Gazzetta n. 268 del 15 novembre 2002 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 2002, n. 257
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti gli italiani nel Mondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di italiani nel Mondo al relativo Ministro senza portafoglio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la lettera b) e' soppressa.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303 e' riportato nella nota all'art. 1.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Per l'argomento del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, si veda nella nota all'art. 1.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
- 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree
funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome
funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e
artigianato;
b) (lettera soppressa);
c) segreteria del comitato per la liquidazione delle
pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma
1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma
5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7
della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il
risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori
pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura
successiva a quella in cui il presente decreto entra in
vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le
inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
7. E' istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri,
l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono
trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali
ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del
servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230.
L'Agenzia svolge altresi' i compiti relativi al servizio
sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia e' soggetta alla
vigilanza della struttura centrale che esercita
attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.
8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e
verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di
coscienza, promuovendone e curandone la formazione e
l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli
eventuali richiami in caso di pubbliche calamita'.
9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 e'
adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni,
ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile operano sino alla data di nomina degli
organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di
supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto
sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.



 
Art. 2.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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