Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 8 novembre 2002 |
Individuazione dei beni immobili di proprieta' indivisa dell'INPS e dell'INAIL. |
|
|
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Viste le note n. 3003310 del 18 luglio 2002, n. 3003976 del 23 settembre 2002, n. 074/PI/2002 del 7 ottobre 2002 e n. 3004783 del 5 novembre 2002 con le quali l'INPS ha trasmesso un elenco di immobili o di porzioni di immobili pervenuti in proprieta' pro quota allo stesso e all'INAIL a seguito della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 23 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996; Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" che ha istituito l'Agenzia del demanio; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001; Decreta: Art. 1. I beni immobili di seguito indicati sono di proprieta' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura rispettivamente del 90% e del 10% delle quote di devoluzione fissate dal citato decreto 23 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996:
===================================================================== | | | | | Quota di Citta' | Indirizzo |Civico |Foglio|Particella| proprieta' ===================================================================== Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio |Via A. Maria | | | | Calabria) |Curcio |17 |61 |970 |1/5 --------------------------------------------------------------------- Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio |Via A. Maria | | | | Calabria) |Curcio |35 |61 |950 |1/5 --------------------------------------------------------------------- Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio | | | | | Calabria) |Via Cimitero |37 |30 |292 |1/5 --------------------------------------------------------------------- Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio | | | | | Calabria) |Via Seminario |43/45 |61 |965 |1/2 --------------------------------------------------------------------- Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio | | | | | Calabria) |Via Terni |16 |39 |100 |100% --------------------------------------------------------------------- Plati' | | | | | (Reggio | | | | | Calabria) |Via Trimpoli |19 |13 | |100% --------------------------------------------------------------------- Oppido | | | | | Mamertina | | | | | (Reggio | | | | | Calabria) |Via Tuba |84/86 |39 |356 |100% --------------------------------------------------------------------- Sinopoli | | | | | (Reggio |Via V. | | | | Calabria) |Emanuele |110/112|10 |338 |100% |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura rispettivamente del 90% e del 10% delle quote di devoluzione fissate dal citato decreto 23 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996 e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3. Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. |
| Art. 5. Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. |
| Art. 6. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2002 Il direttore: Spitz |
|
|
|