Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2002 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 5 novembre 2002 |
Individuazione dei beni immobili di proprieta' dello Stato facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. |
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IL DIRETTORE dell'Agenzia del demanio
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante "Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare", convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che ha istituito l'Agenzia del demanio; Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio; Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprieta' dello Stato facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato; Ritenuto che il valore indicato nel sopracitato elenco si riferisce al valore di inventario degli immobili aggiornato alla data del 31 dicembre 2001; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 351/2001; Decreta: Art. 1. Sono di proprieta' dello Stato e appartengono al patrimonio indisponibile e disponibile i beni immobili individuati nell'allegato A facente parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3. Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Art. 4. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. |
| Art. 5. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. |
| Art. 6. Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 2002 Il direttore dell'Agenzia: Spitz |
| Allegato A
----> vedere allegato da pag. 43 a pag. 44 della G.U. <---- |
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