Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2002 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 settembre 2002, n. 200
Testo del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, coordinato con la legge di conversione 13 novembre 2002, n. 256 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' sostituito dai seguenti:
"2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, ((delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche,)) possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale ((fino all'80 per cento)) del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. ((In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo' essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;))
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto ((dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento;
c) contributi in conto capitale ((fino all'80 per cento)) per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;
d) (( (lettera soppressa dalla legge di conversione);))
d-bis) ((concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'articolo 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.))
2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita' del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle minori entrate".
2-ter. ((I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa dell'attivita' produttiva). - 1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresi' dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea.
2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del 15 per cento. In alternativa al contributo in conto capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo' essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di conduzione dell'anno in cui si e' verificato l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le modalita' di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma, numero 5), lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento per il ripristino delle strutture aziendali e per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;
d) (soppressa);
d-bis) concessione a favore delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle cooperative frutticole, singole o consorziate, del contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i parametri e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e della conseguente minore commercializzazione in misura non inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente, sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita' del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle minori entrate.
2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni, compatibilmente con le finalita' primarie della presente legge, possono adottare misure volte:
a) al ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a totale carico del Fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere di spesa a totale carico del Fondo.
4. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorita' regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 2, comma 2.
5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso degli interessi passivi a carico del beneficiario sui prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa azienda sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due o piu' anni consecutivi, a partire dagli interventi riguardanti il secondo anno.".
- Si trascrive il testo dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985, recante "Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982 recante norme di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati annui da praticare nelle operazioni di credito agrario":
"Articolo unico. - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari da praticare nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi o effettuate con fondi pubblici di anticipazione, previste dalla vigente normativa in materia di credito agrario, sono cosi' determinati:
1) operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico negli interessi:
a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro;
b) per le zone depresse e svantaggiate del centro-nord: 40% del tasso di riferimento come sopra precisato;
c) per le altre zone del Paese: 60% del tasso di riferimento come sopra precisato;
2) operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal concorso pubblico negli interessi:
a) per le zone montane e per il Mezzogiorno: 30% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministero del tesoro;
b) per le zone depresse e svantaggiate del centro-nord: 40% del tasso di riferimento come sopra precisato;
c) per le altre zone del Paese: 55% del tasso di riferimento come sopra precisato;
3) operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione: 40% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro per i relativi comparti creditizi;
4) operazioni di credito agrario di miglioramento previste dal regolamento CEE n. 797/85 del Consiglio CEE in data 12 marzo 1985:
a) per le zone montane e svantaggiate e per quelle del Mezzogiorno: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro;
b) per le zone depresse del centro-nord: 30% del tasso di riferimento come sopra precisato;
c) per le altre zone del Paese: 50% del tasso di riferimento come sopra precisato;
5) operazioni di soccorso:
a) prestiti fino a cinque anni assistiti dal contributo e dal concorso pubblico negli interessi: 20% del tasso di riferimento periodicamente determinato dal Ministro del tesoro;
b) prestiti fino a cinque anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:
per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli o associati: 20% del tasso di riferimento come sopra specificato;
per le altre categorie: 35% del tasso di riferimento come sopra precisato;
c) mutui a dieci anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:
per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato;
per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato;
d) mutui a quindici anni assistiti dal concorso pubblico negli interessi:
per i coltivatori diretti singoli o associati: 18% del tasso di riferimento come sopra specificato;
per le altre categorie: 25% del tasso di riferimento come sopra precisato.
Per le operazioni di credito agrario di miglioramento di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra fissati si applicano ai contratti condizionati e definitivi stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Analogamente per le operazioni di prestito di cui ai punti 1), 3) e 5) i tassi agevolati minimi come sopra determinati si applicano allorche' le cambiali agrarie relative a dette operazioni siano state rilasciate dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per ogni altra operazione di credito in favore dell'agricoltura disposta dalle regioni che abbia caratteristiche analoghe a quelle di cui al precedente primo comma, i tassi minimi agevolati annui non potranno essere inferiori a quelli come sopra determinati.
Nelle operazioni di credito agrario di miglioramento il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, e' pari al costo di provvista indicato nei relativi decreti ministeriali.
Nelle operazioni di credito agrario di esercizio il tasso di attualizzazione del concorso nel pagamento degli interessi, corrisposto dalle regioni agli istituti ed agli enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, e' pari al tasso di riferimento, depurato della maggiorazione forfettaria indicato nei relativi decreti ministeriali.
Alle operazioni di credito agrario di miglioramento assistite dal contributo pubblico negli interessi si applicano, ai sensi dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i tassi di riferimento, stabiliti dagli organi dello Stato, vigenti rispettivamente al momento della stipula del contratto condizionato per il periodo di preammortamento e di quello definitivo per il periodo dell'ammortamento.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome nei limiti degli statuti e delle rispettive norme di attuazione.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante "Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche":
"Art. 2. - E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari del 1963-64 al 1967-68, per concedere alle aziende agricole di cui al precedente articolo un concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale erogati da istituti od enti esercenti il credito agrario per gli scopi e con i criteri previsti dall'art. 5 della legge 21 luglio 1960, n. 739.
Il concorso dello Stato sara' corrisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste agli istituti ed enti mutuanti, sulla base di elenchi dai medesimi prodotti, in annualita' erogate anticipatamente pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso d'interesse fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e quella calcolata al tasso d'interesse dovuto dalle ditte mutuatarie nella misura previ all'art. 6 della citata legge n. 739.
Ai prestiti si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia di credito agrario di esercizio ivi comprese le norme di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 130. Ciascuna annualita' di rimborso con i relativi interessi e' garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.".
- Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale":
"Art. 9. - Le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e le cooperative frutticole singole o consorziate che procedono all'ammasso delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversita' atmosferiche registratesi nell'azienda di associati, avviando tali prodotti alla distillazione per la produzione di alcool, ricevono, a parziale refusione del danno subito, un contributo corrispondente al 30 per cento dell'imposta di fabbricazione ed alla esenzione dei diritti erariali, per ogni ettanidro di alcool prodotto con la frutta consegnata.
Il valore del contributo dovuto per chilogrammo di prodotto consegnato alle distillerie e' determinato secondo parametri che sono fissati di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Le industrie distillatrici rilasciano alle associazioni dei produttori ed alle cooperative di cui al primo comma del presente articolo bollette di consegne, con timbro a secco dell'UTIF e annotate nel registro materie prime, che costituiscono titolo per la riscossione presso le banche convenzionate, degli importi spettanti a ciascun consegnatario, secondo i parametri di cui al secondo comma del presente articolo.".
 
Art. 1-bis. (( 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, le parole: "lettera d)&", sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Disposizioni particolari relative alle operazioni di credito agrario). - 1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 2, sono prorogate, fino all'erogazione del prestito di esercizio di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non piu' di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con le aziende agricole di cui all'art. 3, comma 1, della presente legge. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.
2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'art. 3, a richiesta degli interessati, previa presentazione della dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, applicando, a norma della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 27 ottobre 1983, il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni puo' intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.
3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.".
 
Art. 2.
1. Il contributo dello Stato sulla spesa per la copertura assicurativa agevolata per le polizze multirischio di cui all'articolo 127, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' concesso, sulla base dei parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324. I parametri sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
2. Per favorire l'ampliamento della base assicurativa a garanzia dei rischi agricoli e per agevolare l'adozione di polizze multirischio sulle rese, sui ricavi, ((sulle strutture)) e sul reddito complessivo aziendale, il ((fondo per la riassicurazione dei rischi)) di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ((cosi' come finanziato dall'articolo 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,)) puo' assumere in riassicurazione e mantiene a proprio carico fino al 100 per cento dei rischi derivanti dalle predette polizze, per un periodo di sperimentazione di durata triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle disponibilita' annuali di bilancio. ((Il predetto contributo e' concesso a condizione che sia accertato il conseguimento di un adeguato vantaggio economico a favore delle imprese agricole.))

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate). - 1. All'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea".
2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e' istituito presso l'ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative del fondo.
4. Le modalita' di erogazione del contributo dello Stato per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle produzioni aziendali, ammesse all'assicurazione agevolata, il contributo dello Stato per il pagamento del premio e' determinato nella misura massima dell'80 per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C n. 28 del 1 febbraio 2000.
6. La riscossione dei contributi consortili puo' essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione della cassa sociale;
b) la contabilita' separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e passiva dalle calamita' e alle iniziative mutualistiche.
8. All'art. 17, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f) la nomina del collegio sindacale, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio .
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, sono comprese nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, recante "Regolamento concernente norme sostitutive dell'art. 9 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sull'assicurazione agricola agevolata":
"Art. 2 (Parametri contributivi). - 1. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi, di cui all'art. 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche ed integrazioni, e' commisurato al 50 per cento della spesa assicurativa ritenuta ammissibile, elevabile fino al 65 per cento nelle zone ad alto rischio climatico, stabilita sulla base di parametri determinati entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. I suddetti parametri sono determinati, per ciascuna garanzia per prodotto e per comune, sulla base degli elementi statistici assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevabili nel Sistema informativo agricolo nazionale, istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, tenuto conto anche delle tariffe applicate nell'anno precedente a quello cui sono riferiti i parametri. Il contributo dello Stato sui premi assicurativi non potra' eccedere il 50 per cento o il 65 per cento della spesa effettivamente sostenuta, entro i limiti dei parametri predetti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21, commi sesto e settimo, della legge 25 maggio 1970, n. 364.".
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", come modificato dalla presente legge:
"Art. 13 (Disposizioni in materia idrica). - 1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per l'anno 2002 e' assegnato al predetto ente un contributo straordinario di 8 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al capitolo n. 1730 "Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dalle relative disposizioni di attuazione, nei casi in cui la realizzazione di schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici o privati, i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono gestire tali schemi idrici tramite societa' di cui mantengano la maggioranza incedibile. I rapporti fra azionisti e societa' sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli obblighi ed i diritti tra le parti.
4-bis. Alle imprese agricole, singole ed associate, e alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccita' negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, che abbiano subito danni in uno dei predetti anni, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedure e modalita' in essa previste, integrate dalle disposizioni del presente articolo.
4-ter. Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003.
4-quater. I consorzi di bonifica e gli altri enti che gestiscono la distribuzione di acqua per l'irrigazione, operanti nei territori delimitati ai sensi del comma 4-bis, che a causa della carenza idrica hanno dovuto sospendere anche parzialmente l'erogazione dell'acqua per usi irrigui, possono concedere per gli anni 2001 e 2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti per la gestione dell'irrigazione e la riduzione fino al cinquanta per cento degli oneri consortili.
4-quinquies. Agli enti di cui al comma 4-quater, che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione delle misure di cui al medesimo comma, sono concessi contributi fino al novanta per cento delle spese non coperte a causa del minore gettito conseguito e, comunque, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
4-sexies. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 e' destinato al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4-septies. Ai fini del mantenimento degli impegni assunti dai beneficiari delle misure contenute nei "Piani di sviluppo rurale (PSR) e nei "Programmi operativi regionali (POR), costituiscono causa di forza maggiore riconosciuta dalle dichiarazioni di stato di calamita', tutti gli interventi che comportano il ridimensionamento temporaneo del potenziale produttivo aziendale, resisi necessari e non procrastinabili per non pregiudicare ulteriormente la produttivita' delle aziende stesse, a causa della perdurante siccita' che ha colpito le regioni dell'Italia meridionale nel corso dell'attuale annata agraria. Con successivo provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni interessate, stabilira' tempi e modalita' di ricostituzione del potenziale produttivo ridimensionato a causa degli eventi siccitosi in questione. Per la campagna 2002, alle imprese di cui al comma 4-bis sono fatti salvi i diritti individuali assegnati ai produttori di carni ovicaprine e di vacche nutrici che non possono ottemperare all'impegno di mantenere nel periodo di detenzione obbligatoria gli animali relativi alle due specie limitatamente ai territori di cui al comma 4-bis. La mancata o ridotta commercializzazione di latte delle imprese titolari di quota di cui al comma 4-bis, verificatasi nella campagna 2002-2003, non comporta la riduzione o la perdita del quantitativo individuale di riferimento di cui hanno titolarita'. Tali misure si applicano fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso.
4-octies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies del presente articolo e' autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede, quanto ad euro 12.900.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-ter, comma 5, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, quanto a 2,6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a 2,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 144, comma 17, della citata legge n. 388 del 2000. Il limite di impegno e' ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella misura di 8 milioni di euro senza alcun vincolo e di 10 milioni di euro in relazione ad analogo cofinanziamento da parte delle regioni interessate.
4-nonies. Per assicurare la realizzazione, l'adeguamento funzionale ed il ripristino di strutture irrigue di rilevanza nazionale nonche' il recupero di risorse idriche disponibili, previsti nel "Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione , approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 18 aprile 2002, i limiti di impegno quindicennali di cui all'art. 141, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono incrementati di 15,494 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
4-decies. Al fine di supportare gli interventi e l'azione delle amministrazioni, degli enti territoriali nonche' degli organismi interessati in materia di approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione, il Ministero delle politiche agricole e forestali, assicura la raccolta di informazioni e dati sulle strutture e infrastrutture idriche esistenti, in corso di realizzazione o programmate per la realizzazione, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), degli enti vigilati nonche' della SOGESID. Per le finalita' del presente comma, e' autorizzata anche l'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite all'ex AGENSUD per scopi di assistenza tecnica. Nell'assicurare il monitoraggio dell'attuazione degli interventi per l'approvvigionamento idrico e per lo sviluppo dell'irrigazione, si procede anche alla definizione dei pregressi rapporti amministrativi di tutte le opere avviate dall'ex AGENSUD anche al fine di pervenire alla definizione e individuazione, per la loro riprogrammazione, di eventuali economie di spesa sulle somme stanziate a valere sul Fondo di cui art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.".
 
Art. 3. (Soppresso dalla legge di conversione)
 
Art. 4.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, e' abrogato. ((A decorrere da tale data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo antecedente le modifiche apportate dal citato decreto-legge n. 273 del 1996.))
1-bis.((Nel periodo transitorio, a decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino al 31 dicembre 2003, per le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, per le quali non risulta attiva alcuna forma di garanzia, gli interventi compensativi dei danni di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti, in misura gradualmente ridotta, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, recante "Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46", come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. (Abrogato dal presente decreto-legge).
2. La riduzione della limitazione percentuale di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.
3. (Soppresso dalla legge di conversione n. 380/1996).
4. Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dall'art. 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996.
5. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'art. 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.".
- Per il testo dell'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale", si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 1.
 
Art. 5.
1. Per favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole ed associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli, nonche' il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, danneggiate dagli eventi climatici avversi dei mesi di ((luglio, agosto e settembre 2002)) e da altre avversita' eccezionali del medesimo anno, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure contenute nella medesima legge.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di ((euro 16.428.047 per l'anno 2002,)) nonche' un limite di impegno quindicennale di ((11.000.000 di euro,)) a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede, quanto ad euro 7.292.392, ((mediante proporzionale riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, alinea, dell'articolo 36)) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, quanto ad euro 4.135.655, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, ((quanto ad euro 5.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero)) e, quanto al suddetto limite di impegno quindicennale, per ((9.000.000 di euro,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 121, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ((e, per i rimanenti 2.000.000 di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.))
3. Le somme di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale":
"Art. 2 (Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1. Per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso, nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 3 e la relativa richiesta di spesa.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il decreto di cui all'art. 3, terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento, stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si rendessero necessarie nel corso della procedura di erogazione si provvede, d'intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.".
- Si trascrive il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57":
"Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, quantificati complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire 68,963 miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere dal 2002 per l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi per l'art. 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Si trascrive il testo dell'art. 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
"Art. 121 (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficolta). - 1. A favore delle imprese agricole, singole ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamita' o da eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficolta', e' istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della redditivita', in conformita' con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C283 del 19 settembre 1997, e successive modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1, e' concesso il concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria potra' impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditivita' dell'impresa, e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e riqualificazione delle attivita' aziendali, con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di qualita' che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.
5. L'importo dei mutui puo' essere ragguagliato all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di redditivita' a lungo termine:
a) conferimenti di capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
c) esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.
7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficolta' finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attivita' agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.".
 
Art. 5-bis.
1. ((Il comma 4-ter dell'articolo 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' sostituito dal seguente:))
"4-ter. ((Alle imprese di cui al comma 4-bis, sono concessi, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 4-octies, finanziamenti decennali a tasso agevolato, per il pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, comprese quelle scadute e non pagate, gia' prorogate o in corso di proroga, poste in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 31 marzo 2003".))

Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 2.
 
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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