Gazzetta n. 267 del 14 novembre 2002 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
COMUNICATO
Accordo di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i piloti dipendenti da imprese elicotteristiche esercenti il trasporto aereo non di linea ed il lavoro aereo. Individuazione e modalita' di erogazione delle prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Art. 1.
Tentativo preventivo di conciliazione
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, prima della proclamazione di ogni singola astensione dal lavoro le parti stipulanti, nelle rispettive sedi di competenza, esperiscono un tentativo preventivo di conciliazione in applicazione delle procedure di raffreddamento risultanti nell'allegato 1 che e' parte integrante del presente accordo.
 
Art. 2.
Proclamazione e preavviso
L'effettuazione di ogni singola astensione dal lavoro e' preceduta da una specifica proclamazione scritta, contenente le motivazioni dello sciopero, l'indicazione della data e dell'ora di inizio e termine dell'astensione nonche' l'indicazione dell'estensione territoriale della stessa.
La proclamazione scritta e' trasmessa con un preavviso di almeno dieci giorni, rispetto alla data dell'effettuazione dello sciopero, sia all'impresa che all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.
In caso di sciopero nazionale, la comunicazione scritta e' fatta pervenire dalle organizzazioni sindacali nazionali all'associazione nazionale datoriale di categoria che provvede a trasmetterla alle imprese. In tal caso, le organizzazioni sindacali sono tenute ad osservare un preavviso di almeno dieci giorni.
 
Art. 3.
D u r a t a
Il primo sciopero per ogni tipo di vertenza non puo' superare la durata di 8 ore di lavoro per le basi operanti sul principio delle effemeridi; ovvero di dodici ore per le basi operanti h. 24 (0-24).
Gli scioperi successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non possono superare la durata di 24 ore continuative.
Le astensioni dal lavoro - anche in occasione del primo sciopero, si svolgono in un unico periodo di durata e, comunque, sono effettuate all'inizio o al termine di ogni singolo turno.
 
Art. 4.
Intervallo tra successive astensioni dal lavoro
Tra l'effettuazione di un'astensione dal lavoro e la proclamazione di quella successiva - anche riferita alla medesima vertenza e anche se proclamata da organizzazioni sindacali diverse - e' assicurato un intervallo di almeno dieci giorni.
 
Art. 5.
Periodi di franchigia ed esclusioni
I periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi sono individuati come segue:
dal 15 dicembre al 6 gennaio;
dal lunedi' precedente la Pasqua fino alla domenica successiva;
le ferie estive per un periodo di sei settimane, di norma dal 15 luglio al 31 agosto;
dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio.
Il giorno iniziale e quello finale dei periodi suindicati sono compresi nella franchigia.
 
Art. 6.
Revoca e sospensione
La revoca spontanea dello sciopero proclamato, del quale e' stata gia' data informazione all'utenza, non e' consentita ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, salvo che sia intervenuto un accordo fra le parti interessate, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della commissione di garanzia e dell'autorita' competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge precitata.
La sospensione spontanea dello sciopero proclamato, del quale e' stata gia' data informazione all'utenza, comporta la reiterazione della procedura di cui al precedente art. 2.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali, o grandi eventi che comportino eccezionale presenza di persone.
 
Art. 7.
Adempimenti dell'impresa e normalizzazione del servizio
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 e successive modifiche, l'impresa, almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro, provvede a dare tempestiva comunicazione al committente, nelle forme adeguate, in relazione alla dichiarazione sindacale di cui al precedente art. 2, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione integrale degli stessi.
L'impresa ha altresi' l'obbligo di fornire tempestivamente alla commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni o i rinvii degli scioperi proclamati, le relative motivazioni nonche' le cause di insorgenza dei conflitti.
Al fine di consentire all'impresa di garantire e rendere nota all'utenza la pronta riattivazione del servizio, al termine dello sciopero i dipendenti sono tenuti a rispettare i tempi e le modalita' della ripresa del servizio, cosi' come indicati nella proclamazione dello sciopero, senza che cio' possa essere pregiudicata da ulteriori, concomitanti iniziative sindacali.
 
Art. 8.
Individuazione delle prestazioni indispensabili
Costituisce servizio pubblico essenziale il servizio di elisoccorso, e segnatamente quello delle eliambulanze, il servizio di soccorso in mare e in montagna, il servizio antincendio, nonche' ogni altro utilizzo del mezzo elicottero a tutela della vita e della salute.
Al fine di contemperare il diritto di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 146/1990 e successive modifiche, vengono determinate le prestazioni minime indispensabili come segue.
Per garantire i suddetti servizi in caso di sciopero, le parti concordano che:
all'interno di un medesimo bacino di utenza (provincia o regione) dove il servizio viene espletato con piu' di una base operativa, l'azienda stabilira', di concerto con le rispettive RSA, un sistema di alternanza nella copertura del servizio nel senso che una base potra' effettivamente aderire all'astensione dal lavoro proclamata e l'altra prestera' servizio ma sara' considerata in sciopero virtuale;
analogamente si procedera' nel caso di un numero di basi superiore a due; in tal caso saranno garantite le basi operative all'interno di province non contigue;
qualora la base sia una, si adottera' invece il principio dello sciopero virtuale.
A fronte dell'astensione dal lavoro dei piloti di ogni base (un elicottero) dovra' essere preventivamente assicurata la copertura del territorio di competenza della base in sciopero da almeno una base viciniore.
In mancanza di specifiche convenzioni tra le aziende interessate, le parti si atterranno alle disposizioni impartite dall'autorita' prefettizia individuata nel prefetto del capoluogo di regione.
Quanto sopra sara' attuato secondo uno schema a livello territoriale che si evincera' da una mappa la quale sara' appositamente concordata tra le parti entro trenta giorni dalla firma del presente accordo. Detto schema sara' utile anche laddove la proclamazione di sciopero dovesse riguardare una sola azienda ovvero un solo ambito territoriale.
Il personale coinvolto nello "sciopero virtuale" rinuncera' a percepire la quota-parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero.
Corrispondentemente, per tale periodo, le aziende verseranno un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero.
Qualora per la stessa motivazione dovesse essere effettuata una seconda azione di sciopero, il personale coinvolto nello sciopero virtuale rinuncera' a percepire la quota-parte del valore, diviso due, della retribuzione netta spettante per l'arco di tempo dello sciopero mentre le aziende verseranno, corrispondentemente, un importo pari al valore della retribuzione lorda del dipendente aderente allo sciopero aumentato del 100%. Alla terza proclamazione consecutiva, la predetta quota a carico, dell'azienda sara' aumentata del 200%.
Tali somme saranno devolute secondo le indicazioni vincolanti dell'osservatorio nazionale previsto dall'art. 12 del CCNL del 19 luglio 2001, per finalita' benefiche o di interesse sociale.
Le prestazioni di cui sopra sono garantite con l'impiego del personale normalmente adibito al completo svolgimento delle attivita' individuate nel comma precedente.
 
Art. 9. Individuazione dei lavoratori da inserire nel piano delle prestazioni
indispensabili
Il personale necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili previste dalla legge n. 146/1990 e successive modifiche e' quello normalmente incluso in ciascun turno di lavoro.
In ogni caso i lavoratori a riposo o in ferie programmate non sono inseriti all'interno del piano delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 8, qualora l'astensione dal lavoro coincida con i giorni predetti: in occasione dello sciopero successivo, tali lavoratori sono i primi ad essere inseriti, qualora in servizio, nel piano predetto, secondo criteri di rotazione.
L'impresa rende noti tempestivamente, tramite comunicato da affiggere nei luoghi di lavoro, i nominativi dei preposti aziendali o dei loro sostituti incaricati di dare attuazione agli adempimenti del presente accordo di regolamentazione.
 
Art. 10.
Tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi
Il personale di cui al precedente art. 9 garantisce la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori nonche' la salvaguardia dell'integrita' degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.
 
Art. 11.
Norme sanzionatorie
In ottemperanza all'art. 4, comma 1, della legge n. 83/2000, ai lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione di quanto previsto dal presente accordo di regolamentazione o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non la assicurino, sono applicate le sanzioni previste a termini di legge.
La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 8 comportera' l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 4, comma 4 della legge n. 146/1990 e successive modifiche.
 
Art. 12.
Campo di applicazione
Il presente accordo di regolamentazione si applica ai piloti di elicottero dipendenti dalle imprese esercenti servizi elicotteristici, con riguardo a tutte le attivita' da esse svolte ed individuata nel campo di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e ricomprese nel precedente art. 8.
Ai sensi e per gli effetti della legge n. 146/1990 e successive modifiche, le norme di cui agli articoli 7, 8, 9, relative all'erogazione delle prestazioni indispensabili nonche' all'individuazione dei lavoratori che debbono garantirle, trovano applicazione esclusivamente nei confronti del personale dipendente ivi menzionato.
 
Allegato 1
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO

Le parti, relativamente all'esigenza di eliminare le cause di insorgenza del conflitto, condividono l'obiettivo di mantenere la sede del raffreddamento il piu' vicino possibile a quella interessata alla controversia.
Riguardo alle controversie individuali valgono le norme seguenti: Livello aziendale.
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, cosi' come viene regolata dal CCNL, puo' chiedere che la questione venga esaminata tra la competente direzione e la RSA/RSU interessata.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralita' di dipendenti.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura puo' essere assunta dalla RSA/RSU.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente direzione entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA/RSU interessate per l'esame della controversia, con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni sindacali territoriali.
Al termine di tale fase verra' redatto uno specifico verbale. Livello nazionale.
Permanendo il disaccordo, la controversia sara' sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni nazionali (Associazione datoriale con le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto), che si incontreranno entro i dieci giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorita' giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, ne' si potra' fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo ne' da parte aziendale verra' data attuazione alle questioni oggetto della controversia.
Qualora nel corso delle procedure di raffreddamento una delle parti disattendesse il confronto le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo relativo al livello nazionale.

la FISE |l'ANPAC

AUDIZIONE MARTEDI' 11 GIUGNO 2002

Alle ore 16 presso la sede della commissione di garanzia, si da' corso alla audizione presieduta dal prof. G. Prosperetti; sono presenti i rappresentanti della FISE, della ANPAC della Unione piloti e della UILT Piloti, per discutere sull'accordo di regolamentazione dello sciopero per i piloti di imprese elicotteristiche firmato il 21 maggio 2002 dalla FISE e dall'ANPAC e successivamente firmato il 22 maggio 2002 anche dalla ASPI.
Alla riunione era stata invitata anche l'A.E.I. che ha fatto pervenire una nota di contrarieta' all'accordo in oggetto.
In considerazione della scarsa rappresentativita' di tale associazione datoriale, il prof. Prosperetti decide di dar comunque corso alla riunione.
I rappresentanti della Unione piloti e della UILT piloti lamentano di non aver partecipato alla fase conclusiva dell'accordo, del quale hanno sempre condiviso i principi ispiratori e desiderano puntualizzare l'interpretazione di alcune clausole dell'accordo stesso.
Dopo ampia discussione tutte le parti convengono che l'art. 6, in ordine alla revoca dello sciopero, debba essere interpretata conformemente alla legge nel senso che la revoca da parte dei sindacati puo' comunque legittimamente avvenire fino a cinque giorni prima della data proclamata per l'astensione. Sull'art. 8 le parti si incontreranno per definire la mappa sulla quale saranno indicate, a scacchiera, le coperture del servizio, cosi' risolvendo il problema della definizione del bacino di utenza. Le parti ribadiscono la condivisione del principio che la modalita' dello sciopero virtuale potra' essere considerata qualora non sia possibile assicurare il servizio tramite una base adeguata viciniore.
In ordine alla rinuncia, per lo sciopero virtuale, di una quota parte della retribuzione da parte dei piloti, si chiarisce che si tratta in via generale della devuluzione che gli stessi faranno in beneficenza, salvo espresso mandato alle aziende di destinare direttamente tali somme secondo gli accordi sullo sciopero virtuale e alle relative prestazioni economiche.
Nello stesso articolo, la destinazione delle somme in beneficenza secondo le indicazioni dell'osservatorio nazionale previsto dal CCNL sara' limitata agli scioperi indetti dai sindacati rappresentati nell'osservatorio, mentre gli altri sindacati contratteranno di volta in volta la destinazione delle somme, fermo restando che tutti i sindacati e tutte le aziende resteranno comunque vincolate allo sciopero virtuale.
Poiche' i suddetti chiarimenti rispecchiano pienamente lo spirito delle intese gia' sottoscritte, gli stessi possono essere tradotti in opzioni interpretative, che saranno riprese nella delibera di approvazione dell'accordo stesso senza la necessita' di materiali modifiche del testo dell'accordo.
Con la firma del presente verbale la UILT piloti e l'Unione piloti intendono sottoscrivere a tutti gli effetti l'accordo del 21 maggio 2002.
 
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