IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche; Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 e successive modifiche; Vista la decisione della Commissione 98/272/ del 5 giugno 2000; Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato, in particolare, dal regolamento (CE) 1248/2001 della Commissione europea; Considerato che, allo stato attuale, non vi sono elementi che comprovino la veridicita' dei presupposti scientifici che sono alla base dei test in vivo attualmente in commercio per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili; Considerato che in base al regolamento (CE) 999/2001 e successive modifiche, le uniche prove autorizzate ai fini diagnostici della BSE sono quelle indicate nell'allegato III capitolo C del medesimo regolamento; Considerato che la Commissione europea non ha sottoposto a processo di validazione alcuna metodica per le encefalopatie spongiformi trasmissibili da effettuarsi su animali ancora in vita; Visto e preso atto del parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' in data 23 luglio 2002 che conferma la non idoneita' alla diagnosi delle encefalopatie spongiformi animali mediante i kit intravitam attualmente in commercio; Ritenuto che i possibili falsi positivi rilevabili a seguito dell'utilizzo dei test in questione possono indurre a sottrarre gli animali dai controlli ufficiali obbligatori per BSE, alimentando in tal modo le macellazioni clandestine e il relativo mercato con gravi rischi per la salute dei consumatori; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Ordina: Art. 1. 1) Sono vietate la commercializzazione e l'utilizzo di metodiche in vivo per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. 2) Fino alla avvenuta validazione ufficiale da parte della Commissione europea delle metodiche in vivo per la diagnosi delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, puo' autorizzarne l'impiego, a soli fini sperimentali e stabilendone le relative modalita', esclusivamente a favore di istituti ufficialmente riconosciuti che ne facciano motivata richiesta. La presente ordinanza ha validita' di un anno a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 ottobre 2002 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 241 |