Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 novembre 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati": legge 7 novembre 2002, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002 recante "Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale", limitatamente alle seguenti parti: art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 45 del codice di procedura penale: comma 1, limitatamente alle parole: "o determinano motivi di legittimo sospetto"; art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 47 del codice di procedura penale: comma 2, limitatamente alle parole "Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunziati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite, ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1"; art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 48 del codice di procedura penale: comma 3, limitatamente alle parole "L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'art. 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede"; "Fermo quanto disposto dall'art. 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la ripetizione"; art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 49 del codice di procedura penale: comma 4, limitatamente alle parole "La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano gia' presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilita' e non disponga quindi procedersi applicando l'art. 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'art. 48, comma 3 [5], del codice di procedura penale".? Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso la sede dell'"Italia dei Valori - Lista Di Pietro" in via dei Prefetti n. 17 - Roma, referente avv. Mario Di Domenico - tel. 06/44234519. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 novembre 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati": legge 7 novembre 2002, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002 recante "Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale", limitatamente alle seguenti parti: art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 45 del codice di procedura penale: comma 1, limitatamente alle parole: "o determinano motivi di legittimo sospetto"; art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 47 del codice di procedura penale: comma 2, limitatamente alle parole: "Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gia' rigettata o dichiarata inammissibile"; comma 3, limitatamente alle parole: "ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e", art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 48 del codice di procedura penale: comma 3, limitatamente alle parole: "L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'art. 610, comma 1, e' immediatamente comunicata al giudice che procede"; art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 49 del codice di procedura penale: comma 5, limitatamente alle parole: "La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano gia' presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilita' e non disponga quindi procedersi applicando l'art. 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'art. 48, comma 3, del codice di procedura penale". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso la sede dell'Associazione Opposizione Civile nella persona della sig.ra Maria Cristina Naso - via dei Coronari n. 61 - Roma - 06/6879350. |