IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (A.T.P.) concluso a Ginevra il 1 settembre 1970 ed in particolare i paragrafi 29 e 49, che consentono di nominare esperti A.T.P. per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata; Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404 concernente il relativo regolamento di esecuzione; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di "Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1984, n. 71; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di "Nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1984, n. 71; Ritenuto necessario adeguare il numero di componenti della commissione d'esame secondo criteri di razionalizzazione e di semplificazione amministrativa; Considerato altresi' necessario ampliare il numero degli esperti A.T.P.; Decreta: Art. 1. Commissione 1. La commissione d'esame, per la nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata, e' composta da un dirigente tecnico con funzioni di presidente e da tre funzionari tecnici, di cui due con qualifica non inferiore a ingegnere coordinatore ed uno con qualifica non inferiore ad ingegnere o funzionario tecnico, con funzioni di segretario. Per ciascuna funzione sono previsti i corrispondenti supplenti. 2. Il presidente, i membri, il segretario ed i relativi supplenti appartengono alla direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre. 3. La commissione di cui al comma 1 e' nominata dal direttore generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre. 4. Non possono far parte della commissione d'esame persone per le quali sussistano motivi di incompatibilita' ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. 5. E' abrogato l'art. 4 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1984, recante disposizioni in materia di "Nomina degli esperti per i controlli delle proprieta' isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2002 Il Ministro: Lunardi |