Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2002 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 8 novembre 2002
Individuazione dei beni immobili di proprieta' indivisa dell'INPS e dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;
Viste le note n. 3003310 del 18 luglio 2002, n. 3003976 del 23 settembre 2002, n. 074/PI/2002 del 7 ottobre 2002 e n. 3004783 del 5 novembre 2002 con le quali l'INPS ha trasmesso un elenco di immobili o di porzioni di immobili pervenuti in proprieta' pro quota allo stesso e all'INAIL a seguito della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996;
Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del demanio;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;
Decreta:
Art. 1.
I beni immobili di seguito indicati sono di proprieta' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura rispettivamente del 90% e del 10% delle quote di devoluzione fissate dal citato decreto 23 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996:

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| | | | | Quota di
Citta' | Indirizzo |Civico |Foglio|Particella| proprieta' ===================================================================== Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio |Via A. Maria | | | | Calabria) |Curcio |17 |61 |970 |1/5 --------------------------------------------------------------------- Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio |Via A. Maria | | | | Calabria) |Curcio |35 |61 |950 |1/5 --------------------------------------------------------------------- Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio | | | | | Calabria) |Via Cimitero |37 |30 |292 |1/5 --------------------------------------------------------------------- Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio | | | | | Calabria) |Via Seminario |43/45 |61 |965 |1/2 --------------------------------------------------------------------- Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio | | | | | Calabria) |Via Terni |16 |39 |100 |100% --------------------------------------------------------------------- Plati' | | | | | (Reggio | | | | | Calabria) |Via Trimpoli |19 |13 | |100% --------------------------------------------------------------------- Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio | | | | | Calabria) |Via Tuba |84/86 |39 |356 |100% --------------------------------------------------------------------- Sinopoli | | | | | (Reggio |Via V. | | | | Calabria) |Emanuele |110/112|10 |338 |100%
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura rispettivamente del 90% e del 10% delle quote di devoluzione fissate dal citato decreto 23 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996 e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.
Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.
 
Art. 6.
Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 novembre 2002
Il direttore: Spitz
 
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