Gazzetta n. 266 del 13 novembre 2002 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 4 novembre 2002 |
Riconoscimento alla sig.ra Olmos Susana Patricia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Olmos Susana Patricia nata l'11 gennaio 1963 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di "Contador Publico" di cui e' in possesso dal 1989, come attestato dal "Consejo profesional de ciencias economicas" di Cordoba (Argentina) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di "Contadora Publica" conseguito presso la "Universidad Nacional de Cordoba" in data 6 ottobre 1988; Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire da luglio 1993, come documentata in atti; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 8 ottobre 2002; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Olmos Susana Patricia, nata l'11 gennaio 1963 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) diritto fallimentare; 3) diritto tributario; 4) deontologia ed ordinamento professionale. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 4 novembre 2002 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti. |
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