Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 8 novembre 2002 |
Individuazione dei beni immobili dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia del demanio
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali; Vista la nota n. 1475/DG del 5 novembre 2002 dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in cui e' individuato un ulteriore immobile di proprieta' dello stesso; Vista la dichiarazione dell'I.N.P.D.A.I. contenuta nella nota n. 1475/DG del 5 novembre 2002 con cui si attesta la proprieta' con tutte le accessioni e pertinenze del bene immobile individuato nella nota trasmessa; Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarita' dei beni stessi; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha istituito l'Agenzia del demanio; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001; Decreta: Art. 1. E' di proprieta' dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali il seguente immobile con tutte le accessioni e pertinenze: posizione 025 - citta' Roma - via dei Gracchi, 56 - foglio 404 - particella 94. |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3. Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. |
| Art. 5. Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. |
| Art. 6. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2002 Il direttore dell'Agenzia: Spitz |
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