Tali titoli sono trasmessi anche per via informatica alla Banca d'Italia, con flusso separato rispetto ai pagamenti domestici. A fronte di ciascun titolo l'amministrazione ordinante invia all'amministrazione centrale della Banca d'Italia l'elenco dei creditori che dovra' riportare gli estremi di riferimento del titolo di spesa e indicare, oltre agli elementi previsti dall'art. 1:
le generalita' dei beneficiari;
il numero di iscrizione delle partite di spesa;
il mese di esigibilita'.
Gli importi non potuti accreditare ai conti correnti bancari o postali e quelli degli assegni bancari non potuti recapitare, sono versati cumulativamente al Capo X capitolo 2368 a cura della stessa Banca d'Italia la quale trasmette la relativa quietanza all'amministrazione ordinante con l'indicazione dei pagamenti a cui le somme si riferiscono.
 
Art. 5.
Esecuzione dei pagamenti
La Banca d'Italia estingue i titoli di spesa ed immette le disposizioni di pagamento nel sistema TARGET nel tempo tecnico necessario. Nei casi di pagamenti disposti con un titolo di spesa di importo globale accompagnato da un elenco di beneficiari, i pagamenti possono essere ripartiti su diverse giornate. In tale ipotesi il titolo di spesa viene esitato sotto la data di esecuzione dell'ultimo pagamento; i pagamenti nel frattempo eseguiti vengono scritturati al conto sospeso collettivi.
 
Art. 6.
Aperture di credito documentario
I pagamenti effettuati mediante aperture di credito documentario in euro nell'UME vengono gestiti dall'Ufficio italiano dei cambi.
A tal fine le amministrazioni ordinanti emettono, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, da accreditare sul conto E712000000 che l'Ufficio italiano dei cambi intrattiene con la Banca d'Italia, ai fini del successivo riconoscimento ai beneficiari.
Le amministrazioni richiedenti inviano inoltre all'Ufficio italiano dei cambi idonee richieste accompagnate dalla copia del titolo di spesa e contenenti, oltre a quelli indicati dall'art. 1, i seguenti elementi:
causale del pagamento;
scadenza del credito documentario;
condizioni del credito documentario (revocabile/non revocabile, trasferibile/non trasferibile, da confermare/da non confermare);
modalita' delle spedizioni o dei pagamenti;
indicazione dettagliata dei documenti richiesti a fronte di utilizzi del credito documentario.
 
Art. 7.
Pagamenti non andati a buon fine
Nel caso di importi non potuti accreditare ai conti correnti bancari o postali, ovvero di assegni bancari non potuti recapitare, con esclusione di quelli relativi ai titoli di spesa di cui all'art. 4, la Banca d'Italia versa le somme:
sul conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale a favore del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGEPA (Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni), ai sensi dell'art. 544-bis delle IGST (Istruzioni generali sui servizi del Tesoro), nel caso di mandati informatici;
sulle contabilita' speciali sulle quali furono tratti i relativi titoli di spesa, ove il pagamento sia stato disposto con ordinativi di contabilita' speciale.
Negli altri casi vengono costituiti depositi provvisori ai sensi dell'art. 544 delle IGST.
Nel caso di titoli di cui agli articoli 2 e 3 le quote stornate vengono contabilizzate con singoli documenti di entrata inviati dalla Banca d'Italia alle amministrazioni interessate.
 
Art. 8. Pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato in euro in
Unione monetaria europea
I pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato in euro e in UME sono eseguiti di norma a mezzo bonifici bancari o postali tramite il sistema TARGET a favore della Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato (codice BIC: BITA IT R1 343) che provvede alla contabilizzazione della somma a favore del beneficiario finale. A tal fine nella causale del versamento sono riportate, oltre al motivo del pagamento, tutte le indicazioni riguardanti l'esatta imputazione delle somme fornite al debitore dalle amministrazioni creditrici che acquisiscono la relativa quietanza. Ove il versamento affluisca al bilancio dello Stato, le quietanze vengono inviate all'ufficio di bilancio interno al Ministero competente per il successivo inoltro all'ufficio amministrativo interessato del Ministero medesimo.
I pagamenti in favore delle amministrazioni dello Stato possono essere effettuati anche con vaglia postali internazionali intestati alla predetta Tesoreria, recanti nella causale l'indicazione dell'imputazione.
La ricevuta di bonifico e quella del vaglia postale internazionale hanno potere liberatorio nei confronti del versante.
Le somme relative a pagamenti di dubbia imputazione affluiscono transitoriamente in un apposito conto corrente di tesoreria. Accertata la loro destinazione, vengono attribuite al beneficiario finale.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2002
Il Ministro: Tremonti
 
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