IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; Visto in particolare l'art. 16-ter, comma 1, che determina la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua; Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2002, n. 56, che ha modificato la composizione della Commissione e dispone che il Ministro della salute provvede alla sua ricostituzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge; (Omissis). Visto l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che dispone che i componenti della Commissione hanno diritto ad un compenso, nonche' al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione; Ritenuto di provvedere, per quanto concerne il compenso, con separato provvedimento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: (Omissis). Art. 4. Articolazione della Commissione 1. La Commissione per lo svolgimento della propria attivita' si puo' articolare in sezioni, coordinate da un componente designato dal Presidente della Commissione. Le sezioni sono costituite con provvedimento del Presidente, sentita la Commissione. Le funzioni e le materie di competenza di ciascuna sezione sono definite nel provvedimento di costituzione della sezione, che individua anche le decisioni rimesse alla diretta competenza della sezione; eventuali modifiche alla composizione, alle funzioni ed alle materie di competenza di ciascuna sezione sono disposte dal Presidente, sentita la Commissione. L'assegnazione dei componenti alle singole sezioni e' disposta dal Presidente. 2. In seno alla Commissione e' istituito il Comitato di presidenza costituito dal Presidente, dai vice presidenti e dai coordinatori delle sezioni. Il Comitato, eventualmente integrato, in relazione agli argomenti trattati, con altri membri della Commissione ed esperti su richiesta del Presidente, assicura il coordinamento dell'attivita' della Commissione e delle sezioni e provvede all'esame preventivo delle problematiche da sottoporre alla valutazione o determinazione della Commissione. 3. Il Presidente della Commissione puo' invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i rappresentanti delle regioni e delle province autonome non presenti in Commissione qualora gli argomenti in discussione concernino determinazioni relative ad aspetti e criteri generali del programma E.C.M. o determinazioni a carattere prescrittorio. Il Presidente puo', altresi', invitare a partecipare ai lavori della Commissione o delle sezioni i rappresentanti delle commissioni o comitati regionali E.C.M., costituiti dalle regioni e dalle province autonome. Art. 5. Materie oggetto di consultazione 1. Ogni categoria professionale e' preventivamente sentita sui provvedimenti della Commissione, e su quelli attribuiti alle sezioni, concernenti: a) i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli appartenenti alla categoria in un determinato arco di tempo; b) i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative proprie della categoria. 2. Alle categorie professionali sono portati a conoscenza, successivamente alla loro adozione, i provvedimenti concernenti: a) gli obiettivi formativi di interesse nazionale; b) i requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche; c) i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative; d) gli indirizzi per l'organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale di specifico interesse per la categoria. 3. Per i provvedimenti di cui al comma 1, le categorie devono far conoscere le proprie valutazioni entro il termine stabilito dalla Commissione nella lettera di richiesta del parere. Decorso inutilmente il termine fissato si prescinde dal parere. Per i provvedimenti di cui al comma 2 le categorie professionali possono trasmettere alla Commissione eventuali osservazioni e proposte entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento, salvo termine piu' breve ritenuto necessario dalla Commissione in relazione alla particolare natura del provvedimento ed alle categorie, ordini, collegi e associazioni coinvolti. Art. 6. Categorie professionali 1. Nel caso di categorie professionali con propri ordini o collegi il parere e' acquisito dall'ordine e dal collegio professionale. 2. Nel caso di categorie professionali prive di propri ordini o collegi, il parere e' acquisito dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 3. Oltre che ai soggetti di cui ai comma 1 e 2, la rappresentanza delle categorie, ai fini del presente decreto, compete altresi' alle associazioni sindacali di categoria ed ai sindacati confederali. Art. 7. Aree professionali 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 6, il Presidente della Commissione, per l'esame di specifiche questioni d'interesse di piu' categorie professionali appartenenti a ciascuna delle aree della riabilitazione, tecnico-sanitaria (area tecnico-diagnostica e area tecnico-assistenziale) e della prevenzione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, puo' disporre l'audizione congiunta o l'acquisizione dei pareri di tutte le associazioni dell'area. Art. 8. Audizioni 1. Il Presidente della Commissione, qualora lo ritenga opportuno o gli argomenti posti all'ordine del giorno lo richiedano, puo' invitare a partecipare ai lavori della Commissione funzionari del Ministero della salute e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' rappresentanti delle categorie professionali. Puo', inoltre, invitare esperti di elevata qualificazione professionale in relazione alle specifiche materie trattate. Art. 9. O n e r i 1. Ai componenti della Commissione compete un compenso, da determinare con separato provvedimento di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione. Ai componenti residenti fuori Roma compete il trattamento di missione e i relativi rimborsi delle spese di viaggio, pernottamento e soggiorno secondo le modalita' e l'equiparazione di cui all'art. 28 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. 2. Agli oneri di cui al comma l si provvede a carico del cap. 2129, del bilancio del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi, con le risorse di cui all'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Fino alla riassegnazione dei fondi di cui al richiamato art. 92, comma 5, della legge n. 388 del 2000, agli oneri si provvede con le risorse disponibili sul cap. 2120 del bilancio del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2002 Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 86 |