Con decreto ministeriale n. 31522 dell'11 ottobre 2002, a decorrere dal 1 marzo 2002, data di adozione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro unico di settore, non e' piu' sussistente il requisito della stabilita' di impiego in favore del personale dipendente della societa' S.p.a. Italgas - Societa' italiana per il gas, sede in Torino. A seguito di quanto disposto dall'art. 1, la societa' in questione, a decorrere dal 1 marzo 2002, non e' piu' esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente, ai sensi dell'art. 40, punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. |